CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16108-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio DEIURE), che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 4071/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16108 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, confermava l'annullamento per difetto di motivazione, disposto dalla CTP di Roma, dell'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito ad un immobile in categoria D/1 di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] una rendita maggiore di quella proposta dalla società mediante procedura DOCFA; 2. per la cassazione della sentenza ricorre, con due motivi, l'Agenzia delle Entrate; 3. la contribuente,e rimasta Iritirrrata3A,hg-A ci.L GRA-042como Okle'gre tAA-U4A002 considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e 7 della I. 212/2000, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, nonché motivazione apparente". Con questo motivo viene dedotta la illegittimità della sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto l'avviso non motivato. 2. il secondo motivo di ricorso è rubricato "violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano di cui al r.d.l. n.652 del 1939, al d.P.R. n.1142 de11949, alli art. 11, e del d.l. 14 marzo 1988, n.70". Con questo motivo l'Agenzia sostiene di avere rideterminato la rendita, in rettifica di quella proposta dalla contribuente, nel pieno rispetto delle norme. 3. il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1 La CTR ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato affermato che l'avviso doveva essere annullato per difetto di motivazione in quanto "nel condividere [il DOCFA] in punto di consistenza specifica e complessiva dell'immobile", non ha esplicitato in modo adeguato le ragioni della mancata condivisione della stima dei relativi valori, limitandosi a comunicare una tabella riassuntiva priva di ulteriori valutazioni". La CTR si è discostata dal costante insegnamento di questa Corte secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale con attribuzione di rendita in rettifica di quella proposta con procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n.75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita ove -come nel caso di specie- gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi solo da una diversa valutazione tecnica sul valore economico del bene classato (v., ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 3 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237). In tal caso, la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati e la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevano non già ai fini della legittimità dell'atto ma della concreta attendibilità -da verificarsi in giudizio- della valutazione espressa (Cass.17971/2018); 4. il secondo motivo prospetta questioni inammissibili in questa sede in quanto involgenti la motivazione sostanziale dell'avviso, sulle quali la CTR non si è espressa essendosi arrestata al rilievo dell'omessa motivazione-discorso; 5. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo va dichiarata inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame oltre che per la liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo m tivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, th. 1;11 Ansk.,o ea),A.Z' cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del processo. Così deciso in Roma 22 novembr