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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:13
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0166_INF

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 gennaio 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑166/22) «Ricorso di annullamento – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Misure riguardanti i cittadini russi, le persone fisiche residenti in Russia e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti in Russia – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22-24, 32-34) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0166_INF Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 gennaio 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑166/22) «Ricorso di annullamento – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Misure riguardanti i cittadini russi, le persone fisiche residenti in Russia e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti in Russia – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 22-24, 32-34) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris