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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13326/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARItd a t-o-à' \-1-n7 i s o alle parti;1,1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione del g.i.p. del Tribunale del 18/09/2020; - che questa Corte ha chiarito che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 - 01); - che, in linea generale, infatti, il ricorso per cassazione contro siffatto provvedimento non è esperibile; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re,estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo Steinot 1T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARItd a t-o-à' \-1-n7 i s o alle parti;1,1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'ordinanza di archiviazione del g.i.p. del Tribunale del 18/09/2020; - che questa Corte ha chiarito che l'ordinanza del tribunale che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto dalla persona offesa avverso l'archiviazione, dichiarandolo inammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio, non è ricorribile per cassazione per abnormità, essendo piuttosto viziata da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693 - 01); - che, in linea generale, infatti, il ricorso per cassazione contro siffatto provvedimento non è esperibile; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re,estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo Steinot 1T
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