Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 28028/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20378/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4166/2023 depositata il 09/06/2023. n. 20378/2023 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S. – la cui procedura è stata aperta con decreto in data 29 agosto 2008, pubblicato mediante iscrizione sul Registro delle Imprese in data 3 settembre 2008 - ha convenuto davanti al Tribunale di Roma E ni S.p.A., per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 44 l. fall. del pagamento di € 13.500.000,00 effettuato in data 1° settembre 2008a pagamento di una fattura del 26 agosto 2008.

2. La società convenuta ha dedotto che, ai fini del pagamento, l’esecuzione del bonifico andrebbe calcolata alla data dell’invio dell’ordine di pagamento alla banca e non all’esecuzione da parte della banca medesima; che, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 44 l. fall., la data rilevante è quella della iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese e non quella della pubblicazione del decreto di apertura della procedura; ha, poi, dedotto la convenuta che l’omesso scioglimento di Alitalia dai rapporti pendenti con la convenuta, il rapporto è proseguito, con impossibilità di far luogo all’art. 44 l. fall.

3. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda in relazione alla deduzione che il rapporto di fornitura è proseguito tra le parti, in base alla manifestazione di subentro del l’organo commissariale del 3 settembre 2008, indistintamente inviata a tutti i fornitori.

4. La Corte di Appello di Roma , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di Alitalia , ritenendo – per quanto qui rileva - che la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2008 non costituisse manifestazione di subentro nel contratto di fornitura, trattandosi di prosecuzione provvisoria del rapporto, non ravvisandosi in tale comunicazione la volontà di imputare alla procedura negoziale gli effetti del contratto pendente. n. 20378/2023 R.G.

5. Propone ricorso per cassazione Eni , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso Alitalia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 50 e 51 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2008 non avesse attitudine a comportare la prosecuzione del rapporto.

Osserva parte ricorrente che la fornitura di carburante è attività necessaria per la prosecuzione dell’attività del vettore aereo, tanto che il contratto di fornitura è proseguito senza soluzione di continuitàalle medesime condizioni in vigore.

2. Il ricorso è inammissibile quanto alla deduzione secondo cui la comunicazione del 3 settembre 2008 prevede il subentro del rapporto,sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il ricorrente, pur allegando il documento al ricorso, non ne trascrive le parti rilevanti al fine di evidenziare in qual senso vi sarebbe espressa la volontà dell’organo commissariale di subentrare nel contratto.

In secondo luogo, il motivo si risolve – quanto all’ eccepito omesso esame di fatto decisivo – nell’affermazione (peraltro generica) di erronea interpretazione del contenuto del documento.

3. In ogni caso, la censura è fondata su un presupposto giuridico errato (come sottolinea il controricorrente) , ossia sulla prova della volontà di prosecuzione del rapporto siccome fondata sul comportamento negoziale delle parti, laddove occorre la prova della manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del contratto in essere (Cass., n. 3948/2018); ed è inammissibile,perché si risolve in una censura di merito, con la quale si invita il giudice di legittimità a riformulare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. n. 20378/2023 R.G.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20378/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4166/2023 depositata il 09/06/2023. n. 20378/2023 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in A.S. – la cui procedura è stata aperta con decreto in data 29 agosto 2008, pubblicato mediante iscrizione sul Registro delle Imprese in data 3 settembre 2008 - ha convenuto davanti al Tribunale di Roma E ni S.p.A., per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 44 l. fall. del pagamento di € 13.500.000,00 effettuato in data 1° settembre 2008a pagamento di una fattura del 26 agosto 2008. 2. La società convenuta ha dedotto che, ai fini del pagamento, l’esecuzione del bonifico andrebbe calcolata alla data dell’invio dell’ordine di pagamento alla banca e non all’esecuzione da parte della banca medesima; che, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 44 l. fall., la data rilevante è quella della iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese e non quella della pubblicazione del decreto di apertura della procedura; ha, poi, dedotto la convenuta che l’omesso scioglimento di Alitalia dai rapporti pendenti con la convenuta, il rapporto è proseguito, con impossibilità di far luogo all’art. 44 l. fall. 3. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda in relazione alla deduzione che il rapporto di fornitura è proseguito tra le parti, in base alla manifestazione di subentro del l’organo commissariale del 3 settembre 2008, indistintamente inviata a tutti i fornitori. 4. La Corte di Appello di Roma , con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di Alitalia , ritenendo – per quanto qui rileva - che la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2008 non costituisse manifestazione di subentro nel contratto di fornitura, trattandosi di prosecuzione provvisoria del rapporto, non ravvisandosi in tale comunicazione la volontà di imputare alla procedura negoziale gli effetti del contratto pendente. n. 20378/2023 R.G. 5. Propone ricorso per cassazione Eni , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso Alitalia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 50 e 51 d. lgs. n. 270/1999, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2008 non avesse attitudine a comportare la prosecuzione del rapporto. Osserva parte ricorrente che la fornitura di carburante è attività necessaria per la prosecuzione dell’attività del vettore aereo, tanto che il contratto di fornitura è proseguito senza soluzione di continuitàalle medesime condizioni in vigore. 2. Il ricorso è inammissibile quanto alla deduzione secondo cui la comunicazione del 3 settembre 2008 prevede il subentro del rapporto,sotto un duplice profilo. In primo luogo, il ricorrente, pur allegando il documento al ricorso, non ne trascrive le parti rilevanti al fine di evidenziare in qual senso vi sarebbe espressa la volontà dell’organo commissariale di subentrare nel contratto. In secondo luogo, il motivo si risolve – quanto all’ eccepito omesso esame di fatto decisivo – nell’affermazione (peraltro generica) di erronea interpretazione del contenuto del documento. 3. In ogni caso, la censura è fondata su un presupposto giuridico errato (come sottolinea il controricorrente) , ossia sulla prova della volontà di prosecuzione del rapporto siccome fondata sul comportamento negoziale delle parti, laddove occorre la prova della manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del contratto in essere (Cass., n. 3948/2018); ed è inammissibile,perché si risolve in una censura di merito, con la quale si invita il giudice di legittimità a riformulare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. n. 20378/2023 R.G. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm
Decreto Cassazione n. 28028/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris