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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12680/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11982/2019 R.G. promosso da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via L.G.

Faravelli 22; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Trivellin, [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoBonaccorsi di Patti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimoin Roma via [OSCURATO:PERSONA], 72; -controricorrente - e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoBonaccorsi di Patti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimoin Roma via [OSCURATO:PERSONA], 72 ; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via L.G.

Faravelli 22 -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2869/2018,depositata i l 19 ottobre 2018 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con atto di citazione ritualmente notificato, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:PERSONA] dina n z i al Tribunale di Venezia, esponendo: che in data 19 maggio 2006 le parti avevano sottoscritto un preliminare di compravendita in forza del quale la [OSCURATO:SOCIETA]si impegnava ad acquistare dal [OSCURATO:PERSONA] un compendio immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] di Sala (VE) per il prezzo di € 1.291.000,00, di cui € 129.000,00 consegnati a titolo di caparra confirmatoria; che, contrariamente a quanto promesso nel detto preliminare, l’immobile era risultato privo delle necessarie conformità edilizie ed urbanistiche e, in particolare, non conforme alle prescrizioni di legge quanto alla sicurezza dei locali in relazione allo specifico tipo di attività del promissario acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. (commercio di materie plastiche); era altresì risultato che la strada di accesso al capannone da Via delle Industrie non era interamente di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], bensì in parte di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sala e in parte incomproprietà tra il [OSCURATO:PERSONA] e la di lui sorella; che il rogito non era stato stipulato stante il rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere alla [OSCURATO:SOCIETA]una riduzione del prezzo a fronte delle predette non conformità. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quindi , chiedeva che il tribunale, previo accertamento dell’inadempimento, le trasferisse la proprietà del compendio immobiliare ex art. 2932 cod. civ., fatto salvo il risarcimento del danno e/o la riduzione del prezzo per il mancato trasferimento del mappale 255, della quota del mappale 256 di proprietà della sorella del [OSCURATO:PERSONA] e per la difformità dell’immobilerispetto a quanto pattuito.

Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande avversarie; faceva presente che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata immessa nel possesso dell’immobile sin dalla data del preliminare, al fine di consentirle di svolgere lavori di adeguamento e per potere usufruire di corrispondenti detrazioni fiscali; osservava: che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva visionato più volte l’immobile prima di sottoscrivere il preliminare e che il mappale 255 di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Sala non era ricompreso nel preliminare; che le modifiche operate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’immobile erano finalizzate non già a renderlo conforme a quanto promesso ma a renderlo adatto alla sua futura utilizzazione; che aveva provveduto a ottenere il cambio di destinazione di parte dell’immobile e, in quanto proprietario, a presentare istanze di autorizzazione amministrativa dei lavori che la [OSCURATO:SOCIETA]. intendeva svolgere; che l’agibilità dell’immobile e le certificazioni di sicurezza non erano state conseguite entro la data inizialmente fissata per la stipula del contratto definitivo di vendita solo per ritardi addebitabili alla controparte .

Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]e, in via riconvenzionale, dichiararsi l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della società e la condanna della stessa a restituire l’immobile, nonché al risarcimento dei danni per un importo corrispondente alla spesa necessaria per riportare in pristino lo stato dei luoghi eliminando gli interventi non autorizzati, nonché il risarcimento del danno conseguente all’impossibilità di disporre del bene,stante la trascrizione giudiziale della domanda e, infine, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare un’indennità di occupazione dell’immobile con decorrenza dal 15 giugno 2006 (data indicata in preliminare per la consegna del bene), ovvero dalla risoluzione del preliminare, ovvero ancora dalla domanda giudiziale e sino al momento del rilascio,per un importo pari al valore locatizio dell’immobile indicato in€ 12.000,00 mensili.

Contestualmente all’instaurazione della causa, veniva disposto un accertamento tecnico preventivo su istanza del la [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre un ’azione possessoria avanzata dal Semenza t o veniva rigettata.

Istruita la causa con l’assunzione di testi e una consulenza tecnica d'ufficio,il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 5 novembre 2012, accoglieva la domanda dell a [OSCURATO:SOCIETA]. , trasferendo ex art. 2932 cod. civ., la proprietà del compendio immobiliare subordinatamente al pagamento del prezzo, rideterminato in € 1. 240.214,75; inoltre, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del [OSCURATO:PERSONA], condannava la [OSCURATO:SOCIETA]a pagare al convenuto, a titolo di indennità di occupazione , la somma di €

11. 800,00 con cadenza mensile dal 10 aprile 2007 all’effettivo rilascio, oltre a interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.Compensava integralmente le spese di giudizio.

2. – Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva appello.

Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale .

La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 19 ottobre 2018, preso atto dell’avvenuto trasferimento della proprietà del compendio immobiliare, ha determinato il saldo prezzo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]al venditore in € 1.119.100,00, con interessi legali da computarsi su detta somma a decorrere dalla data della domanda (4 aprile 2007) fino al 23 dicembre 2013, respingendo ogni altra doglianza. [OSCURATO:PERSONA] è statocondannatoa rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio.

3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposito ri corso per cassazione . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita in giudizio proponendo altresì ricorso incidentale.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno depositatouna memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo d el ricorso principale si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).Secondo quanto dedotto, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui non ha considerato che il rifiuto dellaDimap s.r.l.di addivenire al rogito era ingiustificato e , quindi , ‘illegittimo’.

Secondo quanto prospettato, il rifiuto della società - di cui alle comunicazioni di data2.3.2007 e 14.3.2007 - era legato unicamente al fatto di avere appreso che la strada di accesso all’immobile comprendeva, oltre al mappale 256, anche il mappale 255 di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sala ela [OSCURATO:SOCIETA]. - su tali presupposti - aveva preteso che fosse trattenuta dal prezzo del rogito la somma di € 50.000,00.

Solo successivamente la [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe sollevato ulteriori contestazioni al [OSCURATO:PERSONA] , risultate infondate.

1.1. –Il motivo è inammissibile.

Alla luce della disciplina applicabile, il vizio di motivazione non sussiste nei termini prospettati.

L'art. 360, primo comma , n. 5, c od . p roc . c iv ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., Sez.

VI-1, 26gennaio 2022 , n. 2268) .

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., Sez.

I, 26 settembre 2018 , n. 23153 ; Cass. , Sez.

III , 10 giugno 2016 , n. 11892 ), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5) cod. proc. civ., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimisCass. , Sez.

VI - 5 , 15 maggio 2018 , n. 11863 ; Cass., Sez.

VI - 5 , 7 dicembre 2017 , n. 29404).

Ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez.

Un., 6novembre 2018 , n. 28220 ).

Le deduzioni proposte nel motivo tendono– inammissibilmente –a una diversa valutazione dei fatti, avendo entrambi i giudici del merito escluso la sussistenza di un inadempimento in capo alla società.

Nella specie la Corte d’appello ha confermato, con logico e motivato apprezzamento, che il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di addivenire al contratto definitivo è da addebitarsi a inadempimento del contratto preliminare da parte del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle rilevate difformità del compendio immobiliare promesso in vendita rispetto alle caratteristiche promesse.

2. –Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) e nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ).

La sentenza contro la quale si ricorre sarebbeviziata nella parte in cui avrebbe omesso di considerare quanto emerso in corso di causa in ordine agli asseriti ‘vizi’ dell’immobile, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e nullità della sentenza stessa per carenza di motivazione in relazione al disposto di cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ.

2.1. – La censura - alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019 , n. 34476) - risulta inammissibilenella parte in cui tende a un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito.

Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità ( Cass., Sez.

VI - 5 , 7 dicembre 2017 , n. 29404).

Infondata è la deduzione della nullità della pronuncia per carenza di motivazione, giacché non si è di fronte alla lesione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile ( Cass., Sez.

I, 3 marzo 2022 , n. 7090 ) .

3. –Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).

Secondo quanto dedotto, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha affermato che non è stato interposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado che ha accertato l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA].

3.1. –Il motivo è infondato giacché la Dima p s.r.l. ha proposto domanda exart. 2932 cod. civ. , prospettando l'inadempimento della parte venditrice e l'intendimento di adempiere alla propria obbligazione.

La relativa domanda è stata accolta, mentre non è stato proposto appello in merito all'inadempimento dell'obbligo a contrarredella società acquirente , non essendo stato contestato – come dedotto nel ricorso principale– il capo della pronuncia che ha disposto il trasferimento della proprietà.Nella specie, il Tribunale ha accertato la responsabilità del promittente venditore (il [OSCURATO:PERSONA]) per inadempimento degli obblighi a lui rivenienti dal contratto preliminare e, quindi, dell’inadempimento dell’obbligo a contrarre: non essendo stato interposto appello sul punto specifico, questa statuizione della sentenza di primo grado è coperta da giudicato.

Il giudizio è proseguito per la determinazione del prezzo , la rivalutazione, il risarcimento dei danni , l'indennità di occupazione e le spese legali.

4. –Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041cod. civ., 2043 cod. civ. e/o 1223 cod. civ., anche in relazione all’art. 2932 cod. civ. ( art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

La sentenza sarebbeviziata nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il diritto all’indennità di occupazione in favore del promittente venditore.

4.1. –La censura è inammissibile.

Sotto la veste formale della violazione di legge si deduce in realtàun vizio di motivazione, inammissibile alla luce della disciplina applicabilee della giurisprudenza di questa Corte, così come dinanzi richiamata.

In ogni caso, va richiamato l’insegnamento di Cass., Sez.

VI-2, n. 30763 del 2017, secondo cui le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato.

Nella proiezione risarcitoria nel solco della quale il ricorrente ha inteso far valere l'anticipata disponibilità dell'immobile da parte della promissaria acquirente, non può che ribadirsi che nessun inadempimento è stato riscontrato a carico della [OSCURATO:PERSONA], cosicché l'asserita indisponibilità da parte del ricorrente del cespite compromesso in vendita rinviene rigorosamente il suo unico ed esclusivo antecedente eziologico nella condotta dello stesso ricorrente promittente venditore.

5. – Con il quinto motivo di ricorso vien e denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ., 2043 cod. civ.e/o 1223 cod. civ., anche in relazione all’art. 2932 cod. civ.( art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

Secondo parte ricorrente, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha negato l’applicazione della rivalutazione monetaria sul saldo del prezzo.

Nella fattispecie non sussisterebbe inadempimento dell’obbligo a contrarre imputabile al promittente venditore.

5.1. –La censura è inammissibile non essendo stato impugnato con l’appello - come precedentemente messo in evidenza - il capo relativo all'inadempimento dell'obbligo a contrarre.

6. – Con il sesto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. anche in relazione all’art . 1223 cod. civ.e/o dell’art. 2697 cod. civ. ( art. 360, primo comma , n. 3 cod. proc. civ.).

La sentenza, secondo quanto dedotto,sarebbe errata nella parte in cui ha confermato la riduzione del prezzo di compravendita de ll’ immobile per l’ adeguamento degli impianti antincendio, elettrico e di riscaldamento e per la eliminazione di alcune superfetazioni.

6.1. – La censura è inammissibile , richiedendo una nuova decisione nel meritoalla luce dei fatti posti alla base della decisione , avendo la corte di appello fatto riferimento all a consulenza tecnica d'ufficio e alle risultanze istruttorie acquisite agli atti , così come considerate dal giudice di prime cure,non risultando dalla pronuncia impugnata alcuna violazione del riparto dell'onere della prova secondo le disposizioni richiamate di cuiagli art . 1223 e 2697 cod. civ.

7. –Con il settimo motivo di ricorso si p ro spetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ., 2043 cod. civ. e/o 1223 cod. civ., anche in relazione all’art. 2932 cod. civ. ( art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

La sentenza viene censuratanella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del promittente venditore al risarcimento dei danni subiti.

7.1. –Anche tale motivo di doglianza deve essere respinto.

Risulta infatti passat a in giudicato la parte della sentenza di primo grado che ha determinato il trasferimento del bene in forma specifica, stant e l’ accertato inadempimento imputabile a l promittente venditore.

Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colpa nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso o a fortiori – si aggiunge – per assenza di inadempimento, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento (cfr. Cass., Sez.

VI-2, 21 dicembre 2017, n. 30763, cit.; Cass., Sez.

IV, 30luglio 1979, n. 4489 ; Cass., Sez.

III, 7 dicembre 1973, n. 3334).

La parte, pertanto, non può chiedere il risarcimento del danno o un indennizzo per effetto di uninadempimento a lui imputabile , né l’art. 2041 cod. civ. può essere invocato per correggere gli effetti economiciderivanti dal proprio comportamento antigiuridico. 8. – Con l'ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ( art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

Parte ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha posto le spese del doppio grado di giudizio per i 2/3 a carico di parte promittente venditrice, con violazione del principio di soccombenza, anche in considerazione de l fatto che il promittente venditore non aveva proposto impugnazione avverso ii capo della sentenza che ha disposto iltrasferimento della proprietà del compendio immobiliare subordinatamente al pagamento del prezzo e aveva ottenuto l’accoglimento dell’istanza ex art 186 bis cod. proc. civ.

8.1. –Il motivo è infondato.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi( Cass., Sez.

VI-3, 17ottobre 2017 , n. 24502).

9. – Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. , laddove la corte di merito ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] gli interessi legali sulla somma dovuta a saldo prezzo.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224 cod. civ.e/o 1217 cod. civ., anche in relazione all’ art. 2932 cod. civ.

La sentenza risulterebbe illegittima, in quanto gli interessi moratori, per loro stessa natura, presuppongono che il pagamento avvenga con colpevole ritardo.

9.1. –I motivi di doglianza, da trattarsi congiuntamente , sono fondatinei termini di cui in motivazione.

Nel riconoscere la fondatezza della pretesa della società in merito all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, la corte di appello, riformando sul punto la pronuncia di prime cure,ha evidenziato la legittimità del rifiuto del la promissari a acquirente di concludere il contratto definitivo, a fronte dell'inadempimento della controparte, dovendo il prezzo dell’immobile pattuito in sede di contratto preliminare essere sottoposto a riduzione per la non conformità dell’immobile promesso in vendita alle qualità promesse.

Pur non ravvisandosi nella specie una pronuncia ultra petita, ilcapo della sentenza impugnata non chiarisce, tuttavia,per quale ragione, una volta negata la rivalutazione monetaria sul prezzo – essendo l'obbligo di corresponsione del saldo prezzo nell'ambito dell'esecuzione in form a specifica un debito di valuta – è stato riconosciuto,a favore del promittente venditore, il pagamento degli interessi legalisul prezzo dovuto a partire dalla domanda , lì dove in precedenza è stata più volte affermata la responsabilità di quest’ultimo per inadem pimento de gli obblighi contrattuali , che aveva portato alla pronuncia exart. 2932 cod. civ.

In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento(Cass., Sez.

II, 16 gennaio 2006 , n. 690) .

L’obbligazione di pagamento del saldo prezzo è pertanto divenuta liquida ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.

10. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso principale deve essere respinto e quello incidentale va invece accolto nei termini di cui motivazione .

La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, conrinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente principale, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cortedi appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 primo commaquater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, primo comma7 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11982/2019 R.G. promosso da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via L.G. Faravelli 22; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Trivellin, [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoBonaccorsi di Patti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimoin Roma via [OSCURATO:PERSONA], 72; -controricorrente - e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoBonaccorsi di Patti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimoin Roma via [OSCURATO:PERSONA], 72 ; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via L.G. Faravelli 22 -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2869/2018,depositata i l 19 ottobre 2018 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto di citazione ritualmente notificato, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva [OSCURATO:PERSONA] dina n z i al Tribunale di Venezia, esponendo: che in data 19 maggio 2006 le parti avevano sottoscritto un preliminare di compravendita in forza del quale la [OSCURATO:SOCIETA]si impegnava ad acquistare dal [OSCURATO:PERSONA] un compendio immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA] di Sala (VE) per il prezzo di € 1.291.000,00, di cui € 129.000,00 consegnati a titolo di caparra confirmatoria; che, contrariamente a quanto promesso nel detto preliminare, l’immobile era risultato privo delle necessarie conformità edilizie ed urbanistiche e, in particolare, non conforme alle prescrizioni di legge quanto alla sicurezza dei locali in relazione allo specifico tipo di attività del promissario acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. (commercio di materie plastiche); era altresì risultato che la strada di accesso al capannone da Via delle Industrie non era interamente di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], bensì in parte di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sala e in parte incomproprietà tra il [OSCURATO:PERSONA] e la di lui sorella; che il rogito non era stato stipulato stante il rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] a riconoscere alla [OSCURATO:SOCIETA]una riduzione del prezzo a fronte delle predette non conformità. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quindi , chiedeva che il tribunale, previo accertamento dell’inadempimento, le trasferisse la proprietà del compendio immobiliare ex art. 2932 cod. civ., fatto salvo il risarcimento del danno e/o la riduzione del prezzo per il mancato trasferimento del mappale 255, della quota del mappale 256 di proprietà della sorella del [OSCURATO:PERSONA] e per la difformità dell’immobilerispetto a quanto pattuito. Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande avversarie; faceva presente che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata immessa nel possesso dell’immobile sin dalla data del preliminare, al fine di consentirle di svolgere lavori di adeguamento e per potere usufruire di corrispondenti detrazioni fiscali; osservava: che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva visionato più volte l’immobile prima di sottoscrivere il preliminare e che il mappale 255 di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Sala non era ricompreso nel preliminare; che le modifiche operate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell’immobile erano finalizzate non già a renderlo conforme a quanto promesso ma a renderlo adatto alla sua futura utilizzazione; che aveva provveduto a ottenere il cambio di destinazione di parte dell’immobile e, in quanto proprietario, a presentare istanze di autorizzazione amministrativa dei lavori che la [OSCURATO:SOCIETA]. intendeva svolgere; che l’agibilità dell’immobile e le certificazioni di sicurezza non erano state conseguite entro la data inizialmente fissata per la stipula del contratto definitivo di vendita solo per ritardi addebitabili alla controparte . Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]e, in via riconvenzionale, dichiararsi l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della società e la condanna della stessa a restituire l’immobile, nonché al risarcimento dei danni per un importo corrispondente alla spesa necessaria per riportare in pristino lo stato dei luoghi eliminando gli interventi non autorizzati, nonché il risarcimento del danno conseguente all’impossibilità di disporre del bene,stante la trascrizione giudiziale della domanda e, infine, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare un’indennità di occupazione dell’immobile con decorrenza dal 15 giugno 2006 (data indicata in preliminare per la consegna del bene), ovvero dalla risoluzione del preliminare, ovvero ancora dalla domanda giudiziale e sino al momento del rilascio,per un importo pari al valore locatizio dell’immobile indicato in€ 12.000,00 mensili. Contestualmente all’instaurazione della causa, veniva disposto un accertamento tecnico preventivo su istanza del la [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre un ’azione possessoria avanzata dal Semenza t o veniva rigettata. Istruita la causa con l’assunzione di testi e una consulenza tecnica d'ufficio,il Tribunale di Venezia, con sentenza depositata il 5 novembre 2012, accoglieva la domanda dell a [OSCURATO:SOCIETA]. , trasferendo ex art. 2932 cod. civ., la proprietà del compendio immobiliare subordinatamente al pagamento del prezzo, rideterminato in € 1. 240.214,75; inoltre, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del [OSCURATO:PERSONA], condannava la [OSCURATO:SOCIETA]a pagare al convenuto, a titolo di indennità di occupazione , la somma di € 11. 800,00 con cadenza mensile dal 10 aprile 2007 all’effettivo rilascio, oltre a interessi legali da ogni singola scadenza al saldo.Compensava integralmente le spese di giudizio. 2. – Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva appello. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale . La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 19 ottobre 2018, preso atto dell’avvenuto trasferimento della proprietà del compendio immobiliare, ha determinato il saldo prezzo dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]al venditore in € 1.119.100,00, con interessi legali da computarsi su detta somma a decorrere dalla data della domanda (4 aprile 2007) fino al 23 dicembre 2013, respingendo ogni altra doglianza. [OSCURATO:PERSONA] è statocondannatoa rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio. 3. –[OSCURATO:PERSONA] ha proposito ri corso per cassazione . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita in giudizio proponendo altresì ricorso incidentale. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositatouna memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo d el ricorso principale si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).Secondo quanto dedotto, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui non ha considerato che il rifiuto dellaDimap s.r.l.di addivenire al rogito era ingiustificato e , quindi , ‘illegittimo’. Secondo quanto prospettato, il rifiuto della società - di cui alle comunicazioni di data2.3.2007 e 14.3.2007 - era legato unicamente al fatto di avere appreso che la strada di accesso all’immobile comprendeva, oltre al mappale 256, anche il mappale 255 di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Sala ela [OSCURATO:SOCIETA]. - su tali presupposti - aveva preteso che fosse trattenuta dal prezzo del rogito la somma di € 50.000,00. Solo successivamente la [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe sollevato ulteriori contestazioni al [OSCURATO:PERSONA] , risultate infondate. 1.1. –Il motivo è inammissibile. Alla luce della disciplina applicabile, il vizio di motivazione non sussiste nei termini prospettati. L'art. 360, primo comma , n. 5, c od . p roc . c iv ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., Sez. VI-1, 26gennaio 2022 , n. 2268) . Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., Sez. I, 26 settembre 2018 , n. 23153 ; Cass. , Sez. III , 10 giugno 2016 , n. 11892 ), sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5) cod. proc. civ., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimisCass. , Sez. VI - 5 , 15 maggio 2018 , n. 11863 ; Cass., Sez. VI - 5 , 7 dicembre 2017 , n. 29404). Ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez. Un., 6novembre 2018 , n. 28220 ). Le deduzioni proposte nel motivo tendono– inammissibilmente –a una diversa valutazione dei fatti, avendo entrambi i giudici del merito escluso la sussistenza di un inadempimento in capo alla società. Nella specie la Corte d’appello ha confermato, con logico e motivato apprezzamento, che il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di addivenire al contratto definitivo è da addebitarsi a inadempimento del contratto preliminare da parte del [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle rilevate difformità del compendio immobiliare promesso in vendita rispetto alle caratteristiche promesse. 2. –Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) e nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ. ). La sentenza contro la quale si ricorre sarebbeviziata nella parte in cui avrebbe omesso di considerare quanto emerso in corso di causa in ordine agli asseriti ‘vizi’ dell’immobile, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e nullità della sentenza stessa per carenza di motivazione in relazione al disposto di cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. 2.1. – La censura - alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019 , n. 34476) - risulta inammissibilenella parte in cui tende a un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito. Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità ( Cass., Sez. VI - 5 , 7 dicembre 2017 , n. 29404). Infondata è la deduzione della nullità della pronuncia per carenza di motivazione, giacché non si è di fronte alla lesione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile ( Cass., Sez. I, 3 marzo 2022 , n. 7090 ) . 3. –Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per carenza di motivazione (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.). Secondo quanto dedotto, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha affermato che non è stato interposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado che ha accertato l’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. –Il motivo è infondato giacché la Dima p s.r.l. ha proposto domanda exart. 2932 cod. civ. , prospettando l'inadempimento della parte venditrice e l'intendimento di adempiere alla propria obbligazione. La relativa domanda è stata accolta, mentre non è stato proposto appello in merito all'inadempimento dell'obbligo a contrarredella società acquirente , non essendo stato contestato – come dedotto nel ricorso principale– il capo della pronuncia che ha disposto il trasferimento della proprietà.Nella specie, il Tribunale ha accertato la responsabilità del promittente venditore (il [OSCURATO:PERSONA]) per inadempimento degli obblighi a lui rivenienti dal contratto preliminare e, quindi, dell’inadempimento dell’obbligo a contrarre: non essendo stato interposto appello sul punto specifico, questa statuizione della sentenza di primo grado è coperta da giudicato. Il giudizio è proseguito per la determinazione del prezzo , la rivalutazione, il risarcimento dei danni , l'indennità di occupazione e le spese legali. 4. –Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041cod. civ., 2043 cod. civ. e/o 1223 cod. civ., anche in relazione all’art. 2932 cod. civ. ( art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). La sentenza sarebbeviziata nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il diritto all’indennità di occupazione in favore del promittente venditore. 4.1. –La censura è inammissibile. Sotto la veste formale della violazione di legge si deduce in realtàun vizio di motivazione, inammissibile alla luce della disciplina applicabilee della giurisprudenza di questa Corte, così come dinanzi richiamata. In ogni caso, va richiamato l’insegnamento di Cass., Sez. VI-2, n. 30763 del 2017, secondo cui le pronunce costitutive che tengono luogo dell'obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato. Nella proiezione risarcitoria nel solco della quale il ricorrente ha inteso far valere l'anticipata disponibilità dell'immobile da parte della promissaria acquirente, non può che ribadirsi che nessun inadempimento è stato riscontrato a carico della [OSCURATO:PERSONA], cosicché l'asserita indisponibilità da parte del ricorrente del cespite compromesso in vendita rinviene rigorosamente il suo unico ed esclusivo antecedente eziologico nella condotta dello stesso ricorrente promittente venditore. 5. – Con il quinto motivo di ricorso vien e denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ., 2043 cod. civ.e/o 1223 cod. civ., anche in relazione all’art. 2932 cod. civ.( art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo parte ricorrente, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha negato l’applicazione della rivalutazione monetaria sul saldo del prezzo. Nella fattispecie non sussisterebbe inadempimento dell’obbligo a contrarre imputabile al promittente venditore. 5.1. –La censura è inammissibile non essendo stato impugnato con l’appello - come precedentemente messo in evidenza - il capo relativo all'inadempimento dell'obbligo a contrarre. 6. – Con il sesto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. anche in relazione all’art . 1223 cod. civ.e/o dell’art. 2697 cod. civ. ( art. 360, primo comma , n. 3 cod. proc. civ.). La sentenza, secondo quanto dedotto,sarebbe errata nella parte in cui ha confermato la riduzione del prezzo di compravendita de ll’ immobile per l’ adeguamento degli impianti antincendio, elettrico e di riscaldamento e per la eliminazione di alcune superfetazioni. 6.1. – La censura è inammissibile , richiedendo una nuova decisione nel meritoalla luce dei fatti posti alla base della decisione , avendo la corte di appello fatto riferimento all a consulenza tecnica d'ufficio e alle risultanze istruttorie acquisite agli atti , così come considerate dal giudice di prime cure,non risultando dalla pronuncia impugnata alcuna violazione del riparto dell'onere della prova secondo le disposizioni richiamate di cuiagli art . 1223 e 2697 cod. civ. 7. –Con il settimo motivo di ricorso si p ro spetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ., 2043 cod. civ. e/o 1223 cod. civ., anche in relazione all’art. 2932 cod. civ. ( art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). La sentenza viene censuratanella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del promittente venditore al risarcimento dei danni subiti. 7.1. –Anche tale motivo di doglianza deve essere respinto. Risulta infatti passat a in giudicato la parte della sentenza di primo grado che ha determinato il trasferimento del bene in forma specifica, stant e l’ accertato inadempimento imputabile a l promittente venditore. Il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che, allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colpa nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso o a fortiori – si aggiunge – per assenza di inadempimento, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento (cfr. Cass., Sez. VI-2, 21 dicembre 2017, n. 30763, cit.; Cass., Sez. IV, 30luglio 1979, n. 4489 ; Cass., Sez. III, 7 dicembre 1973, n. 3334). La parte, pertanto, non può chiedere il risarcimento del danno o un indennizzo per effetto di uninadempimento a lui imputabile , né l’art. 2041 cod. civ. può essere invocato per correggere gli effetti economiciderivanti dal proprio comportamento antigiuridico. 8. – Con l'ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. ( art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Parte ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha posto le spese del doppio grado di giudizio per i 2/3 a carico di parte promittente venditrice, con violazione del principio di soccombenza, anche in considerazione de l fatto che il promittente venditore non aveva proposto impugnazione avverso ii capo della sentenza che ha disposto iltrasferimento della proprietà del compendio immobiliare subordinatamente al pagamento del prezzo e aveva ottenuto l’accoglimento dell’istanza ex art 186 bis cod. proc. civ. 8.1. –Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi( Cass., Sez. VI-3, 17ottobre 2017 , n. 24502). 9. – Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. , laddove la corte di merito ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] gli interessi legali sulla somma dovuta a saldo prezzo. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224 cod. civ.e/o 1217 cod. civ., anche in relazione all’ art. 2932 cod. civ. La sentenza risulterebbe illegittima, in quanto gli interessi moratori, per loro stessa natura, presuppongono che il pagamento avvenga con colpevole ritardo. 9.1. –I motivi di doglianza, da trattarsi congiuntamente , sono fondatinei termini di cui in motivazione. Nel riconoscere la fondatezza della pretesa della società in merito all'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, la corte di appello, riformando sul punto la pronuncia di prime cure,ha evidenziato la legittimità del rifiuto del la promissari a acquirente di concludere il contratto definitivo, a fronte dell'inadempimento della controparte, dovendo il prezzo dell’immobile pattuito in sede di contratto preliminare essere sottoposto a riduzione per la non conformità dell’immobile promesso in vendita alle qualità promesse. Pur non ravvisandosi nella specie una pronuncia ultra petita, ilcapo della sentenza impugnata non chiarisce, tuttavia,per quale ragione, una volta negata la rivalutazione monetaria sul prezzo – essendo l'obbligo di corresponsione del saldo prezzo nell'ambito dell'esecuzione in form a specifica un debito di valuta – è stato riconosciuto,a favore del promittente venditore, il pagamento degli interessi legalisul prezzo dovuto a partire dalla domanda , lì dove in precedenza è stata più volte affermata la responsabilità di quest’ultimo per inadem pimento de gli obblighi contrattuali , che aveva portato alla pronuncia exart. 2932 cod. civ. In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento(Cass., Sez. II, 16 gennaio 2006 , n. 690) . L’obbligazione di pagamento del saldo prezzo è pertanto divenuta liquida ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. 10. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso principale deve essere respinto e quello incidentale va invece accolto nei termini di cui motivazione . La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, conrinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente principale, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cortedi appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 primo commaquater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, primo comma7 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz
Sentenza Cassazione n. 12680/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris