CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA rir-nren r rrsnnei-^ t•-•• [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI A Alf-^CI " 1JA I en I A RIAI A • 4 di 4,, I, I V .1.. 41 41 S... I I V. y Ir11-1—. 111 I • ti lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, che le aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in reíazione ai reato ex art. 41.6-t-er cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2/4 e 275 cod. proc. pen., stante ia manifesta itiogicità desta motivazione del provvedimento impugnato. 3. Con atto sottoscritto sia personalmente che dal difensore, la ricorrente ha infine dichiarato di rinunciare ai ricorso, essendole stati nelie more concessi gíí arresti dorniciííari. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in conseguenza della rinuncia ritualmente presentata. Dato che la rinuncia è stata manifestata in conseguenza della intervenuta sostituzione della originaria misura cautelare carceraria, con la meno afflíttiva misura degli arresti domiciliari, la f-ern ha aicruarato, infatti, ai non avere più interesse ai ricorso stesso: non vi è quindi motivo di una sua condanna al pagamento delle spese processuali, così come di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza dì interesse. Così deciso in Roma, il 13 aprile 20