CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2021
Cassazione n. 42618/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]33, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 05/02/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, cosi riqualificata, all'esito del giudizio di primo grado, l'originaria imputazione di partecipazione all'associazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione; non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto nuovo sopravvenuto, costituito dalla riqualificazione della condotta ascritta all'imputato che, dunque, sarebbe un soggetto estraneo al sodalizio mafioso .Il Tribunale avrebbe dovuto verificare la ripetibilità della condotta contributiva del concorrente esterno, che nella specie non sarebbe sussistente in ragione di una serie di elementi dimostrativi, e, in particolare, della intervenuta liquidazione dell'attività di impresa da parte di Letizia, della nuova e diversa condotta di vita del ricorrente e della cessazione di interessi comuni con il sodalizio criminale. 3. È pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente con cui si insiste nel motivo di ricorso segnalando come il mero riferimento compiuto dal Tribunale alle condotte accertate non sarebbe di per sé decisivo al fine di ritenere immutato il quadro cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di cassazione in più occasioni ha chiarito che: - in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso l'allegazione di dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite che consentano di escludere la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente; - anche l'ulteriore presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 416-bis cod. pen., ha carattere relativo, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 48 del 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria; -«il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico- sociologico» (così la Corte costituzionale con la sentenza indicata); -la disposizione del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., come riformata dalla legge 16 aprile 2015, n.47, nel restringere l'ambito di applicazione del carattere assoluto della presunzione di inadeguatezza di altre misure diverse dalla custodia in carcere all'ipotesi di reato prevista dall'art. 416- bis cod. pen. (oltre che ai delitti di cui agli artt. 270, 270- bis, cod. pen. che qui non rilevano), attribuendo nel contempo carattere relativo a detta presunzione per le altre ipotesi di reato contemplate dal comma 3-bis dell'art. 51 e tra queste, quindi, anche per quelle previste dall'art. 416-ter cod. pen. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, non può essere interpretata nel senso di ritenere assimilabile l'ipotesi del c.d. concorso esterno di cui gli artt. 110, 416-bis cod. pen. a quella della partecipazione come "intraneus" a detta tipologia associativa; - l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel suo nuovo testo, stabilisce che solo per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari; diversamente, per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater, e per altri delitti ivi tassativamente indicati, prevede che la custodia in carcere sia applicata salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari "o che, in relazione al caso concreto, le esigenze caute/ari possano essere soddisfatte con altre misure"; -sebbene manchi un esplicito riferimento all'ipotesi del concorso esterno nell'associazione mafiosa, non essendo detta fattispecie neppure richiamata nell'elenco dei delitti considerato nei commi 3-bis e 3-quater dell'art.51 cod. proc. pen., l'assimilazione dell'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa ai delitti commessi "al fine di agevolare l'attività" delle associazioni mafiose, al contrario inclusi in detto elenco richiamato per effetto del rinvio operato dal comma 3 dell'art. 275 al predetto comma 3-bis dell'ad.51 cod. proc. pen., costituisce l'unica soluzione interpretativa possibile e coerente con la linea tracciata dalla Corte Costituzionale (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757; Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851; Sez. 6, n. 9478 del 29 gennaio 2014, Ragosta, Rv. 258809; Sez. 6, n. 276858 dell'08 luglio 2011, Mancini, Rv. 250360); 3. Sulla base di tale quadro di riferimento, il Tribunale ha spiegato come la riqualificazione giuridica del fatto contestato all'imputato non consenta di ritenere la stessa meno grave -rispetto alla originaria imputazione di partecipazione- al punto da ritenere superata la presunzione, seppur relativa, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., considerato che Letizia risulta aver: a) favorito la realizzazione di incontri tra soggetti appartenenti all'associazione mafiosa; b) contribuito alla pianificazione della associazione criminale per la gestione occulta degli appalti sull'isola di Favignana; c) comunicato ai vertici dell'associazione il rinvenimento di una microspia, da lui stesso disattivZ, nella sua autovettura;d) fornito la propria disponibilità all'intestazione fittizia di attività nell'interesse del sodalizio criminale; e) ricevuto agevolazioni nella sua attività imprenditoriale sull'isola di Favignana. Ha aggiunto correttamente il Tribunale che, rispetto a tale grave quadro di riferimento, la messa in liquidazione della società riconducibile al ricorrente non assume decisiva valenza, non potendosi certamente escludere che questi possa nuovamente intraprendere una nuova attività di impresa ovvero che possa nuovamente compiere le stesse condotte poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Rispetto a tale solida trama argomentativa, nulla è stato spiegato dal ricorrente. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento