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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17530/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PierfilippoBartoloni [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 12 - n. 1939/2017, depositata il 18settembre 2017;Numero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso,1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Grossetoemetteva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].,avviso di accertamento n.

T8B0305054011/2013, con il quale,sulla base del disconoscimento dei costi (quali il riporto diprecedenti perdite, spese personali dell’imprenditore, spese divitto e alloggio per trasferte), procedeva all’accertamento dimaggiori utili per l’anno d’imposta 2008, con conseguenterideterminazione delle imposte IRES, IVA ed IRAP, e conapplicazione di sanzioni ed interessi.2.

La società contribuente impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 1415/2014,depositata il 21 novembre 2014, rigettava il ricorso,compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCommissione Tributaria Regionale della Toscana – sez. n. 12 -con sentenza n. 1939/2017, pronunciata il 10 luglio 2017, edepositata in segreteria il 18 settembre 2017, rigettaval’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese digiudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lanotificato il 20 marzo 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.R.G.

N. 9091/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20265.

Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato ad ottomotivi.1.1.

Con il primo motivo viene eccepita nullità della sentenzaper violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., e comunqueper mancanza assoluta di motivazione, in violazione degli artt.36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 c.p.c. e 118 disp.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaomesso di pronunciarsi sullo specifico motivo riguardantel’asserita violazione del principio di divieto della doppiaimposizione, così omettendo anche di motivare sul punto.1.2.

Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di unfatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c.Deduce parte ricorrente che la C.T.R. aveva omesso diesaminare la circostanza relativa al recupero a tassazione incapo all’ing.

Pagnini del corrispettivo del contratto di consulenzatra la FED ed il [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., oggetto del recuperoanche nei confronti, per l’appunto, della FED.R.G.

N. 9091/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e gliartt. 67 d.p.R. n. 600/1973 e 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’ar. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R., nel confermarel’accertamento, aveva violato il principio di divieto di doppiaimposizione, in quanto gli stessi redditi erano stati tassati sia incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]., che in capo a [OSCURATO:PERSONA] persona fisica.1.4.

Con il quarto motivo si eccepisce la nullità delprocedimento per violazione dell’art. 295 c.p.c., in combinatodisposto con gli artt. 1 e 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene, in particolare, la ricorrente che la Corte regionaleavrebbe dovuto sospendere il procedimento, in attesa delladefinizione di altro procedimento, riguardante l’accertamentodei medesimi redditi, per la stessa annualità, in capo a PagniniMassimo, o comunque fintanto che non intervenisse unapronuncia definitiva che avesse chiarito se gli elementi positividi reddito in questione dovessero o meno essere imputati alPagnini.1.5.

Con il quinto motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 84 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto illegittima la compensazione delleperdite operate, non ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 3 delcitato art. 84 d.P.R. n. 917/1986.1.6.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986,R.G.

N. 9091/2018 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonché degli artt. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 19 d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che, con riferimento al recupero, per difetto di inerenza,del costo di € 9.336,00, sostenuti per lavori di manutenzioneordinaria e straordinaria e per l’arredamento dell’immobile sitoin Follonica, piazza XXV Aprile, la deduzione di tali costi eralegittima, per la sussistenza di una scrittura privata di comodatoin favore della FED da parte di [OSCURATO:PERSONA], comproprietariainsieme al coniuge [OSCURATO:PERSONA], e per il fatto che il Pagniniaveva destinato tale immobile a propria residenza familiaresoltanto nel 2009.1.7.

Con il settimo motivo si eccepisce la nullità della sentenzadi secondo grado per difetto di motivazione, in violazione degliartt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4), c.p.c. e 118 disp.Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era priva dimotivazione, con riferimento al rilievo riguardante il recupero atassazione dei costi per spese di trasferta, mancandol’esplicitazione dell’iter logico posto a base della decisione sulpunto.1.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, la ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene, in particolare, che, con riferimento alle spese ditrasferita, la relativa deducibilità trovava fondamento nellacomprovata riferibilità alla società, e nella relativa inerenza,anche sotto il profilo quantitativo.R.G.

N. 9091/2018 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20262.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è inammissibile.Tale motivo, invero, denuncia contestualmente omessapronuncia su uno specifico motivo di appello, e carenza dimotivazione.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ècontraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distintivizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un puntodecisivo della controversia.

Il primo, infatti, implica la completaomissione del provvedimento indispensabile per la soluzione delcaso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c.,che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art.360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di normedi diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360,n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame dellaquestione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito,seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente noncorretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciatoai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass. 5 marzo 2021, n.6150; v. anche Cass. 23 ottobre 2024, n. 27551).Stante l’intrinseca contraddittorietà della censura, quindi, ilmotivo deve ritenersi inammissibile.In ogni caso, non può ravvisarsi, nella specie, la lamentataomessa pronuncia, in quanto la C.T.R., nel rigettare la richiestadi sospensione del giudizio in relazione agli altri giudiziriguardanti gli accertamento di maggiori redditi attribuitipersonalmente a [OSCURATO:PERSONA], ha chiaramente affermatoche «non vi è tra i due procedimenti alcuna pregiudizialitàR.G.

N. 9091/2018 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026cosiddetta “interna”», con ciò ritenendo che non si fosse inpresenza di alcuna ipotesi di doppia imposizione.Ciò esclude anche la configurabilità del lamentato vizio dimotivazione.Peraltro, quand’anche si volesse ritenere sussistente un’ipotesidi omessa pronuncia, va al riguardo richiamato l’orientamentodi questa Corte secondo il quale, in virtù del principio diragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirataa tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può omettere lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito allorquando la questione di diritto posta con ilsuddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia darendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fasedi merito), sempre che si tratti di questione che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. 31 maggio 2025, n.1642; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171).Orbene, nel caso di specie non sussiste in alcun modoun’ipotesi di “doppia imposizione”, in quanto le sommerecuperate a tassazione nei confronti della FED Engineerings.r.l., per l’anno 2008, non riguardano i compensi percepiti dalConsorzio Etruria per contratto di consulenza (che l’Ufficio haimputato direttamente a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la FED unamera società interposta), ma attengono a recuperi di costiritenuti indeducibili (riporto di perdite portate incompensazione, costi per lavori di manutenzione ordinaria estraordinaria e per l’arredamento dell’immobile preso inR.G.

N. 9091/2018 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026comodato dalla FED per la svolgimento della propria attività,costi per spese di trasferimento, vitto ed alloggio), e quindi asomme differenti da quelle recuperate nei confronti del Pagnini.2.2.

Anche il secondo motivo è inammissibile.La sentenza d’appello conferma il rigetto già disposto dallaCorte di primo grado, e quindi siamo in presenza di una c.d.“doppia conforme”, che esclude l’ammissibilità del motivo invirtù di quanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.,vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4,c.p.c.Il motivo è, in ogni caso, infondato, in quanto la circostanza inquestione è priva di decisività, dato che, come si è detto, ilrecupero a tassazione nei confronti della società ricorrenteredditi derivanti da compensi corrisposti dal [OSCURATO:PERSONA].c.r.l. per prestazioni di consulenza.2.3.

Il terzo motivo è totalmente infondato.Si è visto, infatti, che, nel caso di specie, non si verte inun’ipotesi di violazione del divieto di doppia imposizione, inquanto l’accertamento nei confronti della FED riguarda ilrecupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, e nondirettamente in capo al Pagnini.2.4.

Anche il quarto motivo è infondato.Nel caso di specie non sussiste alcun rapporto di pregiudizialitàtra gli accertamenti compiuti nei confronti della FED [OSCURATO:PERSONA], in quanto, nei confronti della prima, comepiù volte affermato, l’accertamento riguarda il recupero di costiritenuti indeducibili, e non il compenso per prestazione diconsulenza da parte della FED.R.G.

N. 9091/2018 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20262.5.

Il quinto motivo è pure infondato.La ricorrente contesta la decisione impugnata, che ha negatola legittimità del riporto in compensazione di perdute su creditiper € 164.208,00.Sul punto, va rilevato che l’art. 84, comma 3, d.P.R. n.917/1986, nel testo vigente ratione temporis, esclude lapossibilità del riporto delle perdite su crediti «nel caso in cui lamaggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelleassemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite vengatrasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolotemporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale infatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono staterealizzate.

La modifica dell'attività assume rilevanza seinterviene nel periodo d'imposta in corso al momento deltrasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi odanteriori».Entrambe le condizioni negative ricorrono nel caso in esame,essendovi stata una cessione di quote nell’anno 2008, che èl’anno in contestazione, ed essendovi stato, nel medesimo anno,un mutamento dell’oggetto sociale, passato dalla mera gestionedi palestre ad attività di consulenza.Ora, la ricorrente contesta che vi sia stata una cessione diquote nell’anno 2008, perché la scrittura privata di cessione nonvenne pubblicata nel Registro delle imprese, per cui essa nonavrebbe acquisito efficacia ai sensi dell’art. 2470 c.c.Tale ultima disposizione, tuttavia, riguarda l’opponibilità versoi terzi del negozio di trasferimento, mentre, ai fini fiscali, vale laregola generale dell’immediato effetto traslativo dell’atto dicessione.R.G.

N. 9091/2018 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026La società contribuente, ancora, nega l’avvenuto trasferimentodi una partecipazione con diritto di voto, facendo leva sul fattoche la cedente nel 2008 aveva conferito due procure speciali perla gestione e la vendita delle quote, ma la presenza di taliprocure non esclude l’avvenuta cessione con scrittura privata,che peraltro risale al massimo al 19 giugno 2008, data in cuiPagnini Massimo ha emesso l’assegno bancario per ilpagamento del prezzo dell’acquisto delle quote sociali.2.6.

Il sesto motivo è inammissibile, risolvendosi in unacensura circa l’apprezzamento di fatto operato dalla C.T.R., cheha ritenuto che la mancata registrazione del contratto dicomodato (e quindi l’assenza di una data certa circal’opponibilità dello stesso all’Amministrazione finanziaria), e lamancata indicazione degli estremi catastali dell’immobileimpediscono di stabilire con certezza se e quale parte difabbricato fosse utilizzata come sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]., tanto più che l’onere di prova circa l’inerenzadelle spese dedotte è carico della contribuente.2.7.

Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, infine, possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, e sono infondati.I motivi in questione attengono al rilievo riguardante ildisconoscimento delle spese di trasferta ed alloggio.La C.T.R. ha confermato la decisione dei primi giudici ritenendoche «la estrema esiguità delle spese di trasferta indicatedall’appellante in occasione della propria attività diamministratore unico della FED, hanno correttamente indotto ilprimo Giudice a ritenerle irrilevanti ai fini della deduzionefiscale».R.G.

N. 9091/2018 10Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026La conferma del disconoscimento, invero, risulta motivatadalla Corte regionale.

Peraltro, la C.T.P. aveva motivatol’esclusione della deducibilità ritenendo che «…la modesta entitàdelle spese di trasferta non rileva ai fini della loro detraibilità inassenza di opportuna documentazione».Ed allora, avendo la C.T.R. confermato la decisione di primecure sul punto, respingendo l’appello, il passaggio dellasentenza gravata riportato in precedenza sta a significare chel’esiguità, per la C.T.R., era appunto un dato irrilevante,restando necessaria la relativa documentazione.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrentetenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla rifusione,in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una somma di importopari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.R.G.

N. 9091/2018 11Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 9091/2018 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PierfilippoBartoloni [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 12 - n. 1939/2017, depositata il 18settembre 2017;Numero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso,1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Grossetoemetteva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].,avviso di accertamento n. T8B0305054011/2013, con il quale,sulla base del disconoscimento dei costi (quali il riporto diprecedenti perdite, spese personali dell’imprenditore, spese divitto e alloggio per trasferte), procedeva all’accertamento dimaggiori utili per l’anno d’imposta 2008, con conseguenterideterminazione delle imposte IRES, IVA ed IRAP, e conapplicazione di sanzioni ed interessi.2. La società contribuente impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Firenze la quale, con sentenza n. 1415/2014,depositata il 21 novembre 2014, rigettava il ricorso,compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., laCommissione Tributaria Regionale della Toscana – sez. n. 12 -con sentenza n. 1939/2017, pronunciata il 10 luglio 2017, edepositata in segreteria il 18 settembre 2017, rigettaval’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lanotificato il 20 marzo 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.R.G. N. 9091/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20265. Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato ad ottomotivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita nullità della sentenzaper violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., e comunqueper mancanza assoluta di motivazione, in violazione degli artt.36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 c.p.c. e 118 disp.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaomesso di pronunciarsi sullo specifico motivo riguardantel’asserita violazione del principio di divieto della doppiaimposizione, così omettendo anche di motivare sul punto.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame di unfatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c.Deduce parte ricorrente che la C.T.R. aveva omesso diesaminare la circostanza relativa al recupero a tassazione incapo all’ing. Pagnini del corrispettivo del contratto di consulenzatra la FED ed il [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l., oggetto del recuperoanche nei confronti, per l’appunto, della FED.R.G. N. 9091/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20261.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e gliartt. 67 d.p.R. n. 600/1973 e 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all’ar. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R., nel confermarel’accertamento, aveva violato il principio di divieto di doppiaimposizione, in quanto gli stessi redditi erano stati tassati sia incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]., che in capo a [OSCURATO:PERSONA] persona fisica.1.4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità delprocedimento per violazione dell’art. 295 c.p.c., in combinatodisposto con gli artt. 1 e 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene, in particolare, la ricorrente che la Corte regionaleavrebbe dovuto sospendere il procedimento, in attesa delladefinizione di altro procedimento, riguardante l’accertamentodei medesimi redditi, per la stessa annualità, in capo a PagniniMassimo, o comunque fintanto che non intervenisse unapronuncia definitiva che avesse chiarito se gli elementi positividi reddito in questione dovessero o meno essere imputati alPagnini.1.5. Con il quinto motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 84 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto illegittima la compensazione delleperdite operate, non ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 3 delcitato art. 84 d.P.R. n. 917/1986.1.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986,R.G. N. 9091/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026nonché degli artt. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 19 d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che, con riferimento al recupero, per difetto di inerenza,del costo di € 9.336,00, sostenuti per lavori di manutenzioneordinaria e straordinaria e per l’arredamento dell’immobile sitoin Follonica, piazza XXV Aprile, la deduzione di tali costi eralegittima, per la sussistenza di una scrittura privata di comodatoin favore della FED da parte di [OSCURATO:PERSONA], comproprietariainsieme al coniuge [OSCURATO:PERSONA], e per il fatto che il Pagniniaveva destinato tale immobile a propria residenza familiaresoltanto nel 2009.1.7. Con il settimo motivo si eccepisce la nullità della sentenzadi secondo grado per difetto di motivazione, in violazione degliartt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4), c.p.c. e 118 disp.Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era priva dimotivazione, con riferimento al rilievo riguardante il recupero atassazione dei costi per spese di trasferta, mancandol’esplicitazione dell’iter logico posto a base della decisione sulpunto.1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, infine, la ricorrente deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986, dell’art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene, in particolare, che, con riferimento alle spese ditrasferita, la relativa deducibilità trovava fondamento nellacomprovata riferibilità alla società, e nella relativa inerenza,anche sotto il profilo quantitativo.R.G. N. 9091/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è inammissibile.Tale motivo, invero, denuncia contestualmente omessapronuncia su uno specifico motivo di appello, e carenza dimotivazione.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ècontraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distintivizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un puntodecisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completaomissione del provvedimento indispensabile per la soluzione delcaso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c.,che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art.360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di normedi diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360,n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame dellaquestione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito,seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente noncorretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciatoai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass. 5 marzo 2021, n.6150; v. anche Cass. 23 ottobre 2024, n. 27551).Stante l’intrinseca contraddittorietà della censura, quindi, ilmotivo deve ritenersi inammissibile.In ogni caso, non può ravvisarsi, nella specie, la lamentataomessa pronuncia, in quanto la C.T.R., nel rigettare la richiestadi sospensione del giudizio in relazione agli altri giudiziriguardanti gli accertamento di maggiori redditi attribuitipersonalmente a [OSCURATO:PERSONA], ha chiaramente affermatoche «non vi è tra i due procedimenti alcuna pregiudizialitàR.G. N. 9091/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026cosiddetta “interna”», con ciò ritenendo che non si fosse inpresenza di alcuna ipotesi di doppia imposizione.Ciò esclude anche la configurabilità del lamentato vizio dimotivazione.Peraltro, quand’anche si volesse ritenere sussistente un’ipotesidi omessa pronuncia, va al riguardo richiamato l’orientamentodi questa Corte secondo il quale, in virtù del principio diragionevole durata del processo come costituzionalizzatonell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirataa tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può omettere lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere lacausa nel merito allorquando la questione di diritto posta con ilsuddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia darendere viene a confermare il dispositivo della sentenza diappello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fasedi merito), sempre che si tratti di questione che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. 31 maggio 2025, n.1642; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171).Orbene, nel caso di specie non sussiste in alcun modoun’ipotesi di “doppia imposizione”, in quanto le sommerecuperate a tassazione nei confronti della FED Engineerings.r.l., per l’anno 2008, non riguardano i compensi percepiti dalConsorzio Etruria per contratto di consulenza (che l’Ufficio haimputato direttamente a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la FED unamera società interposta), ma attengono a recuperi di costiritenuti indeducibili (riporto di perdite portate incompensazione, costi per lavori di manutenzione ordinaria estraordinaria e per l’arredamento dell’immobile preso inR.G. N. 9091/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026comodato dalla FED per la svolgimento della propria attività,costi per spese di trasferimento, vitto ed alloggio), e quindi asomme differenti da quelle recuperate nei confronti del Pagnini.2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.La sentenza d’appello conferma il rigetto già disposto dallaCorte di primo grado, e quindi siamo in presenza di una c.d.“doppia conforme”, che esclude l’ammissibilità del motivo invirtù di quanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.,vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4,c.p.c.Il motivo è, in ogni caso, infondato, in quanto la circostanza inquestione è priva di decisività, dato che, come si è detto, ilrecupero a tassazione nei confronti della società ricorrenteredditi derivanti da compensi corrisposti dal [OSCURATO:PERSONA].c.r.l. per prestazioni di consulenza.2.3. Il terzo motivo è totalmente infondato.Si è visto, infatti, che, nel caso di specie, non si verte inun’ipotesi di violazione del divieto di doppia imposizione, inquanto l’accertamento nei confronti della FED riguarda ilrecupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, e nondirettamente in capo al Pagnini.2.4. Anche il quarto motivo è infondato.Nel caso di specie non sussiste alcun rapporto di pregiudizialitàtra gli accertamenti compiuti nei confronti della FED [OSCURATO:PERSONA], in quanto, nei confronti della prima, comepiù volte affermato, l’accertamento riguarda il recupero di costiritenuti indeducibili, e non il compenso per prestazione diconsulenza da parte della FED.R.G. N. 9091/2018 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/20262.5. Il quinto motivo è pure infondato.La ricorrente contesta la decisione impugnata, che ha negatola legittimità del riporto in compensazione di perdute su creditiper € 164.208,00.Sul punto, va rilevato che l’art. 84, comma 3, d.P.R. n.917/1986, nel testo vigente ratione temporis, esclude lapossibilità del riporto delle perdite su crediti «nel caso in cui lamaggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelleassemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite vengatrasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolotemporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale infatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono staterealizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza seinterviene nel periodo d'imposta in corso al momento deltrasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi odanteriori».Entrambe le condizioni negative ricorrono nel caso in esame,essendovi stata una cessione di quote nell’anno 2008, che èl’anno in contestazione, ed essendovi stato, nel medesimo anno,un mutamento dell’oggetto sociale, passato dalla mera gestionedi palestre ad attività di consulenza.Ora, la ricorrente contesta che vi sia stata una cessione diquote nell’anno 2008, perché la scrittura privata di cessione nonvenne pubblicata nel Registro delle imprese, per cui essa nonavrebbe acquisito efficacia ai sensi dell’art. 2470 c.c.Tale ultima disposizione, tuttavia, riguarda l’opponibilità versoi terzi del negozio di trasferimento, mentre, ai fini fiscali, vale laregola generale dell’immediato effetto traslativo dell’atto dicessione.R.G. N. 9091/2018 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026La società contribuente, ancora, nega l’avvenuto trasferimentodi una partecipazione con diritto di voto, facendo leva sul fattoche la cedente nel 2008 aveva conferito due procure speciali perla gestione e la vendita delle quote, ma la presenza di taliprocure non esclude l’avvenuta cessione con scrittura privata,che peraltro risale al massimo al 19 giugno 2008, data in cuiPagnini Massimo ha emesso l’assegno bancario per ilpagamento del prezzo dell’acquisto delle quote sociali.2.6. Il sesto motivo è inammissibile, risolvendosi in unacensura circa l’apprezzamento di fatto operato dalla C.T.R., cheha ritenuto che la mancata registrazione del contratto dicomodato (e quindi l’assenza di una data certa circal’opponibilità dello stesso all’Amministrazione finanziaria), e lamancata indicazione degli estremi catastali dell’immobileimpediscono di stabilire con certezza se e quale parte difabbricato fosse utilizzata come sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]., tanto più che l’onere di prova circa l’inerenzadelle spese dedotte è carico della contribuente.2.7. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, infine, possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, e sono infondati.I motivi in questione attengono al rilievo riguardante ildisconoscimento delle spese di trasferta ed alloggio.La C.T.R. ha confermato la decisione dei primi giudici ritenendoche «la estrema esiguità delle spese di trasferta indicatedall’appellante in occasione della propria attività diamministratore unico della FED, hanno correttamente indotto ilprimo Giudice a ritenerle irrilevanti ai fini della deduzionefiscale».R.G. N. 9091/2018 10Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026La conferma del disconoscimento, invero, risulta motivatadalla Corte regionale. Peraltro, la C.T.P. aveva motivatol’esclusione della deducibilità ritenendo che «…la modesta entitàdelle spese di trasferta non rileva ai fini della loro detraibilità inassenza di opportuna documentazione».Ed allora, avendo la C.T.R. confermato la decisione di primecure sul punto, respingendo l’appello, il passaggio dellasentenza gravata riportato in precedenza sta a significare chel’esiguità, per la C.T.R., era appunto un dato irrilevante,restando necessaria la relativa documentazione.3. Consegue il rigetto del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrentetenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione alla rifusione,in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi, oltrespese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una somma di importopari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.R.G. N. 9091/2018 11Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 9091/2018Numero sezionale 1591/2026Numero di raccolta generale 17530/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 9091/2018 12Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17530/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris