CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura il marcato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso, al cospetto di plurimi precedenti penali anche gravi e della violazione di misura afferente la sorveglianza speciale, che potessero essere concesse le attenuanti generiche, correggendo sul punto la sentenza di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso il 20/0