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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 36622/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 09/07/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 2/12/2016 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625n.2 cod. pen. per essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica manomettendo il gruppo di misura dell'utenza a lei intestata ; --che l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. s cod. pen. giacché il mero allentamento delle viti in cui si sarebbe risolta la contestata manomissione del contatore non avrebbe integrato la violenza sulle cose richiesta, non essendovi stato danneggiamento, rottura o guasto dello stesso; --che il ricorso è inammissibile perché volto, in contrasto anche cor i principi più volti affermati da questa Corte sul punto del perimetro di cognizione riservato al giudice di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893), a rileggere diversamente gli elementi fattuali già logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto dell'aggravante, ha rilevato, facendo riferimento al verbale di verifica in atti, che il contatore di energia elettrica presentava delle forzature evidenti alle viti e ai fenodi posteriori sì che, per procedere all'allentamento delle viti, era stato dapprima necessario operare una manomissione; --Che il ricorso, conseguentemente, va dichiarate) inammissibile; --che, a norma dell'art. 6-16 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cosi:. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, il 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] gtensor il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 09/07/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 2/12/2016 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625n.2 cod. pen. per essersi impossessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica manomettendo il gruppo di misura dell'utenza a lei intestata ; --che l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. s cod. pen. giacché il mero allentamento delle viti in cui si sarebbe risolta la contestata manomissione del contatore non avrebbe integrato la violenza sulle cose richiesta, non essendovi stato danneggiamento, rottura o guasto dello stesso; --che il ricorso è inammissibile perché volto, in contrasto anche cor i principi più volti affermati da questa Corte sul punto del perimetro di cognizione riservato al giudice di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a rileggere diversamente gli elementi fattuali già logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto dell'aggravante, ha rilevato, facendo riferimento al verbale di verifica in atti, che il contatore di energia elettrica presentava delle forzature evidenti alle viti e ai fenodi posteriori sì che, per procedere all'allentamento delle viti, era stato dapprima necessario operare una manomissione; --Che il ricorso, conseguentemente, va dichiarate) inammissibile; --che, a norma dell'art. 6-16 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cosi:. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, il 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] gtensor il Pr
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