Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00607/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9341/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Roma n.3444/2022, depositata i l

3.2. 2022 , resa nel proc. r .g. 9940/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 .12. 2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente sostiene che l’ordinanza in epigrafe sia affetta da errore materiale perché la Corte, dopo aver disposto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimitàe non già al giudice di primo grado, come secondo l’Università ricorrente avrebbe dovuto.

Secondo la ricorrente questo era il provve dimento che avrebbe dovuto essere emesso, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. poiché si verteva nel caso di sentenza che aveva pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art.308 c.p.c.

2. La parte intimata non si è costituita ed è stata proposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso appare manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di erronea dichiarazione di estinzione da parte del giudice monocratico di primo grado bisogna distinguere due ipotesi.

Nella prima ipotesi il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che in questo caso può essere ric hiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, potendosi ravvisarel'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.

Nelcaso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado, non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Sez. 6- 1, n. 23997 del 26 . 9 . 2019, Rv. 655420 – 01; Sez. 3, n. 7633 del 16 . 5 . 2012, Rv. 622478 – 01; Sez. 1, n. 22917 del 11.11.2010, Rv. 615629 – 01 e infine, da ultimo Sez.2, n.7050 del 12.3.2021).

Pertanto l’obbligo della Corte di Cassazione di rimettere la causa al primo giudice e non al giudice di appello, a norma dell’art.383, comma 3, cod.proc.civ. sussiste solo nel primo caso e non nel secondo.

4. Nella fattispecie dalla ordinanza impugnata di questa Corte n.3444/2022 risulta chiaramente – e la ricorrente non afferma il contrario - che il Tribunale dichiarò l’estinzione con sentenza del 15.10.2015 pronunciando nel rituale contraddittorio delle parti.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza citata, la Corte di appello, ove avesse rilevato l’erroneità della pronuncia estintiva, avrebbe dovuto pronunciare nel merito, non ricorrendo l’ipotesi di cui al combinato disposto dell’art.354, comma 2, e308 c.p.c. e non ricorre l’ipotesi di cui all’art.383, comma 3, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 202 2 nella camera di consiglio della sesta sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9341/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Roma n.3444/2022, depositata i l 3.2. 2022 , resa nel proc. r .g. 9940/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 .12. 2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente sostiene che l’ordinanza in epigrafe sia affetta da errore materiale perché la Corte, dopo aver disposto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimitàe non già al giudice di primo grado, come secondo l’Università ricorrente avrebbe dovuto. Secondo la ricorrente questo era il provve dimento che avrebbe dovuto essere emesso, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. poiché si verteva nel caso di sentenza che aveva pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art.308 c.p.c. 2. La parte intimata non si è costituita ed è stata proposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso appare manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in caso di erronea dichiarazione di estinzione da parte del giudice monocratico di primo grado bisogna distinguere due ipotesi. Nella prima ipotesi il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che in questo caso può essere ric hiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, potendosi ravvisarel'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c. Nelcaso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado, non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Sez. 6- 1, n. 23997 del 26 . 9 . 2019, Rv. 655420 – 01; Sez. 3, n. 7633 del 16 . 5 . 2012, Rv. 622478 – 01; Sez. 1, n. 22917 del 11.11.2010, Rv. 615629 – 01 e infine, da ultimo Sez.2, n.7050 del 12.3.2021). Pertanto l’obbligo della Corte di Cassazione di rimettere la causa al primo giudice e non al giudice di appello, a norma dell’art.383, comma 3, cod.proc.civ. sussiste solo nel primo caso e non nel secondo. 4. Nella fattispecie dalla ordinanza impugnata di questa Corte n.3444/2022 risulta chiaramente – e la ricorrente non afferma il contrario - che il Tribunale dichiarò l’estinzione con sentenza del 15.10.2015 pronunciando nel rituale contraddittorio delle parti. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza citata, la Corte di appello, ove avesse rilevato l’erroneità della pronuncia estintiva, avrebbe dovuto pronunciare nel merito, non ricorrendo l’ipotesi di cui al combinato disposto dell’art.354, comma 2, e308 c.p.c. e non ricorre l’ipotesi di cui all’art.383, comma 3, c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 ove dovuto. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 202 2 nella camera di consiglio della sesta sezione
Sentenza Cassazione n. 00607/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris