CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, del 10.4.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al quadro circostanziale e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di estorsione aggravata in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, Io aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali applicando infine le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale; 2. la Sezione Distaccata di Taranto della Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha riconosciuto anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che ha valutato unitamente alle già ritenute attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla aggravante, rideterminando perciò la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 666,66 di multa, con la conseguente sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce: 3.1 erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: osserva che la Corte territoriale non ha considerato le dichiarazioni del teste della difesa Lapertosa errando nel ritenerle coerenti con la versione fornita dalla persona offesa; aggiunge, inoltre, che già nel giudizio di primo grado era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire di essersi immediatamente reso conto dello stato di alterazione in cui versava l'imputato, confortando la tesi difensiva dell'assenza dell'elemento oggettivo come dell'elemento soggettivo del delitto in esame; 3.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale con riguardo alla portata della sentenza n. 120 del 2023 della Corte Costituzionale: richiama, anche in tal caso, la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta, avanzata in sede di discussione, di ricondurre l'episodio nella ipotesi "attenuata" introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza del maggio del 2023 che, evidenzia, era intervenuta su situazioni analoghe a quella che ci occupa; segnala come il ragionamento dei giudici di appello sia incomprensibile e che,, peraltro, confliggente con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. giustificato con la esiguità della somma asseritannente estorta e la personalità dell'imputato, incensurato; 3.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie tentata: rileva che la mancanza di prova circa l'effettiva consegna della somma di euro 70,00 avrebbe dovuto portare a ritenere, semmai, il solo tentativo di estorsione; aggiunge che nessuna prova era stata acquisita in merito alla aggravante delle "più persone riunite", d'altra parte inverosimile in fatto con riguardo al luogo in cui sarebbe stata consumata la vicenda; 4. la Procura Generale ha concluso per iscritto per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al quadro circostanziale e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 5. la difesa del Bassano ha trasmesso una memoria con le proprie conclusioni insistendo, particolarmente, per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione aggravata in concorso perché, agendo con un complice ignoto, avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare la somma di euro 70,00 minacciandolo che, in caso contrario, sarebbero state usate le maniere forti anche prelevando ed usando una pistola. 1. Il Tribunale di Taranto aveva ricostruito l'episodio avvalendosi delle dichiarazioni delle dichiarazioni della persona offesa, la cui denunzia era stata acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti, e nel quale aveva ravvisato gli estremi del delitto contestato ed aggravato ai sensi del combinato disposto degli artt. 629 comma secondo e 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.; il primo giudice aveva peraltro valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, nell'occasione, si trovava in compagnia dei due imputati (cfr.,pag. 4 della sentenza). 2. Con l'atto d'appello la difesa del Bassano, con un primo motivo aveva contestato che l'episodio fosse sussumibile nel paradigma del delitto di estorsione atteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di rendersi conto dello stato confusionale in cui si trovava il suo interlocutore che si sarebbe limitato, sia pure insistentemente, a chiedergli di pagargli una birra, ricevendo peraltro un puntuale rifiuto; su questo presupposto, con il secondo motivo d'appello, ed in via gradata, era stata prospettata l'eventuale riqualificazione del fatto in termini di tentata estorsione.Con il terzo motivo, ancora, la difesa aveva contestato la sussistenza dei presupposti dell'aggravante delle "più persone riunite" mentre, con il quarto motivo, aveva sollecitato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen.. Nel quinto ed ultimo motivo, l'appellante aveva fatto presente la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla mancata previsione di un'ipotesi "attenuata" del delitto di estorsione. 3. Osserva il collegio che la Corte d'appello ha fornito, sui rilievi difensivi articolati con l'atto d'appello, una motivazione esaustiva in quanto, per un verso, puntualmente ancorata alle emergenze istruttorie e, per altro verso, a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e correttamente riferiti alla fattispecie concreta. 