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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26434/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10382-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 235 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 685/3/20 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Toscana che respingeva l'appello erariale, confermando la pronuncia di primo grado in materia di omesse dichiarazioni per i periodi di imposta 2012 e 2013.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La società contribuente ha spiegato controricorso.

In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive posizioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta nullità della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs 546/92 e 136, II comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) l'affermazione secondo la quale ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi Ric. 2021 n. 10382 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio detidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Nel caso di specie, la sentenza della CTR è coerentemente e sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA] invero disattende la prospettazione dell'Ufficio ricorrente sulla base dell'esame della documentazione di cui ai registri esibita in sede contenziosa e che avrebbe superato quanto emerso dai riscontri del c.d. spesometro.

Il motivo è pertanto infondato.

Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, 41, e 32 DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972, e art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo 1347/2019, <d'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Cass. nn. 20060/2014; Ric. 2021 n. 10382 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- 20857/2007; cfr., altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005).

I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605/2000): ciò comporta l'inversione dell'onere della prova, spettando al contribuente fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. Cass. n. 9755/2003; n. 17016/2002). ([OSCURATO:PERSONA].

V., n. 18865/2005).

Nel caso di specie, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede, il contribuente ha provveduto a fornire la documentazione in difformità dei dati emergenti dallo spesometro.

Peraltro, tale documentazione non è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate posto che non è stato prodotto in giudizio il pvc dal quale avrebbe dovuto emergere l'invito al contribuente a fornire ed esibire la documentazione.

Anche il secondo motivo è infondato e non può essere accolto.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2021 n. 10382 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -4- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.seimilacinquecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimbors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10382-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 235 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 685/3/20 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Toscana che respingeva l'appello erariale, confermando la pronuncia di primo grado in materia di omesse dichiarazioni per i periodi di imposta 2012 e 2013. Il ricorso è affidato a due motivi. La società contribuente ha spiegato controricorso. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive posizioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta nullità della motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs 546/92 e 136, II comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) l'affermazione secondo la quale ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi Ric. 2021 n. 10382 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio detidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nel caso di specie, la sentenza della CTR è coerentemente e sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA] invero disattende la prospettazione dell'Ufficio ricorrente sulla base dell'esame della documentazione di cui ai registri esibita in sede contenziosa e che avrebbe superato quanto emerso dai riscontri del c.d. spesometro. Il motivo è pertanto infondato. Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, 41, e 32 DPR 600/1973, 55 DPR 633/1972, e art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo 1347/2019, <d'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Cass. nn. 20060/2014; Ric. 2021 n. 10382 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- 20857/2007; cfr., altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005). I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605/2000): ciò comporta l'inversione dell'onere della prova, spettando al contribuente fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. Cass. n. 9755/2003; n. 17016/2002). ([OSCURATO:PERSONA]. V., n. 18865/2005). Nel caso di specie, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede, il contribuente ha provveduto a fornire la documentazione in difformità dei dati emergenti dallo spesometro. Peraltro, tale documentazione non è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate posto che non è stato prodotto in giudizio il pvc dal quale avrebbe dovuto emergere l'invito al contribuente a fornire ed esibire la documentazione. Anche il secondo motivo è infondato e non può essere accolto. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Ric. 2021 n. 10382 sez. MT - ud. 06-07-2022 -4- rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.seimilacinquecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimbors
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