CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43278/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivo di ricorso, chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata, con o senza rinvio; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione che risulta esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, la pag. 5 dell'impugnata sentenza) con cui la Corte territoriale ha esplicato le ragioni a sostegno del suo convincimento, dovendosi a tale proposito sottolineare come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), potendosi in quest'ottica valorizzare anche i soli precedenti penali (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta l'omessa esclusione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame che è riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che parimenti manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati all'odierno ricorrente nei capi di imputazione a) e b), avendo i giudici di appello sottolineato, alla pag. 5 dell'impugnata sentenza, da un lato, la genericità della doglianza prospettata in appello dalla difesa dell'imputato, e dall'altro lato, l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrato un medesimo disegno criminoso tra le due fattispecie realizzate dall'Allam, in contesti spazio-temporali completamente diversi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R