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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48093/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver osservato l'ordinanza contingibile e urgente emessa - per ragioni di sicurezza - dal Sindaco di Cosenza, a mezzo della quale le era stato ordinato di procedere alla immediata messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Cosenza, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 e, per l'effetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - la ha condannata alla pena di euro cento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; con pena sospesa e non menzione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 650 cod. pen., per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione.

Il connotato strutturale dell'art. 650 cod. pen. è quello della norma penale in bianco a carattere sussidiario; nel caso di specie, la condotta violativa dell'ordinanza sindacale n. 32 del 2019, che ordinava all'imputata - così come ad altre due persone - la messa in sicurezza dell'immobile sopra detto, sarebbe stata da ricondurre entro l'alveo normativo dell'art. 677 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen., nonché all'art. 650 cod. peri., per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione.

La sentenza impugnata ritiene erroneamente insussistente il dedotto vizio dell'atto ammnistrativo, che si assume esser stato oggetto della contestata violazione; segnatamente, l'ordinanza emessa dal Sindaco deve ritenersi affetta dal vizio di eccesso di potere, consistente nell'aver imposto - con effetto immediato - la messa in sicurezza dell'immobile.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 650 cod. pen., per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione.

Non è stata operata alcuna differenziazione, quanto ai ruoli ricoperti da ciascuno degli originari coimputati; eppure, sono versati nell'incarto processuale sia la stima della cifra occorrente per l'esecuzione dei lavori (con la correlativa prova dello stato di indigenza in cui versa la ricorrente, tanto da esser stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), sia l'atto di citazione, inerente alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla stessa Petrone.

A seguito dell'incendio che ha distrutto il fabbricato de quo, infatti, la ricorrente ha perso tutti i suoi beni, tanto da non essere in grado di far fronte all'impegno economico necessario, ai fini dei ripristino delle c:ondizioni di sicurezza dell'immobile de quo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria e conclusioni per iscritto, a mezzo delle quali ha confutato le conclusioni formulate dal Procuratore generale e, per il resto, si è riportata integralmente alle doglianze poste a fondamento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti.

2. La censura sussunta nel primo motivo, inerente alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato e - più in generale -- al tema dei rapporti intercorrenti tra i modelli legali di cui agli artt. 650 e 677, terzo comma, cod. proc. pen., merita accoglimento ed ha natura preliminare e assorbente, rispetto alle ulteriori doglianze.

La condotta serbata dall'imputata - in assenza di elementi dai quali poter fondatamente desumere la sussistenza di un pericolo per le persone - deve essere inquadrata, infatti, nella previsione di legge di c:ui all'art. 677, primo comma cod. pen., fattispecie che integra esclusivamente un illecito amministrativo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento espresso da Sez. 1, n. 13392 del 20/11/2020, Checcucci, n.m., della cui motivazione si riportano, di seguito, i passaggi salienti: «::Ed invero, va rilevato che il concorso tra più disposizioni di legge che prevedono per il medesimo fatto una sanzione penale (art. 650) e una sanzione amministrativa (art. 677 co. 1) va risolto - ai sensi dell'art. 9

I. n. 689 del 1981 - con l'applicazione della «disposizione speciale».

Il connotato di specialità nel caso in esame è dato dalla adozione di una tecnica normativa di descrizione dell'illecito - adoperata nel corpo dell'art. 677 cod. pen. - che individua il soggetto obbligato in primis nel proprietario dell'edificio che minacci rovina, in tal modo soggettivizzando il contenuto del precetto, che resta generico (ed è mediato dal contenuto dell'atto amministrativo) nella ipotesi di cui all'art. 650 cod. pen.

Anche la situazione di pericolo è, nel caso previsto dall'art.677 cod. pen., descritta in modo specifico, a differenza della generale previsione per relationem (ai contenuti dell'atto amministrativo) che caratterizza il testo dell'art. 650 cod. pen.

Pertanto, lì dove la situazione di pericolo e la correlata necessità di tutela della sicurezza pubblica - come nel caso in esame - derivi dalla minaccia di rovina di una costruzione è la regola della specialità a determinare la esclusiva applicazione della disposizione di legge di cui all'art. 677 co.1 cod. pen.

In tal senso, va precisato che l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, come si è sopra evidenziato, opera su un piano del tutto diverso rispetto alla clausola di sussidiarietà contenuta nel testo del medesimo articolo 650 del codice penale, che resta applicabile solo in presenza di fatto sussumibile in altra disposizione penale di più elevata gravità (come precisato, tra le altre, da Sez. 1 n. 51186 del 25.11.2014).

Non si tratta, dunque, di ritenere operante detta clausola di sussidiarietà, quanto di constatare che la previsione di legge di cui all'art. 677 co.1 cod. pen. sanziona in via amministrativa la condotta omissiva del proprietario nei casi di pericolo correlato alla rovina dell'edificio, in ciò realizzando connotati di maggiore aderenza alla situazione di fatto oggetto della incriminazione operata ai sensi dell'art. 650 cod. pen., il che impone ch ritenere applicabile esclusivamente la disposizione speciale (ed in ciò si dissente dal precedente rappresentato dalla stessa Sez. 1 n. 51186 del 25.11.2014, ove si ritiene sussistente il concorso tra sanzione amministrativa e sanzione penale).

Ad essere presa in esame dalle due disposizioni è la medesima condotta omissiva che in un caso (art. 677 co. 1) è descritta direttamente dalla legge, mentre nell'altro (art.650 cod. pen.) è costruita in termini di inottemperanza all'ordine legalmente dato dalla autorità.».

Giova precisare come la possibilità di attribuire al fatto storico oggetto del giudizio una differente veste giuridica, rientri pienamente nei poteri d'ufficio demandati al giudizio di legittimità, allorquando tale riqualificazione non postuli l'effettuazione di ulteriori accertamenti di tipo fattuale.

3. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'esistenza di un contrario orientamento, che ritiene però di non condividere, che valorizza non la relazione di specialità esistente fra l'illecito amministrativo e la figura tipica penale sopra evidenziato, bensì la sussistenza di un rapporto di sussidiarietà fra fattispecie incriminatrici penali.

A mente di tale filone giurisprudenziale, l'inosservanza dell'ordinanza sindacale, impositiva dell'obbligo di eseguire interventi urgenti su un immobile, in ragione del pericolo di crollo, può integrare esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen. e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen.; tale conclusione sarebbe la diretta conseguenza - come sopra accennato - del carattere sussidiario di tale ultima figura tipica, che è ipotizzabile, pertanto, esclusivamente allorquando non possa trovare applicazione altra specifica norma incriminatrice.

In tale ottica, la mancata ottemperanza, rispetto all'ordinanza sindacale di esecuzione dei lavori su un fabbricato pericolante risulta conforme al paradigma normativo ex art. 677, terzo comma cod., pen., soltanto laddove emerga un concreto pericolo per le persone; in carenza di tale requisito, tale condotta risulterà sussumibile entro l'alveo previsionale - appunto, di carattere sussidiario e residuale - di cui all'art. 650 cod. pen.

Ciò in quanto la clausola di sussidiarietà, come detto contenuta nel testo dell'art. 650 cod. pen., può operare esclusivamente nelle relazioni intercorrenti tra fattispecie di natura penale (Sez. 1, 25/11/2014, n. 51186, Penitente, Rv. n. 261267; circa l'atteggiarsi dei rapporti fra le due figure tipiche, si potranno vedere Sez. 1, 17/01/2008, n. 6596, Corona, Rv. n. 239127; Sez. 1, n. 4032 del 10/10/2003, dep. 2004, Conforti, Rv. 227822; Sez. 1, n. 22886 del 09/05/2006, Salvo, Rv. 234783; Sez. 1, n. 29595 del 13/07/2021, Manniello, Rv. 281644; Sez. 1, n. 34549 del 19/05/2022, Traina, Rv. 283450).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono e intendendo questa Corte - come sopra detto - aderire al primo orientamento sopra enunciato, si disporrà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa riconduzione del fatto storico e oggettivo contestato entro l'alveo previsionale dell'art. 677, primo comma, cod. pen.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 677, comma primo, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver osservato l'ordinanza contingibile e urgente emessa - per ragioni di sicurezza - dal Sindaco di Cosenza, a mezzo della quale le era stato ordinato di procedere alla immediata messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Cosenza, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 e, per l'effetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - la ha condannata alla pena di euro cento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali; con pena sospesa e non menzione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 650 cod. pen., per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione. Il connotato strutturale dell'art. 650 cod. pen. è quello della norma penale in bianco a carattere sussidiario; nel caso di specie, la condotta violativa dell'ordinanza sindacale n. 32 del 2019, che ordinava all'imputata - così come ad altre due persone - la messa in sicurezza dell'immobile sopra detto, sarebbe stata da ricondurre entro l'alveo normativo dell'art. 677 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen., nonché all'art. 650 cod. peri., per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ritiene erroneamente insussistente il dedotto vizio dell'atto ammnistrativo, che si assume esser stato oggetto della contestata violazione; segnatamente, l'ordinanza emessa dal Sindaco deve ritenersi affetta dal vizio di eccesso di potere, consistente nell'aver imposto - con effetto immediato - la messa in sicurezza dell'immobile. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 650 cod. pen., per mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione. Non è stata operata alcuna differenziazione, quanto ai ruoli ricoperti da ciascuno degli originari coimputati; eppure, sono versati nell'incarto processuale sia la stima della cifra occorrente per l'esecuzione dei lavori (con la correlativa prova dello stato di indigenza in cui versa la ricorrente, tanto da esser stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato), sia l'atto di citazione, inerente alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla stessa Petrone. A seguito dell'incendio che ha distrutto il fabbricato de quo, infatti, la ricorrente ha perso tutti i suoi beni, tanto da non essere in grado di far fronte all'impegno economico necessario, ai fini dei ripristino delle c:ondizioni di sicurezza dell'immobile de quo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria e conclusioni per iscritto, a mezzo delle quali ha confutato le conclusioni formulate dal Procuratore generale e, per il resto, si è riportata integralmente alle doglianze poste a fondamento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto chiariti. 2. La censura sussunta nel primo motivo, inerente alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato e - più in generale -- al tema dei rapporti intercorrenti tra i modelli legali di cui agli artt. 650 e 677, terzo comma, cod. proc. pen., merita accoglimento ed ha natura preliminare e assorbente, rispetto alle ulteriori doglianze. La condotta serbata dall'imputata - in assenza di elementi dai quali poter fondatamente desumere la sussistenza di un pericolo per le persone - deve essere inquadrata, infatti, nella previsione di legge di c:ui all'art. 677, primo comma cod. pen., fattispecie che integra esclusivamente un illecito amministrativo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di dare continuità all'orientamento espresso da Sez. 1, n. 13392 del 20/11/2020, Checcucci, n.m., della cui motivazione si riportano, di seguito, i passaggi salienti: «::Ed invero, va rilevato che il concorso tra più disposizioni di legge che prevedono per il medesimo fatto una sanzione penale (art. 650) e una sanzione amministrativa (art. 677 co. 1) va risolto - ai sensi dell'art. 9 I. n. 689 del 1981 - con l'applicazione della «disposizione speciale». Il connotato di specialità nel caso in esame è dato dalla adozione di una tecnica normativa di descrizione dell'illecito - adoperata nel corpo dell'art. 677 cod. pen. - che individua il soggetto obbligato in primis nel proprietario dell'edificio che minacci rovina, in tal modo soggettivizzando il contenuto del precetto, che resta generico (ed è mediato dal contenuto dell'atto amministrativo) nella ipotesi di cui all'art. 650 cod. pen. Anche la situazione di pericolo è, nel caso previsto dall'art.677 cod. pen., descritta in modo specifico, a differenza della generale previsione per relationem (ai contenuti dell'atto amministrativo) che caratterizza il testo dell'art. 650 cod. pen. Pertanto, lì dove la situazione di pericolo e la correlata necessità di tutela della sicurezza pubblica - come nel caso in esame - derivi dalla minaccia di rovina di una costruzione è la regola della specialità a determinare la esclusiva applicazione della disposizione di legge di cui all'art. 677 co.1 cod. pen. In tal senso, va precisato che l'applicazione dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, come si è sopra evidenziato, opera su un piano del tutto diverso rispetto alla clausola di sussidiarietà contenuta nel testo del medesimo articolo 650 del codice penale, che resta applicabile solo in presenza di fatto sussumibile in altra disposizione penale di più elevata gravità (come precisato, tra le altre, da Sez. 1 n. 51186 del 25.11.2014). Non si tratta, dunque, di ritenere operante detta clausola di sussidiarietà, quanto di constatare che la previsione di legge di cui all'art. 677 co.1 cod. pen. sanziona in via amministrativa la condotta omissiva del proprietario nei casi di pericolo correlato alla rovina dell'edificio, in ciò realizzando connotati di maggiore aderenza alla situazione di fatto oggetto della incriminazione operata ai sensi dell'art. 650 cod. pen., il che impone ch ritenere applicabile esclusivamente la disposizione speciale (ed in ciò si dissente dal precedente rappresentato dalla stessa Sez. 1 n. 51186 del 25.11.2014, ove si ritiene sussistente il concorso tra sanzione amministrativa e sanzione penale). Ad essere presa in esame dalle due disposizioni è la medesima condotta omissiva che in un caso (art. 677 co. 1) è descritta direttamente dalla legge, mentre nell'altro (art.650 cod. pen.) è costruita in termini di inottemperanza all'ordine legalmente dato dalla autorità.». Giova precisare come la possibilità di attribuire al fatto storico oggetto del giudizio una differente veste giuridica, rientri pienamente nei poteri d'ufficio demandati al giudizio di legittimità, allorquando tale riqualificazione non postuli l'effettuazione di ulteriori accertamenti di tipo fattuale. 3. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell'esistenza di un contrario orientamento, che ritiene però di non condividere, che valorizza non la relazione di specialità esistente fra l'illecito amministrativo e la figura tipica penale sopra evidenziato, bensì la sussistenza di un rapporto di sussidiarietà fra fattispecie incriminatrici penali. A mente di tale filone giurisprudenziale, l'inosservanza dell'ordinanza sindacale, impositiva dell'obbligo di eseguire interventi urgenti su un immobile, in ragione del pericolo di crollo, può integrare esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen. e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen.; tale conclusione sarebbe la diretta conseguenza - come sopra accennato - del carattere sussidiario di tale ultima figura tipica, che è ipotizzabile, pertanto, esclusivamente allorquando non possa trovare applicazione altra specifica norma incriminatrice. In tale ottica, la mancata ottemperanza, rispetto all'ordinanza sindacale di esecuzione dei lavori su un fabbricato pericolante risulta conforme al paradigma normativo ex art. 677, terzo comma cod., pen., soltanto laddove emerga un concreto pericolo per le persone; in carenza di tale requisito, tale condotta risulterà sussumibile entro l'alveo previsionale - appunto, di carattere sussidiario e residuale - di cui all'art. 650 cod. pen. Ciò in quanto la clausola di sussidiarietà, come detto contenuta nel testo dell'art. 650 cod. pen., può operare esclusivamente nelle relazioni intercorrenti tra fattispecie di natura penale (Sez. 1, 25/11/2014, n. 51186, Penitente, Rv. n. 261267; circa l'atteggiarsi dei rapporti fra le due figure tipiche, si potranno vedere Sez. 1, 17/01/2008, n. 6596, Corona, Rv. n. 239127; Sez. 1, n. 4032 del 10/10/2003, dep. 2004, Conforti, Rv. 227822; Sez. 1, n. 22886 del 09/05/2006, Salvo, Rv. 234783; Sez. 1, n. 29595 del 13/07/2021, Manniello, Rv. 281644; Sez. 1, n. 34549 del 19/05/2022, Traina, Rv. 283450). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono e intendendo questa Corte - come sopra detto - aderire al primo orientamento sopra enunciato, si disporrà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa riconduzione del fatto storico e oggettivo contestato entro l'alveo previsionale dell'art. 677, primo comma, cod. pen. P.Q.M. Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 677, comma primo, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza i
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