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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42332/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 dicembre 1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 giugno 1973 avverso la sentenza resa il 29 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha corfermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 22 novembre 2021 che aveva dichiarato la responsabilità dei due imputati per il reato di tentata estorsione.

Si addebita ai due imputati di avere compiuto atti idonei diretti a costringere la persona offesa a consegnare una somma di denaro non meglio specificata, sotto la minaccia di sottrarre le apparecchiature installate sul set dei film "La musica del silenzio" in corso di realizzazione a Roma.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.1 Violazione degli articoli 56 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità principalmente sulla testimonianza resa dalla persona offesa Pluchino, che tuttavia non appare idonea a dimostrare l'intenzione dell'imputato di porre in essere una condotta estorsiva. 2.2 Violazione degli artt. 56 e 629 codice penale e vizio di motivazione poiché nel caso in esame non è emersa la prova che Basili abbia concorso nel porre in essere il tentativo di estorsione ipotizzato dall'accusa, in quanto le frasi estorsive sarebbero state pronunciate esclusivamente dal Belletti.

Inoltre la persona offesa ha dichiarato di avere effettuato una individuazione fotografica, a dispetto del teste di Polizia giudiziaria il quale ha riferito che era stata effettuata una ricognizione personale, e non è stata in grado di ripetere in udienza il riconoscimento del Basili.

Ne consegue che il particolare del tatuaggio della lacrima sotto l'occhio, presente sul viso del Basili e riferito dal teste quale segno particolare di uno dei correi, non può costituire un elemento altamente individualizzante e rafforzativo della veridicità del riconoscimento, come ritenuto in sentenza. 2.3 Violazione degli articoli 56, 393 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha dedotto l'illegittimità della richiesta di denaro dal fatto che la persona offesa occupava una porzione di suolo pubblico, sul quale gli imputati non eserctavano alcun tipo di facoltà o di diritto, ma dalle dichiarazioni del teste emerge che i presunto estortore aveva affermato che il posto dove erano parcheggiati "era tutto suo" e quindi è logico ritenere che agisse nella convinzione di esercitare un proprio diritto.

Ciò avrebbe dovuto indurre i giudici a qualificare la condotta come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.4 Violazione degli artt. 114 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in favore del Basile in quanto la condotta del predetto di mera presenza, pur essendo in ipotesi bastevole a configurare il concorso di persona nel reato, non può certamente integrare un contributo congruo e avrebbe dovuto giustificare l'applicazione dell'attenuante invocata. 2.5 Violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva affermando che i precedenti penali del Basile non erano risalenti nel tempo rispetto al fatto in contestazione, mentre dal certificato penale risulta che l'ultimo reato accertato risale al 2010, circa sei anni prima del fatto oggetto dell'odierno giudizio. 2.6 Violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte ha determinato la pena in misura sproporzionata e non ha rispettato i criteri di commisurazione indicati dalla norma e dalla giurisprudenza.

3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché nel caso in esame avrebbe dovuto riconoscersi l'ipotesi della desistenza volontaria dal tentativo prevista dall'art. 56 secondo comma cod.pen., in quanto i due imputati hanno interrotto volontariamente l'azione illecita.

In subordine invoca la qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 612 cod.pen. poiché non vi è stata nel caso in esame alcuna esplicita richiesta di denaro e la minaccia aveva per oggetto la prospettazione di una condotta impossibile, in quanto non si sarebbe potuta concretizzare. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi devono ritenersi inammissibili perché, pur prospettando violazioni di legge e vizi della motivazione tendono ad invocare una diversa ricostruzione della vicenda e una valutazione alternativa del compendio probatorio che è stato oggetto di una doppia conforme affermazione di responsabilità nel rispetto dei criteri di legge e di logica.

Va poi osservato che le censure dedotte dai ricorrenti con i motivi di ricorso reiterano pedissequamente quelle formulate con il gravame e sono state oggetto di adeguata e esaustiva motivazione da parte della Corte di appello, la quale ha richiamato sinteticamente le emergenze processuali che smentiscono l'assunto difensivo e confermano la piena attendibilità della persona offesa, la credibilità del riconoscimento effettuato e l'evidente volontà estorsiva dei due imputati. 1.RICORSO BASILI 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa che non aveva ragioni per avanzare accuse calunniose nei confronti dei due imputati e li ha riconosciuti fornendo utili indicazioni per identificarli.

Peraltro l'episodio non è stato negato dai predetti che hanno cercato di accreditar una diversa ricostruzione delle loro intenzioni 1.2 Dovendosi ritenere pacifica la dinamica della vicenda in punto di fatto, che non è stata contestata in modo specifico dalla difesa„ appare corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta ai due imputati, che non integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La difesa si è limitata ad allegare genericamente la convinzione dell'imputato che gli spettasse un compenso per l'occupazione del terreno pubblico su cui i macchinari della troupe cinematografica sostavano, previa regolare autorizzazione, senza in alcun modo giustificare la verosimiglianza e la ragionevolezza di un simile convincimento.

