CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 16201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14169/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: ferrazza- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NOTA- [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: val- [OSCURATO:EMAIL];serricchio.michele@avvocatifo ggia.legalmail.it; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 481/2022 depo- sitata il 23/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 481/2022, depositata il 23/03/2022, for- mulando un solo motivo; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- chela Notarangelo e [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA], Angela e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, innanzi al Tribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati all’immobile di loro proprietà, adibito a residenza estiva, dalla perdita di acqua prove- niente dall’appartamento del convenuto, posto al quarto piano della palazzina ubicata in [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la scrittura privata del 20 maggio 2003, si era obbligato ad acquistare l’immobile e, soprattutto, si era impegnato a tenere indenne il promittente ven- ditore da eventuali giudizi promossi dal condominio e dai condomini nei suoi confronti in attesa della stipulazione del rogito notarile; nel merito contestava la domanda in quanto sfornita di prova sia nell’anche nel quantum; [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva la inoperatività della clausola di manleva della scrittura privata del maggio 2003, perché [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio promosso dagli attori nei suoi confronti, contravvenendo agli obblighi assunti, si era fatto assistereda un altro professionista; nel merito, contesta- va che vi fosse stata discesa d’acqua dall’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e lamentava il fatto che gli attori avessero chie- sto il risarcimento dei danni soltanto sette mesi dopo il presunto fattodannoso e che solo dopo tredici mesi avessero provveduto al- la richiesta di un accertamento tecnico preventivo; il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1006/2019, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli attori la somma di euro 2.239,08 e [OSCURATO:PERSONA], in virtù del mancato esercizio della custodia dell’immobile, a rifondere [OSCURATO:PERSONA] di quanto da questi pagato agli atto- ri; [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta decisione dinanzi alla Corte di appello di Bari, la quale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricor- so,ha rigettato l’appello e confermato per l’effetto la pronuncia del Tribunale; la Corte d'Appello, per quanto ancora rileva, ha fatto leva sulla scrittura privata del maggio 2003 ed in particolare sulla clausola negoziale con cui [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a tenere inden- ne delle eventuali spese di giudizi proposti dal condominio o dai condomini contro [OSCURATO:PERSONA], rilevando che essa non indi- cava il momento a partire dal quale il promissario acquirente si sa- rebbe fatto carico delle spese scaturenti da eventuali giudizi inten- tati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; ha aggiunto che, a prescindere dal fatto che non era stato chiarito quando era stato stipulato il rogito notarile di acquisto, il conten- zioso per cui è causa era successivo alla scrittura privata del 20 maggio 2013 e anteriore rispetto alla data del 31 dicembre 2015 entro la quale le parti si erano obbligate a stipulare il rogito notari- le; ha concluso, dunque, che la clausola di manleva copriva il giudi- zio in corso; ha ritenuto passata in giudicato, perché non contesta- ta, la qualità di custode di [OSCURATO:PERSONA] e “solo per mera com- pletezza espositiva” ha evidenziato che l’appellante non aveva più riproposto in appello “la questione della inoperatività della manleva (ovvero l’inoperatività della clausola di esonero della responsabilità nel caso in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto un altro professionista per difendersi in giudizio) e che detta questione doveva ritenersi ri- nunciata (al di là della sua evidente nullità per contrarietà al dispo- sto di cui all’art. 1341, comma 2°, cod.civ.)”; ha escluso che la CTU svoltasi in corso di causa avesse avuto carattere esplorativo ed ha ritenuto i danni lamentati provati anche sotto il profilo della deriva- zione dall’appartamento di [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.; sostiene, specificamente, che: a) dopo essersi costituito in giudi- zio, aveva dedotto che, dall’appartamento che all’epoca dei fatti aveva in uso, non era mai fuoriuscita acqua, tant’è vero che alcuna denuncia era mai stata fatta ai proprietari, agli occupanti, all’amministratore del condominio né ai vigili del fuoco o ai vigili urbani; b) non vi era prova che la perditad’acqua fosse stata sco- perta il 23 maggio 2012, in considerazione del fatto che la denun- cia del danno non fu fatta immediatamente, come la logica e il buon senso avrebbero suggerito, ma ben 7 mesi dopo, e che l’ATP fu esperito addirittura 13 mesi dopo; c) la data in cui in cui si era verificata la perdita non era stata accertata, nonostante si trattasse di una questione rilevante, in quanto, non vertendosi in tema di obbligazione propter rem, ma di responsabilità di natura personale riconducibile all’art. 2051 cod.civ., sarebbe stato necessario stabili- re chi avesse l’obbligo di custodia in quanto titolare del diritto di proprietà al momento del verificarsi del danno; d) il titolare del di- ritto di proprietà di una porzione condominiale non può essere gravato di obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dan- noso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo di detti danni rispon- dere il proprietario dell’unità immobiliare al momento del fatto; il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non si è confrontato con la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che sulla sua qualità di custode si era formato il giudicato interno (p. 4 della sentenza); la prova della data in cui si era verificato l’evento lesivo, come lo stesso ricorrente riconosce (pp. 5 e 6 del ricorso), era necessaria, in ragione dell’avvicendarsi di più proprietari/possessori, per stabili- re, non trattandosi di obbligazioni propter rem, su chi dovesse gra- vare, in quanto custode dell’appartamento, l’obbligo di risarcire il danno ai sensi dell’art. 2051 cod.civ.; essendosi accertato, con statuizione passata in giudicato, che il custode era proprio l’odierno ricorrente, deve escludersi che la Cor- te d'Appello sia incorsa nel vizio che le viene imputato; 5) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- le; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, com- ma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ri- corrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.800,00per compensi, oltre alle spese forfet- tarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica