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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19980/2026

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inistero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e CommissioneEsaminatrice istituita ai sensi dell’art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n.56, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026– controricorrenti –avverso la sentenza n. 3194/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositatail 30/04/2021 e non notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma avevarespinto la sua domanda proposta nell'atto di citazione in riassunzione aseguito della pronunzia di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8567/2015, sul ricorso da lei presentato e volto all'annullamentodel provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] presso il Ministero di Graziae Giustizia, in data 19 aprile 1993, che le aveva negato l'ammissione allasessione speciale di esame di Stato per soli titoli prevista dall'art. 33 dellalegge 56/1989, recante l'Ordinamento della Professione di Psicologo.2.

La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che: a)l'ordinanza presentava il carattere della decisività e della definitività dellacontroversia e quindi valevano, nel caso in esame, i principi della prevalenzadella sostanza sulla forma e della tassatività delle nullità, per cui ilprovvedimento impugnato, che rivestiva la forma dell'ordinanza, ma lasostanza di una sentenza, non poteva essere dichiarato nullo, non essendoprevista espressamente tale causa di nullità; b) la richiesta della parte diconcessione dei termini di cui al comma sesto dell’art. 183 c.p.c. nonpreclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare leconclusioni ed assegnare la causa in decisione; c) nonostante la Bacciavesse denominato "atto di citazione in riassunzione" l'atto di prosecuzione2 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026del giudizio davanti al giudice ordinario, in realtà la stessa aveva dovutoriproporre la domanda con le modifiche rese necessarie dalla diversità dirito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, poiché il giudizio si eratrasformato da impugnazione di un atto amministrativo a giudizio dicognizione sull'esistenza di un diritto e pertanto la nuova domanda propostanel predetto atto era ammissibile, poiché le decadenze processuali eranosuscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi algiudice ad quem; d) non poteva riconoscersi il diritto della Bacci a rimanereiscritta nell'Albo degli Psicologi, in quanto la medesima era stata iscritta invia provvisoria con provvedimento della Commissione distrettuale ex art.33 l. n. 56/1989 del 30 gennaio 1995 "con riserva all'esito del giudizioamministrativo", che si era concluso con l'inammissibilità del ricorso perdifetto di giurisdizione; e) l'art. 33 della legge n. 56/1989 deve essere intesonel senso che solo coloro i quali hanno acquisito il diploma di laurea inpsicologia da almeno due anni hanno titolo all'iscrizione, ancheindipendentemente dal possesso dell'ulteriore requisito dell'esperienzaprofessionale biennale, dovendosi invece ritenere che l'ulteriore requisitodello svolgimento per almeno due anni di attività inerente alla professionedi psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altri titoli di studioindicati dalla stessa norma; f) la Bacci non aveva in alcun modo contestatola prima parte della decisione di primo grado relativa all'inidoneità dellalaurea sotto il profilo cronologico (nel senso che non aveva conseguito lalaurea da almeno due anni), mentre aveva chiesto di provare di avere svolto"attività che forma oggetto della professione di psicologo sin dal settembre1986 e pertanto per oltre due anni alla data di entrata in vigore della legge11 marzo 1989"; g) tuttavia, tale prova era del tutto irrilevante, poichéquesto requisito era riferito solo a coloro che erano in possesso degli altrititoli di studio indicati dalla stessa norma, mentre la Bacci, sin dalladomanda di ammissione alla sessione di esame aveva posto a fondamento3 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'istanza il certificato di laurea in psicologia, oltre all'attività espletata incampo psicologico.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di cinque motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia haresistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, con la memoria illustrativa del 18.5.2026 la ricorrenteha evidenziato di avere, nelle more del presente giudizio di legittimità,sostenuto e superato l’esame di stato, avendo, per l’effetto, conseguitol’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (come attesta ilcertificato rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]” in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] allegato alla memoria), sicchè ha comunque conseguito il dirittoad essere, o rimanere, iscritta presso il relativo Albo professionale.

Pertanto,ritiene che sia cessata la materia del contendere o, quanto meno, siasopravvenuto il suo difetto di interesse a coltivare il presente giudizio, inragione del soddisfacimento, comunque ottenuto, della sua pretesa direstare iscritta nel succitato Albo degli Psicologi.Avuto riguardo al profilo delle spese del presente giudizio, sostiene che lestesse, ove la difesa erariale dia, a sua volta, atto della cessazione dellamateria del contendere, potrebbero essere compensate tra le parti e che,in caso contrario, dovrebbero essere poste a carico della controparte, inforza della cd. soccombenza virtuale.Ne deriva che, in difetto di adesione della controparte, occorrerà valutare lafondatezza del ricorso ai fini del governo delle spese, in applicazione delprincipio di soccombenza cd. virtuale.2.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 342 e 345 c.p.c., nonché del principio “tantum devolutum4 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026quantum appellatum”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraver la Corte territoriale ritenuto che non avesse specificamente contestatola statuizione del tribunale concernente la presunta inidoneità della laurea,sotto il profilo cronologico, a consentirle l’accesso alla sessione speciale diesami di cui alla l. n. 56/1989, senza considerare che l’affermazione deltribunale rappresentava un mero obiter dictum (essendosi spogliato, con lapregiudiziale declaratoria di inammissibilità, della potestas iudicandi inrelazione al merito della fattispecie controversia), sicchè non incombeva sudi lei alcun onere di svolgere uno specifico motivo di gravame avverso lastessa.2.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In primo luogo, la ricorrente ha, in violazione del principio di specificità,omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativil’ordinanza n. 3626/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 9.5.2016,al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se il giudice diprimo grado avesse dichiarato in via pregiudiziale inammissibile il ricorsooriginario, in tal guisa spogliandosi della potestas iudicandi in relazione almerito della controversia e, pronunciando, per l’effetto, un’affermazione sulmerito che integrava gli estremi di un mero obiter dictum, con riferimentoal quale non sarebbe sorto l’onere a carico della Bacci di impugnare.E’ noto, infatti, che, qualora il giudice, dopo una statuizione diinammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con laquale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazionisul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse adimpugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolgaalla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difettodi interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anchein ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenzagravata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; conf., di recente,5 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 27388 del 19/09/2022 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32092 del12/12/2024).Del resto, da un passaggio logico contenuto a pagina 10 del ricorsosembrerebbe che la declaratoria di inammissibilità abbia riguardato “altrecensure formulate dall’odierna ricorrente”.In secondo luogo, la Corte d’appello non ha, come sostenuto dalla ricorrente(secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe affatto affermatol’inidoneità cronologica, per conseguire l’accesso alla sessione specialedell’esame di Stato, della laurea in psicologia da lei conseguita),erroneamente compreso la statuizione di primo grado.

Invero, ha riportatopedissequamente, a pagina 7 della sentenza un passaggio (pag. 5)dell’ordinanza di primo grado (pur qualificandola erroneamente comesentenza), secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge11/3/1989 non aveva conseguito la laurea da almeno due anni, essendosilaureata il 22/3/1988 e [che] la stessa d'altro canto alla predetta data dientrata in vigore della legge non aveva svolto per almeno due anni attivitàche forma oggetto della professione di psicologo, come previsto al capo b)predetto, risultando dallo stesso attestato dell'Istituto di Psicosintesiprodotto dalla Bacci che detta attività è iniziata nel settembre del 1987».Ragion per cui il giudice di prime cure aveva, in prima battuta, esclusol’idoneità della laurea conseguita dalla Bacci sotto il profilo cronologico e,poi, in via subordinata (“d’altro canto”), in ogni caso escluso che laricorrente avesse dimostrato di aver svolto la professione di psicologa peralmeno due anni prima dell’entrata in vigore della legge 11.3.1989.Da ultimo, l’affermazione secondo cui, essendo la decisione di primo gradoimpugnata generica, i motivi di appello potevano essere, a loro volta, nonspecifici è meramente apodittica, non essendo stata suffragata dallatrascrizione dell’ordinanza emessa dal tribunale.6 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/20263.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 33 l. n. 56/1989, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che il requisito delconseguimento della laurea in psicologia da almeno due anni (di cui alla lett.b dell’art. 33 della l. n. 56/1989) doveva essere riferito alla data di scadenzadel termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione allaprocedura selettiva (e non alla data di entrata in vigore della detta legge) eche, comunque, ella era in possesso anche dei requisiti di esperienza di cuialla seconda parte della lettera b) del citato art. 33.3.1.

Il motivo è infondato.L'art. 33 della legge n. 56/1989, nella parte che qui interessa, stabilisceche: «nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione specialedi esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: [...] b) coloro i qualisiano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possessodi diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopoun corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento odi qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due annititoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie chesiano riconosciute, con decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] suparere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanzascientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli nonabbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelleuniversità italiane e che documentino altresì di avere svolto per almeno dueanni attività che forma oggetto della professione di psicologo».La sentenza del Consiglio di Stato n. 2769 del 15.5.2012, richiamata nelcontroricorso afferma che: a) gli artt. 33 e 34 della l. n. 56/1989introducono una disciplina eccezionale e transitoria; b) tale disciplina èfinalizzata a tutelare le aspettative legittime di chi aveva già intrapreso unpercorso formativo o professionale; c) la sessione speciale di esame di Statoper titoli è riservata esclusivamente a soggetti che, alla data di entrata in7 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026vigore della legge, si trovassero già in una posizione professionalecompiuta, presupponente il previo conseguimento del titolo di studio, nonessendo consentita un’interpretazione estensiva della disciplina transitoriaLa lettura che viene fornita trova fondamento nell’incipit dell’art. 33, che siriferisce alla prima applicazione della legge e a una sessione speciale diesami di Stato per titoli.In apparente contrasto con tale posizione, si pone Cons.

Stato, sez.

III, 11marzo 2016, n. 965, pur riferentesi ad una differente fattispecie(regolamentata dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994), vale a dire quelladell’impugnazione del bando del corso di specializzazione per segretaricomunali e provinciali indetto dal Ministero dell’Interno.

In quel caso ilbando prevedeva che il requisito di anzianità di servizio (due anni nellafascia di appartenenza all’Albo dei Segretari comunali e provinciali) dovesseessere maturato entro una data anteriore, diversa e precedente rispetto alladata di scadenza per la presentazione delle domande.Il Consiglio di Stato conclude nel senso che qualsiasi clausola del bando cherichieda il possesso dei requisiti in una data anteriore a quella dipresentazione delle domande «lede il favor partecipationis ed è contraria alpubblico interesse», poiché riduce irragionevolmente la platea dei candidatipotenzialmente idonei, sicchè è illegittimo il bando di concorso che prevedauna data di maturazione dei requisiti anteriore alla scadenza del termine dipresentazione delle domande, salvo che sussistano specifiche e comprovateragioni di interesse pubblico.In quest’ottica, si lascia preferire la tesi secondo cui il riferimento temporaleè l’entrata in vigore della legge, trattandosi di norma transitoria eccezionale.Nel solco di tale impostazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4705 del12/05/1999 ha stabilito che «la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplinal'attività di psicologo, all'art. 2, indica, quali requisiti per l'esercizio dellastessa, il conseguimento della relativa abilitazione mediante l'esame diStato - al quale sono ammessi i laureati in psicologia che siano in possesso8 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio praticosecondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione- e la iscrizione all'albo professionale.

Peraltro, l'art. 33, lett. c), della stessalegge ha previsto, prima della entrata a regime delle innovazioni da essaintrodotte, un meccanismo di iscrizione all'albo in deroga a quanto stabilitodal predetto art. 2, attraverso l'espletamento di una speciale sessione diesame di Stato per titoli, alla quale potevano essere ammessi, tra gli altri,anche soggetti in possesso di laurea in discipline diverse dalla psicologia,che avessero documentato di avere esercitato con continuità, per almenodue anni dopo la laurea, l'attività che forma oggetto della professione dipsicologo presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte dellapubblica amministrazione.

La valutazione della sussistenza di tale requisito,negata dalla Commissione esaminatrice per la formazione dell'albo deglipsicologi con provvedimento impugnato dinanzi agli organi di giurisdizioneordinaria, costituisce accertamento di fatto, non censurabile in Cassazione,se immune da vizi logici, in quanto di esclusiva competenza del giudice dimerito».3.2.

Il motivo si rivela, allora, complessivamente infondato, atteso cherappresenta un principio consolidato quello secondo cui il possesso dellalaurea in psicologia da almeno due anni dà titolo, di per sè, all'ammissionealla sessione speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dellaprofessione di psicologo, dovendosi, in proposito, intendere che l'ulteriorerequisito dello svolgimento per almeno due anni di attività inerente allaprofessione di psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altrititoli di studio indicati dalla stessa norma (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8702del 26/06/2001; nella giurisprudenza amministrativa, Cons.

Stato, sez.

IV,15 dicembre 2003, n. 8213, Cons.

Stato, sez.

IV, 31 gennaio 2005, n. 233,Cons.

Stato, sez.

IV, 4 febbraio 2005, n. 317, Cons.

Stato, sez.

IV, 21febbraio 2005, n. 553).9 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026Si è in presenza di una scelta discrezionale del legislatore, come tale nonsindacabile, giustificata, come si è detto nell’analizzare l’altro requisito,dall’eccezionalità della previsione normativa, disciplinante l'espletamento diuna speciale sessione di esame di Stato per titoli in una fase di primaapplicazione della legge.In questa fase di partenza, per l’accesso alla sessione speciale per titoli, ilrequisito dell’attività professionale biennale non poteva supplire allamancanza del requisito temporale della laurea (laurea conseguita da menodi due anni alla data di entrata in vigore della legge).In definitiva:– per chi fondava la domanda sulla laurea in psicologia, era indispensabileche essa fosse stata conseguita da almeno due anni alla data di entrata invigore della legge;– il requisito aggiuntivo dell’attività professionale biennale operava solo peri soggetti in possesso di titoli diversi dalla laurea;– l’attività professionale non poteva compensare la mancanza del requisitocronologico della laurea.Ciò in quanto la norma distingueva nettamente i laureati in psicologia (peri quali era sufficiente la laurea conseguita da almeno due anni) dai soggetticon titoli diversi, per i quali era richiesto anche lo svolgimento dell’attivitàprofessionale biennale.Ne consegue che la Bacci non avrebbe potuto ovviare alla inidoneità dellalaurea sotto il profilo cronologico con il possesso del requisito esperienziale(vale a dire, dello svolgimento per almeno due anni dell’attività dipsicologo).Essendo entrata le legge n. 56 del 1989 entrata in vigore in data 11.3.1989ed avendo la Bucci conseguito la laurea il 22.3.1988, non è decorso iltermine biennale prescritto dalla legge.4.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in subordine, della violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.10 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/20263), c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull’ultimo motivodi appello con cui, in via di estremo subordine, intendeva comunque farvalere il suo diritto, anche solo per fatti sopravvenuti, a restare iscrittaall’albo degli psicologi.4.1.

Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha riportato, a pagina 3 della sentenza, il secondo motivodi appello con il quale la Bacci aveva denunciato la violazione degli artt. 59della legge 69/2009 e 11 del d.lgs. 104/2010, impugnando il capodell'ordinanza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibilela domanda contenuta nella citazione in riassunzione "di dichiarare il dirittodella stessa a rimanere iscritta all'albo degli psicologi", potendo l'attrice inriassunzione soltanto riprodurre la medesima domanda già svolta davantial Tar dichiarato privo di giurisdizione.

L'appellante aveva sostenuto che, inrealtà, il giudizio riproposto dinanzi al giudice di cui sia stata affermata lagiurisdizione è un giudizio nuovo che ricomincia dinanzi al giudice munito digiurisdizione e, pertanto, la domanda non deve essere necessariamente lamedesima rispetto a quella proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione,sicchè legittimamente aveva definito l'oggetto del giudizio come voltoall'accertamento della sussistenza dei titoli ed al conseguente diritto arimanere iscritta all'albo degli psicologi.Orbene, la Corte capitolina ha accolto il motivo, richiamando lagiurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass.

SU n. 9130/2011, e Cass.n. 25837/2016) che ha precisato che «nel regime della translatio iudicii,qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto chedetermina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a secondache debba essere proposto davanti a un giudice la cui giurisdizione abbia omeno le medesime caratteristiche della prima.

Pertanto, ove si passi da ungiudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizioesclusivamente di cognizione su un rapporto e viceversa, l'atto diprosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda,11 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026stante il necessario adattamento del petitum; qualora invece il giudizioprosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto diprosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolatodall'articolo 125 bis disp. att. c.p.c.».Sulla base di tale premessa, ha ritenuto che, nonostante avesse denominato"atto di citazione in riassunzione" l'atto di prosecuzione del giudizio davantial giudice ordinario, in realtà la Bacci aveva dovuto riproporre la domandacon le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri dellediverse giurisdizioni in rilievo, poiché il giudizio si era trasformato daimpugnazione di un atto amministrativo a giudizio di cognizionesull'esistenza di un diritto e pertanto la nuova domanda proposta nelpredetto atto era ammissibile, poiché le decadenze processuali sonosuscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi algiudice ad quem (come affermato da Cass., Sez.

Lav., n. 1523/2016).Tuttavia, sebbene la medesima Corte non si sia poi pronunciata sullanovellata domanda ritenuta (correttamente) ammissibile, incorrendo, perl’effetto, nella violazione dell’art. 112 c.p.c., come condivisibilmenteevidenziato dal Ministero nel controricorso, “il solo esercizio in fatto di unaprofessione – per la quale la legge prescrive invece il conseguimento diapposita abilitazione con le modalità previste dalla normativa di settore –non (può) di per sé costituire il diritto all’esercizio della professionemedesima”.

Invero, non è possibile riconoscere il diritto a mantenerel’iscrizione all’albo in ragione del lungo esercizio professionale (dal 1994),della situazione di fatto consolidata e dei requisiti maturatisuccessivamente.E’ noto che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.,nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza12 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questionedi diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023).5.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, in via ancor più gradata, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, l. n. 163/2021, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corteterritoriale considerato che, in base alla detta norma, all’esito del tirociniopratico-valutativo iniziato nel 2021, avrebbe comunque maturato il dirittodi conservare la propria iscrizione nell’albo professionale degli psicologi.5.1.

Il motivo è inammissibile.Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuovadisciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione soloalla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore allaproposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, ilricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisisuccessivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina deisingoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta siapertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principigenerali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - esoprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitatasulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito disegnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art.378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza didisposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilodella norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente,dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottopostaal giudice di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19617 del 24/07/2018).Nel caso di specie, anche a voler prescindere dal rilievo per cui, mentre ilricorso per cassazione è stato notificato il 29.11.2021, la legge n. 163/202113 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026è stata emanata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’art. 7, comma 1, della stessa presuppone, aifini dell’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione dipsicologo, il “previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di unaprova pratica valutativa”, laddove, per sua stessa ammissione (cfr. pag. 18del ricorso), la Bacci ha solo iniziato (in data 15.9.2021) il tirocinio postlauream.A tal ultimo proposito, va ricordato che lo ius superveniens rileva incassazione solo se decisivo, retroattivo o comunque applicabile al rapportodedotto in giudizio.In ogni caso, la norma introduce un nuovo titolo abilitativo e non sanaretroattivamente una mancanza originaria di titolo.A tacer del fatto che i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., peravvalorare quanto dedotto, non sono ammissibili, in quanto non riguardanola nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso.6.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce, in via di estremo subordine, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per averla la Corte di merito condannata al rimborsointegrale delle spese di lite, anziché compensarle, nonostante avesserigettato l’avversa eccezione di inammissibilità e avesse accolto il suosecondo motivo di appello.6.1.

Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 32061 del31/10/2022) hanno statuito che, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto14 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..Tuttavia, nel caso di specie, a ben vedere, non è stata accolta alcunadomanda della Bacci, né è stata rigettata un’avversa domanda, ma solorespinta l’eccezione di inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell’appellosollevata dal Ministero.Senza tralasciare che la compensazione è facoltativa anche in caso diaccoglimento parziale.7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (così Cass., Sez.U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024 proprio in una fattispecie in tema disopravvenuto difetto di interesse alla decisione a seguito di richiesta dicessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente).

P.Q.MDichiara cessata la materia del contendere;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.200 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott.

Andrea Penta15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., e CommissioneEsaminatrice istituita ai sensi dell’art. 33 della legge 18 febbraio 1989, n.56, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026– controricorrenti –avverso la sentenza n. 3194/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositatail 30/04/2021 e non notificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma avevarespinto la sua domanda proposta nell'atto di citazione in riassunzione aseguito della pronunzia di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8567/2015, sul ricorso da lei presentato e volto all'annullamentodel provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] presso il Ministero di Graziae Giustizia, in data 19 aprile 1993, che le aveva negato l'ammissione allasessione speciale di esame di Stato per soli titoli prevista dall'art. 33 dellalegge 56/1989, recante l'Ordinamento della Professione di Psicologo.2. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, affermando che: a)l'ordinanza presentava il carattere della decisività e della definitività dellacontroversia e quindi valevano, nel caso in esame, i principi della prevalenzadella sostanza sulla forma e della tassatività delle nullità, per cui ilprovvedimento impugnato, che rivestiva la forma dell'ordinanza, ma lasostanza di una sentenza, non poteva essere dichiarato nullo, non essendoprevista espressamente tale causa di nullità; b) la richiesta della parte diconcessione dei termini di cui al comma sesto dell’art. 183 c.p.c. nonpreclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare leconclusioni ed assegnare la causa in decisione; c) nonostante la Bacciavesse denominato "atto di citazione in riassunzione" l'atto di prosecuzione2 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026del giudizio davanti al giudice ordinario, in realtà la stessa aveva dovutoriproporre la domanda con le modifiche rese necessarie dalla diversità dirito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, poiché il giudizio si eratrasformato da impugnazione di un atto amministrativo a giudizio dicognizione sull'esistenza di un diritto e pertanto la nuova domanda propostanel predetto atto era ammissibile, poiché le decadenze processuali eranosuscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi algiudice ad quem; d) non poteva riconoscersi il diritto della Bacci a rimanereiscritta nell'Albo degli Psicologi, in quanto la medesima era stata iscritta invia provvisoria con provvedimento della Commissione distrettuale ex art.33 l. n. 56/1989 del 30 gennaio 1995 "con riserva all'esito del giudizioamministrativo", che si era concluso con l'inammissibilità del ricorso perdifetto di giurisdizione; e) l'art. 33 della legge n. 56/1989 deve essere intesonel senso che solo coloro i quali hanno acquisito il diploma di laurea inpsicologia da almeno due anni hanno titolo all'iscrizione, ancheindipendentemente dal possesso dell'ulteriore requisito dell'esperienzaprofessionale biennale, dovendosi invece ritenere che l'ulteriore requisitodello svolgimento per almeno due anni di attività inerente alla professionedi psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altri titoli di studioindicati dalla stessa norma; f) la Bacci non aveva in alcun modo contestatola prima parte della decisione di primo grado relativa all'inidoneità dellalaurea sotto il profilo cronologico (nel senso che non aveva conseguito lalaurea da almeno due anni), mentre aveva chiesto di provare di avere svolto"attività che forma oggetto della professione di psicologo sin dal settembre1986 e pertanto per oltre due anni alla data di entrata in vigore della legge11 marzo 1989"; g) tuttavia, tale prova era del tutto irrilevante, poichéquesto requisito era riferito solo a coloro che erano in possesso degli altrititoli di studio indicati dalla stessa norma, mentre la Bacci, sin dalladomanda di ammissione alla sessione di esame aveva posto a fondamento3 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell'istanza il certificato di laurea in psicologia, oltre all'attività espletata incampo psicologico.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sullabase di cinque motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia haresistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, con la memoria illustrativa del 18.5.2026 la ricorrenteha evidenziato di avere, nelle more del presente giudizio di legittimità,sostenuto e superato l’esame di stato, avendo, per l’effetto, conseguitol’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (come attesta ilcertificato rilasciato dall’Università degli Studi di Roma “[OSCURATO:PERSONA]” in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] allegato alla memoria), sicchè ha comunque conseguito il dirittoad essere, o rimanere, iscritta presso il relativo Albo professionale. Pertanto,ritiene che sia cessata la materia del contendere o, quanto meno, siasopravvenuto il suo difetto di interesse a coltivare il presente giudizio, inragione del soddisfacimento, comunque ottenuto, della sua pretesa direstare iscritta nel succitato Albo degli Psicologi.Avuto riguardo al profilo delle spese del presente giudizio, sostiene che lestesse, ove la difesa erariale dia, a sua volta, atto della cessazione dellamateria del contendere, potrebbero essere compensate tra le parti e che,in caso contrario, dovrebbero essere poste a carico della controparte, inforza della cd. soccombenza virtuale.Ne deriva che, in difetto di adesione della controparte, occorrerà valutare lafondatezza del ricorso ai fini del governo delle spese, in applicazione delprincipio di soccombenza cd. virtuale.2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 342 e 345 c.p.c., nonché del principio “tantum devolutum4 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026quantum appellatum”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraver la Corte territoriale ritenuto che non avesse specificamente contestatola statuizione del tribunale concernente la presunta inidoneità della laurea,sotto il profilo cronologico, a consentirle l’accesso alla sessione speciale diesami di cui alla l. n. 56/1989, senza considerare che l’affermazione deltribunale rappresentava un mero obiter dictum (essendosi spogliato, con lapregiudiziale declaratoria di inammissibilità, della potestas iudicandi inrelazione al merito della fattispecie controversia), sicchè non incombeva sudi lei alcun onere di svolgere uno specifico motivo di gravame avverso lastessa.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.In primo luogo, la ricorrente ha, in violazione del principio di specificità,omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativil’ordinanza n. 3626/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 9.5.2016,al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se il giudice diprimo grado avesse dichiarato in via pregiudiziale inammissibile il ricorsooriginario, in tal guisa spogliandosi della potestas iudicandi in relazione almerito della controversia e, pronunciando, per l’effetto, un’affermazione sulmerito che integrava gli estremi di un mero obiter dictum, con riferimentoal quale non sarebbe sorto l’onere a carico della Bacci di impugnare.E’ noto, infatti, che, qualora il giudice, dopo una statuizione diinammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con laquale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito dellacontroversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazionisul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse adimpugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolgaalla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difettodi interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anchein ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenzagravata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; conf., di recente,5 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass., Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 27388 del 19/09/2022 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32092 del12/12/2024).Del resto, da un passaggio logico contenuto a pagina 10 del ricorsosembrerebbe che la declaratoria di inammissibilità abbia riguardato “altrecensure formulate dall’odierna ricorrente”.In secondo luogo, la Corte d’appello non ha, come sostenuto dalla ricorrente(secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe affatto affermatol’inidoneità cronologica, per conseguire l’accesso alla sessione specialedell’esame di Stato, della laurea in psicologia da lei conseguita),erroneamente compreso la statuizione di primo grado. Invero, ha riportatopedissequamente, a pagina 7 della sentenza un passaggio (pag. 5)dell’ordinanza di primo grado (pur qualificandola erroneamente comesentenza), secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] alla data di entrata in vigore della legge11/3/1989 non aveva conseguito la laurea da almeno due anni, essendosilaureata il 22/3/1988 e [che] la stessa d'altro canto alla predetta data dientrata in vigore della legge non aveva svolto per almeno due anni attivitàche forma oggetto della professione di psicologo, come previsto al capo b)predetto, risultando dallo stesso attestato dell'Istituto di Psicosintesiprodotto dalla Bacci che detta attività è iniziata nel settembre del 1987».Ragion per cui il giudice di prime cure aveva, in prima battuta, esclusol’idoneità della laurea conseguita dalla Bacci sotto il profilo cronologico e,poi, in via subordinata (“d’altro canto”), in ogni caso escluso che laricorrente avesse dimostrato di aver svolto la professione di psicologa peralmeno due anni prima dell’entrata in vigore della legge 11.3.1989.Da ultimo, l’affermazione secondo cui, essendo la decisione di primo gradoimpugnata generica, i motivi di appello potevano essere, a loro volta, nonspecifici è meramente apodittica, non essendo stata suffragata dallatrascrizione dell’ordinanza emessa dal tribunale.6 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/20263. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 33 l. n. 56/1989, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che il requisito delconseguimento della laurea in psicologia da almeno due anni (di cui alla lett.b dell’art. 33 della l. n. 56/1989) doveva essere riferito alla data di scadenzadel termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione allaprocedura selettiva (e non alla data di entrata in vigore della detta legge) eche, comunque, ella era in possesso anche dei requisiti di esperienza di cuialla seconda parte della lettera b) del citato art. 33.3.1. Il motivo è infondato.L'art. 33 della legge n. 56/1989, nella parte che qui interessa, stabilisceche: «nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione specialedi esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: [...] b) coloro i qualisiano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possessodi diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopoun corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento odi qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due annititoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie chesiano riconosciute, con decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] suparere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanzascientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli nonabbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelleuniversità italiane e che documentino altresì di avere svolto per almeno dueanni attività che forma oggetto della professione di psicologo».La sentenza del Consiglio di Stato n. 2769 del 15.5.2012, richiamata nelcontroricorso afferma che: a) gli artt. 33 e 34 della l. n. 56/1989introducono una disciplina eccezionale e transitoria; b) tale disciplina èfinalizzata a tutelare le aspettative legittime di chi aveva già intrapreso unpercorso formativo o professionale; c) la sessione speciale di esame di Statoper titoli è riservata esclusivamente a soggetti che, alla data di entrata in7 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026vigore della legge, si trovassero già in una posizione professionalecompiuta, presupponente il previo conseguimento del titolo di studio, nonessendo consentita un’interpretazione estensiva della disciplina transitoriaLa lettura che viene fornita trova fondamento nell’incipit dell’art. 33, che siriferisce alla prima applicazione della legge e a una sessione speciale diesami di Stato per titoli.In apparente contrasto con tale posizione, si pone Cons. Stato, sez. III, 11marzo 2016, n. 965, pur riferentesi ad una differente fattispecie(regolamentata dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994), vale a dire quelladell’impugnazione del bando del corso di specializzazione per segretaricomunali e provinciali indetto dal Ministero dell’Interno. In quel caso ilbando prevedeva che il requisito di anzianità di servizio (due anni nellafascia di appartenenza all’Albo dei Segretari comunali e provinciali) dovesseessere maturato entro una data anteriore, diversa e precedente rispetto alladata di scadenza per la presentazione delle domande.Il Consiglio di Stato conclude nel senso che qualsiasi clausola del bando cherichieda il possesso dei requisiti in una data anteriore a quella dipresentazione delle domande «lede il favor partecipationis ed è contraria alpubblico interesse», poiché riduce irragionevolmente la platea dei candidatipotenzialmente idonei, sicchè è illegittimo il bando di concorso che prevedauna data di maturazione dei requisiti anteriore alla scadenza del termine dipresentazione delle domande, salvo che sussistano specifiche e comprovateragioni di interesse pubblico.In quest’ottica, si lascia preferire la tesi secondo cui il riferimento temporaleè l’entrata in vigore della legge, trattandosi di norma transitoria eccezionale.Nel solco di tale impostazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4705 del12/05/1999 ha stabilito che «la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplinal'attività di psicologo, all'art. 2, indica, quali requisiti per l'esercizio dellastessa, il conseguimento della relativa abilitazione mediante l'esame diStato - al quale sono ammessi i laureati in psicologia che siano in possesso8 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio praticosecondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione- e la iscrizione all'albo professionale. Peraltro, l'art. 33, lett. c), della stessalegge ha previsto, prima della entrata a regime delle innovazioni da essaintrodotte, un meccanismo di iscrizione all'albo in deroga a quanto stabilitodal predetto art. 2, attraverso l'espletamento di una speciale sessione diesame di Stato per titoli, alla quale potevano essere ammessi, tra gli altri,anche soggetti in possesso di laurea in discipline diverse dalla psicologia,che avessero documentato di avere esercitato con continuità, per almenodue anni dopo la laurea, l'attività che forma oggetto della professione dipsicologo presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte dellapubblica amministrazione. La valutazione della sussistenza di tale requisito,negata dalla Commissione esaminatrice per la formazione dell'albo deglipsicologi con provvedimento impugnato dinanzi agli organi di giurisdizioneordinaria, costituisce accertamento di fatto, non censurabile in Cassazione,se immune da vizi logici, in quanto di esclusiva competenza del giudice dimerito».3.2. Il motivo si rivela, allora, complessivamente infondato, atteso cherappresenta un principio consolidato quello secondo cui il possesso dellalaurea in psicologia da almeno due anni dà titolo, di per sè, all'ammissionealla sessione speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dellaprofessione di psicologo, dovendosi, in proposito, intendere che l'ulteriorerequisito dello svolgimento per almeno due anni di attività inerente allaprofessione di psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altrititoli di studio indicati dalla stessa norma (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8702del 26/06/2001; nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, sez. IV,15 dicembre 2003, n. 8213, Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 233,Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2005, n. 317, Cons. Stato, sez. IV, 21febbraio 2005, n. 553).9 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026Si è in presenza di una scelta discrezionale del legislatore, come tale nonsindacabile, giustificata, come si è detto nell’analizzare l’altro requisito,dall’eccezionalità della previsione normativa, disciplinante l'espletamento diuna speciale sessione di esame di Stato per titoli in una fase di primaapplicazione della legge.In questa fase di partenza, per l’accesso alla sessione speciale per titoli, ilrequisito dell’attività professionale biennale non poteva supplire allamancanza del requisito temporale della laurea (laurea conseguita da menodi due anni alla data di entrata in vigore della legge).In definitiva:– per chi fondava la domanda sulla laurea in psicologia, era indispensabileche essa fosse stata conseguita da almeno due anni alla data di entrata invigore della legge;– il requisito aggiuntivo dell’attività professionale biennale operava solo peri soggetti in possesso di titoli diversi dalla laurea;– l’attività professionale non poteva compensare la mancanza del requisitocronologico della laurea.Ciò in quanto la norma distingueva nettamente i laureati in psicologia (peri quali era sufficiente la laurea conseguita da almeno due anni) dai soggetticon titoli diversi, per i quali era richiesto anche lo svolgimento dell’attivitàprofessionale biennale.Ne consegue che la Bacci non avrebbe potuto ovviare alla inidoneità dellalaurea sotto il profilo cronologico con il possesso del requisito esperienziale(vale a dire, dello svolgimento per almeno due anni dell’attività dipsicologo).Essendo entrata le legge n. 56 del 1989 entrata in vigore in data 11.3.1989ed avendo la Bucci conseguito la laurea il 22.3.1988, non è decorso iltermine biennale prescritto dalla legge.4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in subordine, della violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.10 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/20263), c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull’ultimo motivodi appello con cui, in via di estremo subordine, intendeva comunque farvalere il suo diritto, anche solo per fatti sopravvenuti, a restare iscrittaall’albo degli psicologi.4.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha riportato, a pagina 3 della sentenza, il secondo motivodi appello con il quale la Bacci aveva denunciato la violazione degli artt. 59della legge 69/2009 e 11 del d.lgs. 104/2010, impugnando il capodell'ordinanza in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibilela domanda contenuta nella citazione in riassunzione "di dichiarare il dirittodella stessa a rimanere iscritta all'albo degli psicologi", potendo l'attrice inriassunzione soltanto riprodurre la medesima domanda già svolta davantial Tar dichiarato privo di giurisdizione. L'appellante aveva sostenuto che, inrealtà, il giudizio riproposto dinanzi al giudice di cui sia stata affermata lagiurisdizione è un giudizio nuovo che ricomincia dinanzi al giudice munito digiurisdizione e, pertanto, la domanda non deve essere necessariamente lamedesima rispetto a quella proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione,sicchè legittimamente aveva definito l'oggetto del giudizio come voltoall'accertamento della sussistenza dei titoli ed al conseguente diritto arimanere iscritta all'albo degli psicologi.Orbene, la Corte capitolina ha accolto il motivo, richiamando lagiurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. SU n. 9130/2011, e Cass.n. 25837/2016) che ha precisato che «nel regime della translatio iudicii,qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto chedetermina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a secondache debba essere proposto davanti a un giudice la cui giurisdizione abbia omeno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da ungiudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizioesclusivamente di cognizione su un rapporto e viceversa, l'atto diprosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda,11 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026stante il necessario adattamento del petitum; qualora invece il giudizioprosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto diprosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolatodall'articolo 125 bis disp. att. c.p.c.».Sulla base di tale premessa, ha ritenuto che, nonostante avesse denominato"atto di citazione in riassunzione" l'atto di prosecuzione del giudizio davantial giudice ordinario, in realtà la Bacci aveva dovuto riproporre la domandacon le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri dellediverse giurisdizioni in rilievo, poiché il giudizio si era trasformato daimpugnazione di un atto amministrativo a giudizio di cognizionesull'esistenza di un diritto e pertanto la nuova domanda proposta nelpredetto atto era ammissibile, poiché le decadenze processuali sonosuscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi algiudice ad quem (come affermato da Cass., Sez. Lav., n. 1523/2016).Tuttavia, sebbene la medesima Corte non si sia poi pronunciata sullanovellata domanda ritenuta (correttamente) ammissibile, incorrendo, perl’effetto, nella violazione dell’art. 112 c.p.c., come condivisibilmenteevidenziato dal Ministero nel controricorso, “il solo esercizio in fatto di unaprofessione – per la quale la legge prescrive invece il conseguimento diapposita abilitazione con le modalità previste dalla normativa di settore –non (può) di per sé costituire il diritto all’esercizio della professionemedesima”. Invero, non è possibile riconoscere il diritto a mantenerel’iscrizione all’albo in ragione del lungo esercizio professionale (dal 1994),della situazione di fatto consolidata e dei requisiti maturatisuccessivamente.E’ noto che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economiaprocessuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.,nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, laCorte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza12 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questionedi diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023).5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, in via ancor più gradata, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, l. n. 163/2021, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corteterritoriale considerato che, in base alla detta norma, all’esito del tirociniopratico-valutativo iniziato nel 2021, avrebbe comunque maturato il dirittodi conservare la propria iscrizione nell’albo professionale degli psicologi.5.1. Il motivo è inammissibile.Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuovadisciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione soloalla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore allaproposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, ilricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisisuccessivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina deisingoli casi concreti; e, dall'altro lato, la normativa sopraggiunta siapertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principigenerali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - esoprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitatasulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito disegnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art.378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza didisposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilodella norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente,dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottopostaal giudice di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19617 del 24/07/2018).Nel caso di specie, anche a voler prescindere dal rilievo per cui, mentre ilricorso per cassazione è stato notificato il 29.11.2021, la legge n. 163/202113 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026è stata emanata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’art. 7, comma 1, della stessa presuppone, aifini dell’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della professione dipsicologo, il “previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di unaprova pratica valutativa”, laddove, per sua stessa ammissione (cfr. pag. 18del ricorso), la Bacci ha solo iniziato (in data 15.9.2021) il tirocinio postlauream.A tal ultimo proposito, va ricordato che lo ius superveniens rileva incassazione solo se decisivo, retroattivo o comunque applicabile al rapportodedotto in giudizio.In ogni caso, la norma introduce un nuovo titolo abilitativo e non sanaretroattivamente una mancanza originaria di titolo.A tacer del fatto che i documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., peravvalorare quanto dedotto, non sono ammissibili, in quanto non riguardanola nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso.6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce, in via di estremo subordine, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per averla la Corte di merito condannata al rimborsointegrale delle spese di lite, anziché compensarle, nonostante avesserigettato l’avversa eccezione di inammissibilità e avesse accolto il suosecondo motivo di appello.6.1. Il motivo è infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del31/10/2022) hanno statuito che, in tema di spese processuali,l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto14 di 15Numero registro generale 30560/2021Numero sezionale 1466/2026Numero di raccolta generale 19980/2026Data pubblicazione 15/06/2026la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..Tuttavia, nel caso di specie, a ben vedere, non è stata accolta alcunadomanda della Bacci, né è stata rigettata un’avversa domanda, ma solorespinta l’eccezione di inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell’appellosollevata dal Ministero.Senza tralasciare che la compensazione è facoltativa anche in caso diaccoglimento parziale.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (così Cass., Sez.U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024 proprio in una fattispecie in tema disopravvenuto difetto di interesse alla decisione a seguito di richiesta dicessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente). P.Q.MDichiara cessata la materia del contendere;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.200 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.5.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott. Andrea Penta15 di 15
Sentenza Cassazione n. 19980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris