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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04322/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N* a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia di in relazione al reato di cui all'art.95 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.115, perché con dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata il 2.03.2016, finalizzata ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ometteva di dichiarare i redditi percepiti nell'anno 2014 dal suo nucleo familiare, per complessivi euro 20.359,00, in particolare dichiarava falsamente di avere un reddito di 5.100,00 e di non avere familiari conviventi, mentre dagli accertamenti della PG risultava che aveva percepito un reddito di 10.855,30 euro e che dal 2.12.2013 sino al novembre 2015 aveva dimorato con moglie e figli presso l'abitazione di via Euripide n.3, dove aveva scontato la misura della prevenzione di sorveglianza speciale. 2.Proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deducendo: I)violazione di legge e vizio di motivazione in quanto quando ha reso la dichiarazione nel 2016 era detenuto in carcere e che nel 2014 non coabitava con la moglie poiché si recava nell'abitazione familiare solo nelle ore notturne per motivi di salute mentre risiedeva e dimorava da solo presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] 8, come risultava dalla certificazione anagrafica; II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico e generico e volto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede a fronte di una motivazione logica e coerente della Corte territoriale che, sulla base degli accertamenti svolti dal Giudice di primo grado ha affermato che dalla relazione dell'U.E.P.E. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta con evidenza che [OSCURATO:PERSONA] dopo essere scarcerato il 2.11.2013 ha stabilito la dimora per scontare la misura di prevenzione in [OSCURATO:PERSONA] n.3, ove conviveva con la moglie e i tre figli sino al novembre 2015- e ciò risulta confermato anche dalla nota dei Carabinieri della stazione di Salemi del 15.06.20126 ( fol 2 e 3).

4.1. Quanto al primo motivo va osservato infatti che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e logicamente sulla base dei dati probatori acquisiti sul punto relativamente alla situazione di convivenza e quindi alla cumulabilità del reddito dei familiari in quanto solo formalmente l'istante aveva mantenuto la residenza altrove.

E' giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità che il fatto reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 si consuma con la presentazione falsa o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio, con la consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; che il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401).

Inoltre va ribadito che il concetto di "convivenza" non è necessariamente collegato alla coabitazione, ma comprende tutti quei rapporti continuativi di affetto, di interessi, di comunanza di vita che portano ad un legame stabile tra due o più persone, persistente pur se la coabitazione tra loro è venuta a cessare per motivi non dipendenti dalla loro volontà (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015 Ud. (dep. 15/04/2015) Rv. 263153 - 01 ).

Nel caso di specie la Corte territoriale si è soffermata sulla effettiva convivenza anche alla luce dell'ulteriore argomento che proprio nel procedimento del Tribunale di sorveglianza per il quale aveva presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato è stata individuato, quale luogo funzionale all'esecuzione della misura di esecuzione penale esterna, l'abitazione dove risiedono la moglie e i figli, allegando la ripresa della relazione coniugale e la normalizzazione dei rapporti familiari ( fol 3).

4.2. Analoga inammissibilità caratterizza il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriàle chiarito che non emergeva alcun elemento positivamente apprezzabile in favore dell'imputato tenuto conto della gravità della condotta del Miranda, che, oltre a nascondere la convivenza con la moglie ed i figli, non dichiarava neanche il suo reale reddito, che pure gli avrebbe consentito di beneficiare del gratuito patrocinio, oltre che dei numerosi precedenti penali di cui risultava gravato.La Corte ha reso dunque precisa e congrua motivazione sul diniego delle generiche.

Va rilevato che, secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione ( ex pluribus Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammendetella sommai Così deciso in Roma il 2.02.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tella Ferra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N* a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia di in relazione al reato di cui all'art.95 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.115, perché con dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata il 2.03.2016, finalizzata ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ometteva di dichiarare i redditi percepiti nell'anno 2014 dal suo nucleo familiare, per complessivi euro 20.359,00, in particolare dichiarava falsamente di avere un reddito di 5.100,00 e di non avere familiari conviventi, mentre dagli accertamenti della PG risultava che aveva percepito un reddito di 10.855,30 euro e che dal 2.12.2013 sino al novembre 2015 aveva dimorato con moglie e figli presso l'abitazione di via Euripide n.3, dove aveva scontato la misura della prevenzione di sorveglianza speciale. 2.Proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deducendo: I)violazione di legge e vizio di motivazione in quanto quando ha reso la dichiarazione nel 2016 era detenuto in carcere e che nel 2014 non coabitava con la moglie poiché si recava nell'abitazione familiare solo nelle ore notturne per motivi di salute mentre risiedeva e dimorava da solo presso la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] 8, come risultava dalla certificazione anagrafica; II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico e generico e volto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede a fronte di una motivazione logica e coerente della Corte territoriale che, sulla base degli accertamenti svolti dal Giudice di primo grado ha affermato che dalla relazione dell'U.E.P.E. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta con evidenza che [OSCURATO:PERSONA] dopo essere scarcerato il 2.11.2013 ha stabilito la dimora per scontare la misura di prevenzione in [OSCURATO:PERSONA] n.3, ove conviveva con la moglie e i tre figli sino al novembre 2015- e ciò risulta confermato anche dalla nota dei Carabinieri della stazione di Salemi del 15.06.20126 ( fol 2 e 3). 4.1. Quanto al primo motivo va osservato infatti che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e logicamente sulla base dei dati probatori acquisiti sul punto relativamente alla situazione di convivenza e quindi alla cumulabilità del reddito dei familiari in quanto solo formalmente l'istante aveva mantenuto la residenza altrove. E' giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità che il fatto reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 si consuma con la presentazione falsa o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio, con la consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; che il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26432801; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 24826401). Inoltre va ribadito che il concetto di "convivenza" non è necessariamente collegato alla coabitazione, ma comprende tutti quei rapporti continuativi di affetto, di interessi, di comunanza di vita che portano ad un legame stabile tra due o più persone, persistente pur se la coabitazione tra loro è venuta a cessare per motivi non dipendenti dalla loro volontà (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015 Ud. (dep. 15/04/2015) Rv. 263153 - 01 ). Nel caso di specie la Corte territoriale si è soffermata sulla effettiva convivenza anche alla luce dell'ulteriore argomento che proprio nel procedimento del Tribunale di sorveglianza per il quale aveva presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato è stata individuato, quale luogo funzionale all'esecuzione della misura di esecuzione penale esterna, l'abitazione dove risiedono la moglie e i figli, allegando la ripresa della relazione coniugale e la normalizzazione dei rapporti familiari ( fol 3). 4.2. Analoga inammissibilità caratterizza il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriàle chiarito che non emergeva alcun elemento positivamente apprezzabile in favore dell'imputato tenuto conto della gravità della condotta del Miranda, che, oltre a nascondere la convivenza con la moglie ed i figli, non dichiarava neanche il suo reale reddito, che pure gli avrebbe consentito di beneficiare del gratuito patrocinio, oltre che dei numerosi precedenti penali di cui risultava gravato.La Corte ha reso dunque precisa e congrua motivazione sul diniego delle generiche. Va rilevato che, secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione ( ex pluribus Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01, e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244-01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammendetella sommai Così deciso in Roma il 2.02.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tella Ferra
Sentenza Cassazione n. 04322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris