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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 27612/2026

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ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 23/04/2026 il Tribunale di Catanzaro, decidendosull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse dell'indagato, haconfermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Giudice per le indaginipreliminari del medesimo Ufficio aveva sostituito la misura degli arrestidomiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella della custodia in carcere.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'indagato, tramite il suo difensore.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giusto il combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in quanto indata 16/06/2026, il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire atto di rinuncia all'impugnazione deducendo che, poiché nelle moredella trattazione del ricorso la misura della custodia in carcere era stata sostituitacon quella degli arresti domiciliari, l'indagato non aveva più interesse a coltivarel'impugnazione proposta.5.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione.

Nulla sulle spese e sulla condanna al pagamento dellasanzione di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in quanto la carenza di interesseall'impugnazione non è imputabile al ricorrente ed è sopravvenuta allapresentazione del ricorso .

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 23/04/2026 il Tribunale di Catanzaro, decidendosull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse dell'indagato, haconfermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Giudice per le indaginipreliminari del medesimo Ufficio aveva sostituito la misura degli arrestidomiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella della custodia in carcere.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'indagato, tramite il suo difensore.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giusto il combinatodisposto degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., in quanto indata 16/06/2026, il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire atto di rinuncia all'impugnazione deducendo che, poiché nelle moredella trattazione del ricorso la misura della custodia in carcere era stata sostituitacon quella degli arresti domiciliari, l'indagato non aveva più interesse a coltivarel'impugnazione proposta.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione. Nulla sulle spese e sulla condanna al pagamento dellasanzione di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in quanto la carenza di interesseall'impugnazione non è imputabile al ricorrente ed è sopravvenuta allapresentazione del ricorso . P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris