CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/5/2022 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa il 7/4/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano dichiarati colpevoli — nei termini del dispositivo — dei reati loro rispettivamente ascritti per numerose violazioni del d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione degli artt. 178, lett. c), 518, 522 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe rigettato con argomento viziato la doglianza relativa alla violazione dell'art. 518 cod. proc. pen., mossa con riguardo alle contestazioni dei capi D1) e D2) sollevate in via suppletiva con nota del 27/3/2018. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, infatti, si rientrerebbe non nell'ipotesi dell'art. 517 cod. proc. pen.. cioè di reati connessi, ma di fatti nuovi ex art. 518 cod. proc. pen., ossia di tre condotte differenti e del tutto autonome, per la cui contestazione sarebbe stato necessario il consenso dell'imputato in udienza o la restituzione degli atti al pubblico ministero; - erronea applicazione degli artt. 178, lett. c), 468, 525 cod. proc. pen. La sentenza impugnata conterrebbe una motivazione viziata anche con riguardo all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa all'eccepita violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. A seguito del mutamento della persona del giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa avrebbe depositato una nuova lista testimoniale, con riferimento anche ai due reati oggetto di contestazione suppletiva; ebbene, la censura di nullità sollevata al riguardo in appello sarebbe stata risolta con argomento poco comprensibile e, comunque, con violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 41736 del 2019, con conseguente lesione del diritto di difesa; - erronea applicazione degli artt. 2, 5 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000. Con riguardo a queste contestazioni, il Furcas sarebbe stato riconosciuto amministratore di fatto della società, pur mancando ogni prova circa gli elementi tipici di questo ruolo, al di fuori del rapporto commerciale con i clienti; - erronea applicazione dell'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. Con riguardo alla Deidda, il dolo specifico del reato sarebbe stato riconosciuto con argomento contraddittorio: se tutte le società coinvolte nella vicenda erano davvero riconducibili ad una sola persona, ossia il Furcas, non si comprenderebbe perché la ricorrente sarebbe stata condannata, non essendovi prova che le 5 fatture interessate fossero state emesse o registrate proprio da lei. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo al primo motivo, che lamenta l'erronea applicazione dell'art.517 cod. proc. pen. in luogo dell'art. 518 cod. proc. pen., con riguardo alla contestazione suppletiva dei capi D1) e D2), il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha rigettato la relativa eccezione con argomento del tutto solido e non manifestamente illogico, dunque non censurabile. 4.1. La Corte di appello, in particolare, ha sostenuto che le contestazioni suppletive - artt. 2 e 5, d. Igs. n. 74 del 2000 - erano state mosse ai sensi dell'art. 517, comma 1, cod. proc. pen., sul presupposto che dovevano esser riferite al Furcas in esecuzione del medesimo disegno criminoso che aveva sostenuto il delitto di cui al capo B) (art. 5): oltre all'identità dell'imputato, infatti, doveva riscontrarsi quella della società con la quale lo stesso aveva compiuto le operazioni ascritte ("[OSCURATO:SOCIETA]."). Ancora, i periodi di imposta di cui alle contestazioni suppletive erano contigui - 2013 e 2014 - ed appena successivi al 2012, anno della condotta di cui al capo B). Del resto - ha ancora osservato il Giudice del gravame, con argomento non viziato - la continuazione tra tutti i reati era stata riconosciuta già dal Tribunale, e nessuna censura aveva ricevuto dalla difesa, se non nell'ottica del trattamento sanzionatorio. 4.2. In forza di questi argomenti, che i ricorsi neppure menzionano, la Corte di appello ha quindi adeguatamente confermato che i capi D1) e D2) erano stati contestati a norma dell'art. 517 cod. proc. pen., quali reati connessi al capo B) ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen.; non poteva essere riscontrato, per contro, il fatto nuovo di cui all'art. 518 cod. proc. pen. (e la relativa disciplina), peraltro richiamato nel primo motivo con un argomento di puro merito, dunque inammissibile in questa sede, come la "palmare evidenza" del carattere nuovo ed autonomo dei due reati oggetto di contestazione suppletiva. 5. Anche il secondo motivo di impugnazione, concernente l'art. 525 cod. proc. pen. è manifestamente infondato; la motivazione della sentenza impugnata, infatti, risulta ancora del tutto congrua e solida, e non si riscontra affatto la violazione di legge lamentata. 5.1. La Corte di appello, in particolare, ha sottolineato che il Giudice subentrato al precedente aveva emesso un'ordinanza istruttoria il 23/10/2020, pienamente rispettosa dei canoni fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41736 del 30/5/2019. Preso atto delle nuove richieste di prova, dunque, il Tribunale aveva motivato sulla sicura non superfluità di alcuni testimoni, così come aveva motivatamente rigettato la richiesta di audizione di altri, perché ritenuti superflui: ciò, peraltro, con riguardo sia a quelli già sentiti (perché ampiamente esaminati da tutte le parti), sia ad altri già in precedenza ritenuti non necessari, in quanto le circostanze indicate a loro riguardo "erano sovrapponibili a quelle sulle quali erano stati esaminati diversi altri testi". 5.2. Ancora sulla stessa censura, peraltro, la Corte di appello ha preso in esame anche le contestazioni suppletive sopra richiamate, evidenziando che queste non facevano venir meno la superfluità di alcune delle prove richieste: la deposizione del teste Curreli, infatti, riguardava "ampiamente" anche tali fatti, tanto che neppure il precedente difensore degli imputati aveva fatto alcun riferimento a circostanze legate alle contestazioni D1) e D2), né nella lista testi depositata il 12/10/2020 né in una memoria in pari data. Infine, e come argomento di chiusura, la sentenza ha evidenziato che la tesi di accusa si fondava in gran parte sui numerosi documenti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così che la portata delle prove testimoniali risultava recessiva. 5.3. Riportata in questi termini la motivazione della Corte di merito, si osserva che i ricorsi non contengono alcun elemento di confronto sul punto, così che il motivo risulta inammissibile: come per un verso, infatti, si lamenta soltanto la "poca comprensibilità letteraria" del testo, senza precisazioni, così, per altro verso, si richiama la citata sentenza n. 41736 del 2019 del [OSCURATO:PERSONA], per poi concludere - con argomento generico - che il Tribunale avrebbe violato "i principi cardini" del giusto processo. 6. Manifestamente infondato, poi, è anche il terzo motivo di impugnazione, relativo al solo Furcas, con il quale si contesta il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto delle società interessate dai reati di cui agli artt. 2, 5 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000: la censura, premessa una ricostruzione teorica, si limita ad affermare che l'unico ruolo del ricorrente, emerso in atti, sarebbe relativo al settore commerciale con i clienti, e che la motivazione della sentenza sul punto sarebbe viziata. 6.1. Con questo generico argomento, tuttavia, il ricorrente non si confronta affatto con quanto ampiamente indicato dalla Corte di appello alle pagg. 24-26, con riferimento a tutti i capi contestati, con diffuso e dettagliato richiamo a numerosi elementi istruttori, in particolare ai dati documentali ed alle dichiarazioni di molti testimoni. Il totale silenzio del ricorso al riguardo, dunque, impone di dichiarare inammissibile anche la terza censura. 7. Con riferimento, infine, al quarto motivo, relativo al profilo psicologico del capo E) riconosciuto a carico della Deidda, il Collegio non ravvisa la contraddittorietà della motivazione che il ricorso lamenta. 7.1. La Corte di appello - pronunciandosi sulla stessa questione (pag. 26) - ha evidenziato che il ruolo ricoperto dall'imputata nella "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." era risultato non esclusivamente formale, ma effettivo: sia la teste Curreli che il commercialista Caddeo, infatti, avevano riferito che la donna era la firmataria di tutti gli assegni, della documentazione e dei contratti della società, e che si era occupata personalmente dell'acquisto di beni della "[OSCURATO:PERSONA]" in liquidazione, insieme al Furcas. Muovendo da questi dati obiettivi, del tutto pacifici, la sentenza ha quindi concluso che la ricorrente doveva esser ritenuta pienamente consapevole dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 130.000 euro+IVA (altro dato non contestato) emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale amministratore unico era il compagno convivente Furcas; con prova adeguata, dunque, anche del dolo specifico di evasione, riconosciuto con motivazione non censurabile. 8. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di