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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33665/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile, rilevandone l'aspecificità, l'atto di appello proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione continuata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc.pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto l'appello sarebbe specifico in quanto avrebbe proposto una tesi alternativa, che non sarebbe stata presa in considerazione, secondo cui il ricorrente era sua volta una vittima e che le richieste di denaro ritenute estorsive erano invece riferite ad un progresso rapporto di lavoro;

2.2. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione del dibattimento per effettuare una perizia psichiatrica.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il collegio riafferma che per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo letlt. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi.

Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i mol:ivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528).

Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

3.2. Nel caso in esame il ricorrente non contrastava le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza di inammissibilità che rilevava l'aspecificità dell'atto d'appello, ritenendo che lo stesso non risultava diretto contrastare le prove decisive poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ovvero le registrazioni degli incontri susseguitisi tra la persona offesa e l'imputato dalle quali era emersa palesemente la richiesta estorsiva - mediante minaccia di diffondere video compromettenti - e la dazione di denaro da parete della vittima.

A fronte di tali valutazioni, il ricorrente si limitava a proporre una tesi alternativa, attività non consentita in sede di legittimità, dove è esclusa la possibilità di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove.

Del pari, non è consentito il secondo motivo che invoca, in modo eccentrico rispetto alla valutazione di inammissibilità dell'appello, la necessità che nel giudizio di secondo grado fosse disposta la rinnovazione del dibattimento.Si rileva, a margine, che il provvedimento impugnato aveva già rilevato la assoluta inverosimiglianza della tesi alternativa, proposta in modo assertivo, senza l'indicazione di alcuna prova a sostegno. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile, rilevandone l'aspecificità, l'atto di appello proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione continuata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc.pen.) e vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto l'appello sarebbe specifico in quanto avrebbe proposto una tesi alternativa, che non sarebbe stata presa in considerazione, secondo cui il ricorrente era sua volta una vittima e che le richieste di denaro ritenute estorsive erano invece riferite ad un progresso rapporto di lavoro; 2.2. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere disposta la rinnovazione del dibattimento per effettuare una perizia psichiatrica. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il collegio riafferma che per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo letlt. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i mol:ivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 3.2. Nel caso in esame il ricorrente non contrastava le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza di inammissibilità che rilevava l'aspecificità dell'atto d'appello, ritenendo che lo stesso non risultava diretto contrastare le prove decisive poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ovvero le registrazioni degli incontri susseguitisi tra la persona offesa e l'imputato dalle quali era emersa palesemente la richiesta estorsiva - mediante minaccia di diffondere video compromettenti - e la dazione di denaro da parete della vittima. A fronte di tali valutazioni, il ricorrente si limitava a proporre una tesi alternativa, attività non consentita in sede di legittimità, dove è esclusa la possibilità di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove. Del pari, non è consentito il secondo motivo che invoca, in modo eccentrico rispetto alla valutazione di inammissibilità dell'appello, la necessità che nel giudizio di secondo grado fosse disposta la rinnovazione del dibattimento.Si rileva, a margine, che il provvedimento impugnato aveva già rilevato la assoluta inverosimiglianza della tesi alternativa, proposta in modo assertivo, senza l'indicazione di alcuna prova a sostegno. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il gio
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