CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 30479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1184/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art.86 cod. proc. civ., ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato resistente avverso l’ordinanzadel Presidente della Corte d’ a ppello di Firenze R .G. 585/2022,rep. 2548/2022, depositata il 27 - 10 - 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 - 11-2025dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo, avverso l’ordinanza depositata OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato RG.1184/2023 C.C.12-11-2025 il 27-10-2022, con la quale il Presidente della Corte d’appello di Firenze ha rigettato la sua opposizione, proposta ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, al decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella causa R.G. 2570/2017 avanti la medesima Corte. Per quanto interessa in relazione al ricorso per cassazione proposto, l’ordinanza ha rigettato l’opposizione nella parte in cui il decreto di liquidazione erastato censurato per non avere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione e istruttoria; ha dichiarato che la fase istruttoria non era inevitabile e raramente veniva svolta in appello, mentre le eventuali istanze istruttorie si risolvevano in un motivo di censura e, se non venivano accolte, si passava direttamente dalla fase introduttiva alla fase decisoria, come era avvenuto nella fattispecie. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza e a ll’esito della camera di consiglio del 12 - 1 1 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 V , lett. c) del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla: illegittima omessa liquidazione della ‘fase di trattazione’ e/o sua indebita sussunzione nella ‘fase istruttoria’”; dichiara che la fase di trattazione e istruttoria per la quale è stato negato il compenso richiesto non deve necessariamente consistere nel compimento di veri e propri atti istruttori e comprendeanche il compimento di attività diverse da quelle tipicamente istruttorie; evidenzia di avere segnalato nella fase di opposizione che la trattazione della causa era avvenuta attraverso la proposizione dell’istanza di inibitoria e il deposito di note scritte costituenti deduzioni a verbale; perciò sostiene che la fase di trattazione era stata svolta,richiamando giurisprudenza di legittimità a sostegno delle sue ragioni. 2.Il motivo, formulato nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 cod. proc. civ.,è fondato. L’affermazione dell’ordinanzaimpugnata secondo la quale non era dovuto il compenso per la fase istruttoria perché non era stata svolta in appello viola il disposto dell’art. 4 co. 5 lett. c) D.M. 55/2014 che, come già evidenziato dallaCassazione in molteplici precedenti, include nella fase di trattazione/istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento delle prove (Cass. Sez. 6 - 2 18 - 2 - 2019 n. 4698 Rv. 652600-02, Cass. Sez. 6-3 2-10-2020 n. 20993 Rv. 659152- 01, Cass. Sez. 6-2 5-1-2022 n. 164, non massimata, punti 10 e 11, Cass. Sez. 2 27-3-2023 n. 8561 Rv. 667505-02, Cass. Sez. 2 26-6- 2024 n. 17579, non massimata, punto 3.1.,Cass. Sez. 2 14-7-2025 n. 19413, non massimata, punto 1.1.); tra le attività previste dalla lett. c) dell’art. 4 co. 5 rilevanoanche le istanze al giudice in qualsiasi forma, le deduzioni a verbale, i procedimenti comunque incidentali. L’accoglimento del motivo impone la cassazione dell’ordinanza impugnata; essendo necessari, al fine della liquidazione del relativo compenso, l’accertamento e la valutazione dell’attività svoltanella fase di trattazione/istruttoria, si dispone il rinvio alla Corte d’appello di Firenze in persona del Presidente diverso magistrato, il quale farà applicazione dei principi enunciati e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata limitatamente al ricorso accolto, rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi