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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02187/2023

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te SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 07/06;2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione passiva di [OSCURATO:PERSONA], avanzata dal Ministero della giustizia della Repubblica di Albania in data 5 maggio 2022, per l'esecuzione della pena di anni sei di reclusione inflittagli dal Tribunale di Scutari (Albania) in relazione al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

2. Ricorre l'estradando [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce un unico - ma in realtà plurimo - motivo di violazione di legge in rapporto agli artt. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 28 e ss.

TU Immigrazioni, artt. 2 e 29 Cost.

Lamenta che il provvedimento impugnato risulta lesivo dei diritti fondamentali della persona, essendo egli radicato nel territorio dello Stato Italiano, dove è sposato e vive con una cittadina albanese da anni.

Inoltre, il procedimento in Albania non è concluso, essendone stata ric:hiesta la revisione perché celebrato all'insaputa dell'interessato.

3. La difesa ha formulato istanza di rinvio della odierna udienza in attesa della revisione del processo nello Stato richiedente, la cui decisione è fissata per il 10 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'interessato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). tardivo. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. L'inammissibilità genetica rende non valutabile l'istanza di rinvio che, peraltro, è stata formulata in termini del tutto generici e non è suffragata da alcuna documentazione.

4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 07/06;2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione passiva di [OSCURATO:PERSONA], avanzata dal Ministero della giustizia della Repubblica di Albania in data 5 maggio 2022, per l'esecuzione della pena di anni sei di reclusione inflittagli dal Tribunale di Scutari (Albania) in relazione al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. 2. Ricorre l'estradando [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce un unico - ma in realtà plurimo - motivo di violazione di legge in rapporto agli artt. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 28 e ss. TU Immigrazioni, artt. 2 e 29 Cost. Lamenta che il provvedimento impugnato risulta lesivo dei diritti fondamentali della persona, essendo egli radicato nel territorio dello Stato Italiano, dove è sposato e vive con una cittadina albanese da anni. Inoltre, il procedimento in Albania non è concluso, essendone stata ric:hiesta la revisione perché celebrato all'insaputa dell'interessato. 3. La difesa ha formulato istanza di rinvio della odierna udienza in attesa della revisione del processo nello Stato richiedente, la cui decisione è fissata per il 10 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'interessato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). tardivo. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3. L'inammissibilità genetica rende non valutabile l'istanza di rinvio che, peraltro, è stata formulata in termini del tutto generici e non è suffragata da alcuna documentazione. 4. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. p
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