3.1 Il primo ed il terzo motivo del ricorso finiscono, in realtà, per reiterare le doglianze di merito già articolate con l'atto d'appello in ordine alla ricostruzione dell'episodio. 3.1.1 La difesa deduce il vizio di violazione di legge per la insussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e,, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la censura finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali element riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sul profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso in esame, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite. consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc, pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità). Quanto al pur dedotto (nel primo motivo) vizio di motivazione, è pacifico che il sindacato di legittimità deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale , da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in questa sede, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inannmissibiL tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). E, d'altra parte, è certamente preclusa al giudice di legittimità l'operazione , di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; conf., da ultimo, Sez. 3 - , n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 — 01, in cui la Corte ha ribadito che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile). 3.1.2 Tanto premesso, osserva il collegio che la Corte non ha affatto omesso di prendere in esame gli elementi addotti dalla difesa e, in particolare, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, a tal proposito, con motivazione prettamente "di merito", ha esaustivamente spiegato le ragioni della solo parziale conferma, da parte di costei, della versione dei fatti esposta nella denuncia del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 7 della sentenza) concludendo, con argomentazione lineare ed immune da profili di contraddittorietà, per la assoluta compatibilità delle rispettive dichiarazioni. Ha, peraltro, condiviso il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] che era stato operato dal primo giudice sottolineando, dal canto suo, la linearità delle sue dichiarazioni e congruamente apprezzando, a tal fine, anche la circostanza secondo cui, a riprova della assenza di ogni risentimento o motivo di contrasto che potesse avere inquinato il contenuto della denuncia, la circostanza secondo cui la persona offesa aveva rimesso la querela e non si era nemmeno costituito parte civile nel processo. Ed è allora proprio sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che la Corte ha potuto confermare la qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione consumata, in coerenza con il consolidato principio per cui, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo; la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, dep. 21/01/2016, Nuti, Rv. 265821 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D'Andrea, Rv. 254048 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso; cfr., Sez. 5, Sentenza n. 556 del 06/10/2003, dep. 12/01/2004, Morrone, Rv. 227660 - 01, secondo cui, in tema di minaccia, anche un mero comportamento può presentare i connotati della minaccia, in quanto, da un lato, la condotta si inserisca in un contesto reiterato di espressioni di inequivoco contenuto minaccioso e, dall'altro, esso risulti oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi). 3.2 Qualche considerazione merita, invece, il secondo motivo del ricorso con cui la difesa deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale con riguardo alla portata della sentenza n. 120 del 2023 della Corte Costituzionale. Va rilevato, in primo luogo, che il motivo, pur "intitolato" al vizio di cui alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen., è in realtà articolato facendo riferimento alla incongruità della motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta, avanzata in sede di discussione, di ricondurre l'episodio nella ipotesi "attenuata" introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza del maggio del 2023; la difesa contesta, infatti, il ragionamento dei giudici di appello a suo dire incomprensibile e confliggente peraltro, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. giustificato sia con la esiguità della somma asseritamente estorta che con la personalità dell'imputato, incensurato. Fatta questa precisazione, va ricordato che l'ipotesi del fatto lieve entità del delitto di estorsione, alla luce del percorso seguito dalla Corte costituzionale, non rappresenta una fattispecie autonoma di reato ma una circostanza attenuante, in quanto l'interesse protetto dalla norma riguarda pur sempre la libertà di autodeterminazione della vittima; conseguentemente, non si tratta di due fattispecie distinte, ma di un'attenuante rispetto all'ipotesi tipica prevista dall'art.629 cod. pen. incidente sulla entità della pena ed il cui riconoscimento richiede una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, e perciò non configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato, ovvero per la natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, per l'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01). Come è noto, poi, l'approdo cui sono pervenuti i giudici delle leggi è statc frutto delle considerazioni sviluppate nella sentenza n. 68 del 2012 con riguardo all'applicazione, alla fattispecie del sequestro di persona a scopo di estorsione, della attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. che consente di ridurre la pena (nei limiti ordinari) "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità". Il ventaglio delle situazioni che possono essere prese in esame per ritenere (o escludere) la lieve entità del fatto è effettivamente ampia e multiforme riguardando aspetti sia di natura oggettiva che di natura soggettiva (cfr., così, Sez. 2 - , n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, finendo per escludere la "lieve entità' del fatto sul rilievo della condizione soggettiva dell'imputato, che era recidivo, e di quella della vittima, che era un ottantenne; conf., Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269933 - 01). Ed è allora alla luce dell'ampio spettro di situazioni valutabili ai fini del riconoscimento della "lieve entità" del fatto che va affrontato il problema,, puntualmente posto dalla difesa, della compatibilità - sul piano della motivazione - della esclusione della ipotesi "lieve" con il contestuale riconoscimento, da parte della stessa Corte d'appello, e per il medesimo fatto, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Va richiamato, a tal proposito, il principio, costantemente ribadito da questa Corte in innumerevoli decisioni, secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01; Sez. 2, n. 5049 dei 22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01; Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lenzini, Rv. 260201 - 01); si è affermato, con riguardo al delitto di rapina, ma con argomentazione certamente mutuabile per l'affine ipotesi dell'estorsione, che non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01). Il principio è stato da sempre ritenuto applicabile anche al delitto di estorsione rispetto al quale per il riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante in questione (cfr., ad esempio, Sez. 2 - , n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Nella fattispecie, assumeva rilievo il perdurante stato d'ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitate dall'imputato; conf., Sez. 2, Sentenza n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749 - 01). In definitiva, il denominatore comune a tutte queste decisioni è quello di ritenere applicabile l'attenuante prevista dal n. 4 dell'art. 61 cod. pen. nel caso di "speciale tenuità" del danno che va inteso non soltanto come danno direttamente incidente sul patrimonio della vittima ma anche con riguardo agli ulteriori riflessi sulla persona offesa. L'attenuante comune, insomma, afferisce al profilo della offesa al bene tutelato che, pertanto, nei delitti c.d. "plurioffensivi", deve essere di "speciale tenuità" sotto ogni aspetto, ovvero con riguardo ad ogni profilo di possibile pregiudizio arrecato alla vittima. L'attenuante introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale, dal canto suo, ha uno spettro diverso e, come si è già detto, ha riguardo sia alla natura, che alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione e, ancora, in chiaramente alternativa (emblematico l'utilizzo dell'avverbio "ovvero"), alla "... particolare tenuità del danno o del pericolo". Si tratta di aspetti distinti e non coincidenti tanto che, a ben guardare, il legislatore ha inteso differenziare proprio elencando i criteri di valutazione per giungere ad individuare la corretta risposta sanzionatoria alla condotta penalmente rilevante che, di volta in volta, sia portata al vaglio del giudice: l'art.133 cod. pen., stabilisce, infatti, che, nel parametrare la pena, il giudice deve tener conto della "gravità" del reato desunta sia "... 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione" che, tra gli altri, "... 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato...".Proprio la non coincidenza tra questi due profili comporta che nella valutazione della gravità complessiva di un fatto si possa considerare che la condotta abbia cagionato un danno (astrattamente qualificabile come) di speciale tenuità (e, si ribadisce, non soltanto sotto il profilo esclusivamente patrimoniale ma sotto tutti i possibili aspetti di "lesività" della condotta) ma, nello stesso tempo, assumere un diverso rilievo sotto altri profili come, per l'appunto, quelli che concernono "... la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione ...", espressione che, si badi, utilizzata nelle sentenze della Corte Costituzionale (la n. 68 del 2012, alla n. 120 del 2023 sino alla n. 86 del 2024), risulta pressoché integralmente coincidente il disposto di cui al n. 2) del comma primo dell'art. 133 cod. pen.. Laddove, come nel caso di specie, sia stata pertanto riconosciuta la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., occorrerà verificare i profili di cui il giudice abbia tenuto conto e che, come appena detto, devono essere riferiti al solo profilo del danno (o del pericolo) all'interesse o agli interessi contestualmente tutelati dalla norma incriminatrice; l'attenuante "costituzionale" della "lieve entità del fatto" potrà essere allora riconosciuta se, oltre agli aspetti già considerati ai fini della attenuante comune, anche quelli concernenti "... la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione ..." consentano di apprezzare il fatto, nel suo complesso (ovvero a prescindere dal danno o dal pericolo cagionato) come "di lieve entità"; viceversa, la attenuante "costituzionale" potrà essere esclusa, anche in caso di riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., qualora gli ulteriori profili sopra richiamati non consentano una valutazione complessiva di "lieve entità" del fatto. Una situazione simile è stata più volte sottoposta all'esame di questa Corte con riguardo alla compatibilità o meno della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con la ipotesi "lieve" del delitto di ricettazione: si è infatti affermato che la prima è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (cfr., da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01; seguite da Sezione 2, n. 5895 del 14/1/2003, Napolitano, Rv. 223482 - 01; Sezione 4, n. 46031 del 9/10/2003, Ripani, Rv. 226723 - 01; Sezione 4, n. 25321 del 6/5/2004, Cascalisci, Rv. 228932 01; Sezione 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508 - 01), perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. finisce con l'essere assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. poiché lo stesso elemento non può essere valutate favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all'art. 648 cod. pen.) e l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all'art. 62 cod. pen.). Si è in definitiva chiarito che: "... a) ove il danno patrimoniale superi la soglia della speciale tenuità, va esclusa sia l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sia quella di cui all'art. 648 comma 2 c.p., perché il fatto, per assioma, non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione dell'entità e qualità della res provento da delitto; b) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità e si accerti che anche il fatto sia di particolare tenuità sotto il profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), va riconosciuta la sola ipotesi di cui all'art. 648 comma 2 c.p., rimanendo in essa assorbita l'attenuante di cui all'art. 62 n, 4 c.p; c) ove il danno patrimoniale sia di speciale tenuità, ma il giudice appuri che il fatto, sia pure sotto il solo profilo soggettivo (personalità del reo - modalità dell'azione), non sia di particolare tenuità, deve essere concessa la sola attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., che, essendo di natura oggettiva, ove sussistente, deve essere riconosciuta indipendentemente dal comportamento tenuto, nella singola fattispecie, dall'agente. In altri termini, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p. non possono essere concesse contemporaneamente in quanto, ove il giudice ritenga sussistente l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. rimane in essa assorbita. Al contrario, ove ne sussistano i presupposti giuridici e fattuali, la suddetta attenuante può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, c.p. sotto il profilo della componente soggettiva del fatto" (cfr., Sez. 2 - , n. 2890 del 15/11/2019, dep. 24/01/2020, Diop, Rv. 277963 - 01, che ha richiamato Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013, Rv. 257647). Tanto premesso, rileva il collegio che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente formulato un giudizio distinto tra la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e quella introdotta dalla più volte richiamata sentenza della Corte Costituzionale. Ha infatti riconosciuto la attenuante comune sulla base della considerazione preminente dell'ammontare della somma estorta, pari ad euro 70, e della "... portata non particolarmente penetrante della minaccia rivolta al [OSCURATO:PERSONA] ..." ovvero, dunque, degli effetti pregiudizievoli per la vittima che sono stati giudicati • "... assai limitati pur a fronte della natura plurioffensiva del reato" (cfr., pag. 8 della sentenza in verifica). Nel contempo, invece, ha escluso di poter ricondurre il fatto nella ipotesi "lieve" introdotta dalla sentenza 120 del 2023 della Corte Costituzionale sul rilievo che "... gli autori della condotta avevano agito in due, in stato di alterazione da abuso di alcolici e, dopo aver appreso che la loro vittima era appena giunta a Taranto dalla Sicilia per un colloquio di lavoro, in un luogo che erano soliti frequentare e, dunque, a loro familiare, a differenza della vittima, vieppiù avvicinata nelle prime ore della mattina, in momento in cui avrebbe difficilmente potuto essere soccorso anche occasionalmente da terzi" (cfr., pag. 6 della sentenza). I giudici di secondo grado, infatti, con motivazione corretta in diritto, hanno dato rilievo, a tal fine, ad elementi diversi dal pregiudizio patito dalla persona offesa evocando, per l'appunto, le modalità e le circostanze in cui si era consumato il fatto, significativamente posto in essere in danno di un giovane appena giunto in città e che, nelle primissime ore del mattino, se non ancora in piena notte, era stato affrontato da due soggetti in stato di