E' noto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez.

U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02) Detta pronunzia ha precisato che "pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967) Alla stregua di questi principi non può residuare alcun dubbio sulla illegittimità della pretesa degli imputati di ricevere un pagamento da parte di soggetti che sostavano su un'area pubblica previa regolare autorizzazione , e sulla piena consapevolezza da parte loro dell'ingiustizia di tale pretesa, del tutto sfornita di giustificazione. 1.3 La Corte ha resa adeguata motivazione anche in ordine al diniego dell'ipotesi di cui all'art. 114 codice penale, sottolineando che i due imputati si erar o presentati insieme al cospetto della persona offesa e che, sebbene le minacce e la richiesta fosse stata avanzata dal Belletti, Basili aveva svolto un ruolo di evidente supporto e condivisione con la sua presenza silente che non solo palesa il concorso nel reato, ma anche rafforza il potere intimidatorio nei confronti della vittima, come dalla stessa riferito, integrando l'aggravante contestata. 1.4 La censura avanzata in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente evidenziato che Basili ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio anche con violenza alla persona commessi in epoca non risalente, sintomatici della sua ingravescente pericolosità e tanto basta per integrare la contestata aggravante, non assumendo rilievo dirimente l'arco temporale trascorso, non particolarmente esteso, rispetto all'ultimo fatto accertato. 1.5 Le doglianze in merito al trattamento sanzionatorio non sono consentite poiché non deducono la manifesta irragionevolezza della motivazione sostegno dell'esercizio discrezionale dei giudici di merito. 2.Ricorso BELLETTI La censura con cui si invoca la desistenza volontaria è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello e si palesa comunque manifestamente infondata poiché nei reati di evento a condotta libera, come appunto l'estorsione, la desistenza volontaria non può configurarsi se non con una condotta attiva che intervenga ad impedire l'evento.

La censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che a giudizio del ricorrente avrebbe integrato il delitto di violenza privata è manifestamente infondata poiché è incontestato in punto di fatto che con il loro atteggiamento minaccioso e con un gesto inequivocabile, i due imputati avanzavano una pretesa di denaro, con conseguente danno per la persona offesa, e tale elemento patrimoniale costituisce quel quid pluris che qualifica la condotta ai sensi dell'art. 629 cod.pen. rispetto alla violenza privata.

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 dicembre 1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 giugno 1973 avverso la sentenza resa il 29 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha corfermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 22 novembre 2021 che aveva dichiarato la responsabilità dei due imputati per il reato di tentata estorsione. Si addebita ai due imputati di avere compiuto atti idonei diretti a costringere la persona offesa a consegnare una somma di denaro non meglio specificata, sotto la minaccia di sottrarre le apparecchiature installate sul set dei film "La musica del silenzio" in corso di realizzazione a Roma. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce: 2.1 Violazione degli articoli 56 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità principalmente sulla testimonianza resa dalla persona offesa Pluchino, che tuttavia non appare idonea a dimostrare l'intenzione dell'imputato di porre in essere una condotta estorsiva. 2.2 Violazione degli artt. 56 e 629 codice penale e vizio di motivazione poiché nel caso in esame non è emersa la prova che Basili abbia concorso nel porre in essere il tentativo di estorsione ipotizzato dall'accusa, in quanto le frasi estorsive sarebbero state pronunciate esclusivamente dal Belletti. Inoltre la persona offesa ha dichiarato di avere effettuato una individuazione fotografica, a dispetto del teste di Polizia giudiziaria il quale ha riferito che era stata effettuata una ricognizione personale, e non è stata in grado di ripetere in udienza il riconoscimento del Basili. Ne consegue che il particolare del tatuaggio della lacrima sotto l'occhio, presente sul viso del Basili e riferito dal teste quale segno particolare di uno dei correi, non può costituire un elemento altamente individualizzante e rafforzativo della veridicità del riconoscimento, come ritenuto in sentenza. 2.3 Violazione degli articoli 56, 393 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha dedotto l'illegittimità della richiesta di denaro dal fatto che la persona offesa occupava una porzione di suolo pubblico, sul quale gli imputati non eserctavano alcun tipo di facoltà o di diritto, ma dalle dichiarazioni del teste emerge che i presunto estortore aveva affermato che il posto dove erano parcheggiati "era tutto suo" e quindi è logico ritenere che agisse nella convinzione di esercitare un proprio diritto. Ciò avrebbe dovuto indurre i giudici a qualificare la condotta come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.4 Violazione degli artt. 114 e 629 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in favore del Basile in quanto la condotta del predetto di mera presenza, pur essendo in ipotesi bastevole a configurare il concorso di persona nel reato, non può certamente integrare un contributo congruo e avrebbe dovuto giustificare l'applicazione dell'attenuante invocata. 2.5 Violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva affermando che i precedenti penali del Basile non erano risalenti nel tempo rispetto al fatto in contestazione, mentre dal certificato penale risulta che l'ultimo reato accertato risale al 2010, circa sei anni prima del fatto oggetto dell'odierno giudizio. 2.6 Violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte ha determinato la pena in misura sproporzionata e non ha rispettato i criteri di commisurazione indicati dalla norma e dalla giurisprudenza. 3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché nel caso in esame avrebbe dovuto riconoscersi l'ipotesi della desistenza volontaria dal tentativo prevista dall'art. 56 secondo comma cod.pen., in quanto i due imputati hanno interrotto volontariamente l'azione illecita. In subordine invoca la qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 612 cod.pen. poiché non vi è stata nel caso in esame alcuna esplicita richiesta di denaro e la minaccia aveva per oggetto la prospettazione di una condotta impossibile, in quanto non si sarebbe potuta concretizzare. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi devono ritenersi inammissibili perché, pur prospettando violazioni di legge e vizi della motivazione tendono ad invocare una diversa ricostruzione della vicenda e una valutazione alternativa del compendio probatorio che è stato oggetto di una doppia conforme affermazione di responsabilità nel rispetto dei criteri di legge e di logica. Va poi osservato che le censure dedotte dai ricorrenti con i motivi di ricorso reiterano pedissequamente quelle formulate con il gravame e sono state oggetto di adeguata e esaustiva motivazione da parte della Corte di appello, la quale ha richiamato sinteticamente le emergenze processuali che smentiscono l'assunto difensivo e confermano la piena attendibilità della persona offesa, la credibilità del riconoscimento effettuato e l'evidente volontà estorsiva dei due imputati. 1.RICORSO BASILI 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha reso congrua ed esaustiva motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa che non aveva ragioni per avanzare accuse calunniose nei confronti dei due imputati e li ha riconosciuti fornendo utili indicazioni per identificarli. Peraltro l'episodio non è stato negato dai predetti che hanno cercato di accreditar una diversa ricostruzione delle loro intenzioni 1.2 Dovendosi ritenere pacifica la dinamica della vicenda in punto di fatto, che non è stata contestata in modo specifico dalla difesa„ appare corretta la qualificazione giuridica della condotta ascritta ai due imputati, che non integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La difesa si è limitata ad allegare genericamente la convinzione dell'imputato che gli spettasse un compenso per l'occupazione del terreno pubblico su cui i macchinari della troupe cinematografica sostavano, previa regolare autorizzazione, senza in alcun modo giustificare la verosimiglianza e la ragionevolezza di un simile convincimento. E' noto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02) Detta pronunzia ha precisato che "pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967) Alla stregua di questi principi non può residuare alcun dubbio sulla illegittimità della pretesa degli imputati di ricevere un pagamento da parte di soggetti che sostavano su un'area pubblica previa regolare autorizzazione , e sulla piena consapevolezza da parte loro dell'ingiustizia di tale pretesa, del tutto sfornita di giustificazione. 1.3 La Corte ha resa adeguata motivazione anche in ordine al diniego dell'ipotesi di cui all'art. 114 codice penale, sottolineando che i due imputati si erar o presentati insieme al cospetto della persona offesa e che, sebbene le minacce e la richiesta fosse stata avanzata dal Belletti, Basili aveva svolto un ruolo di evidente supporto e condivisione con la sua presenza silente che non solo palesa il concorso nel reato, ma anche rafforza il potere intimidatorio nei confronti della vittima, come dalla stessa riferito, integrando l'aggravante contestata. 1.4 La censura avanzata in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata poiché la corte ha correttamente evidenziato che Basili ha numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio anche con violenza alla persona commessi in epoca non risalente, sintomatici della sua ingravescente pericolosità e tanto basta per integrare la contestata aggravante, non assumendo rilievo dirimente l'arco temporale trascorso, non particolarmente esteso, rispetto all'ultimo fatto accertato. 1.5 Le doglianze in merito al trattamento sanzionatorio non sono consentite poiché non deducono la manifesta irragionevolezza della motivazione sostegno dell'esercizio discrezionale dei giudici di merito. 2.Ricorso BELLETTI La censura con cui si invoca la desistenza volontaria è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello e si palesa comunque manifestamente infondata poiché nei reati di evento a condotta libera, come appunto l'estorsione, la desistenza volontaria non può configurarsi se non con una condotta attiva che intervenga ad impedire l'evento. La censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che a giudizio del ricorrente avrebbe integrato il delitto di violenza privata è manifestamente infondata poiché è incontestato in punto di fatto che con il loro atteggiamento minaccioso e con un gesto inequivocabile, i due imputati avanzavano una pretesa di denaro, con conseguente danno per la persona offesa, e tale elemento patrimoniale costituisce quel quid pluris che qualifica la condotta ai sensi dell'art. 629 cod.pen. rispetto alla violenza privata. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Ma
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