CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 10030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n.91 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro fontane n.161, presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.5/34/11 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12.01.2011 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate ai sensi dell'art.23, comma 8 -bis, del d.l. 28.10.2020 n.137, dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Fatti di causa Nella controversia originata dall'impugnazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1.973, portante Irap dell'annualità 2004, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe e in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava le spese processuali di quel grado, rigettando nel resto l'appello proposto dalla contribuente. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidandosi a sei motivi. L'Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resistono con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, nelle forme di cui all'art.23, comma 8 bis del d.l. 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020 n.176, in prossimità della quale il P.M. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso siccome tardivo. Ragioni della decisione 1.Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso. Le controricorrenti, Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., hanno, nei rispettivi scritti difensivi, eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, pubblicata il 12 gennaio 2011 e il ricorso per cassazione spedito per la notificazione il 5 aprile 2013. Alle stesse conclusioni è giunto il P.M. 1.1 Tenendo conto del termine lungo di impugnazione di un anno e 46 giorni (in applicazione del previgente art.327, primo comma, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis e della sospensione feriale), il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di appello avrebbe dovuto essere spedito per la notificazione entro il 27 febbraio 2012. 1.2. Anche a volere considerare la sospensione ex art.39, comma 12, lett.c) del 6.7.2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 2011, operativa tra il 6 luglio 2011 e il 30 giugno 2012 (applicabilità contestata, nel silenzio sul punto della ricorrente, dall'Agenzia delle Entrate) la notificazione del ricorso sarebbe, comunque, tardiva. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia, di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 10252 del 29/05/2020; id. 26 marzo 2021 n.8581 ;id. 12 maggio 2021 n.12488; 15 ottobre 2021 n.28398) <<in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 cod.proc.civ. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 10 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 10 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale». 1.3 Pertanto, alla data di scadenza originaria del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (12 gennaio 2012) deve aggiungersi un numero di giorni (361) pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 che assorbe il periodo di sospensione feriale, con conseguente proroga del termine per l'impugnazione sino al 13 gennaio 2013 cui vanno aggiunti i 46 giorni della sospensione feriale del 2012, non toccata dalla proroga, pe.r cui il termine per impugnare sarebbe scaduto, in ogni caso, il primo marzo 2013 (sulle modalità del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr. Cass. 11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass.11/03/2010, n. 5924. Sulla circostanza che, in caso di sospensione, la data nella quale il termine processuale a mese o ad anno abbia ripreso a decorrere debba essere computata nel termine stesso, senza che possa essere considerata come un dies a quo non computabile, cfr. Cass.06/04/2006, n. 8102, in materia di sospensione feriale). 1.4 Ne consegue la tardività del ricorso e la sua inammissibilità. 2.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in complessivi euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito e in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in complessivi euro 2.300,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così