CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 15738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10973/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA] 156 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], CanzanellaGrazia; -intimate - avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., allegando un credito nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore, convenne in giudizio la Carbone e la madre [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di donazione con cui la Carbone aveva trasferito alla madre, che aveva accettato, la proprietà di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]; nel contraddittorio con le convenute il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione; la Corte d’Appello di Salerno, adita dalle soccombenti, con sentenza del 24/2/2022, ha rigettato il gravame, confermando la sussistenza di tutti i presupposti - oggettivi e soggettivi - dell’azione revocatoria e rigettando i motivi di appello con cui si era fatta valere la pretesa mancata sospensione del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione di quello relativo all’accertamento del credito e la pretesa inesistenza del pregiudizio; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto difese in questa sede; la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale,ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo di ricorso - nullità della sentenza e del procedimento art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione del contraddittorio - la ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di difesa per avere il giudice, fin dal primo grado del giudizio, omesso di concedere i termini ex art. 183 c.p.c. per integrare deduzioni e produzioni documentali essenziali e per articolare mezzi di prova a sostegno delle ragioni sottese alle proprie difese; il motivo non rispetta i criteri di contenuto-forma del ricorso di cui all’art. 366, primo comma,n. 6), c.p.c. , in quanto la ricorrente si limita a lamentare l’omessa concessione dei termini per il deposito di produzioni documentali ma non illustra quali sarebbero stati i documenti pretermessi e quali effetti la loro produzione avrebbe prodotto sull’esito del ricorso; il motivo, inoltre, n eppure riporta le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, la statuizione della sentenza del Tribunale, il motivo di appello ed il relativo capo di pronuncia, così da non consentire a questa Corte di poter valutare la rilevanza della censura e la sua corretta introduzione nel giudizio; con il secondo motivo di ricorso -violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente l amenta la insussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., argomentando in modo aspecifico circa la pretesa insussistenza di detti presupposti; il motivo è inammissibile perché, oltre a mancare di specificità, ha natura fattuale,essendo volto ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito; conclusivamente,il ricorso è dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese,in quanto la parte intimata non ha svoltodifese in questa sede processuale; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile;ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di c