CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 5/11/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 14/6/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603, commi 1 e 3 cod. proc. pen. per la mancata acquisizione di una prova decisiva. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 485 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. quanto alla mancata audizione del teste Caianiello, assolutamente necessario ai fini del decidere poiché avrebbe potuto riferire in ordine ai documenti dell'autovettura e avrebbe potuto così scagionare l'imputato La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello e che la stessa difesa non aveva ritenuto di indicare nella propria lista testi, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate (come nel caso di specie con il riferimento alla superfluità di confermare quanto già emerso e ritenuto non rilevante), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. In specifico il ricorrente evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata si fonderebbe su congetture e presunzioni e che, considerato che sarebbe stato accertato che la firma apposta alla dichiarazione di responsabilità non era riferibile al Caianiello, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 485 cod. pen. ovvero, al più come ricettazione e non come riciclaggio. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla logicità e completezza della motivazione e sono reiterative di quanto già proposto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alla puntuale ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, alla inverosimile giustificazione fornita dal ricorrente, all'impossibilità di valorizzare le dichiarazioni rese dal Picascia (per il quale il giudice aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per esercitare l'azione penale in relazione al reato di falsa testimonianza) e, da ultimo, alla accertata riferibilità al ricorrente della firma apocrifa apposta alla dichiarazione di responsabilità- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, d'altro canto, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è infatti consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/1