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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01874/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 06/09/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, che aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione alla contestazione di plurime condotte di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e in evasione fiscale ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo n. 74/2000.

1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, la ricorrente - consulente fiscale - esercita la propria attività presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e avrebbe concorso nella bancarotta di alcune società clienti della stessa, essendo ritenuta l'ideatrice di un consolidato schema fraudolento, consistito nell'accumulare debiti tributari - confidando nei lunghi tempi di Agenzia delle Entrate e di Equitalia nel rilevare le insolvenze, - e nella successiva dismissione delle imprese in stato di decozione in capo ad amministratori e ad azionisti con ruolo di mere "teste di legno", amministratori individuati dalla ricorrente in persone con plurimi precedenti penali e nullatenenti, pronti ad assumersi -dietro compenso -il rischio di responsabilità civili e penali.

Detto sistema la ricorrente ha applicato sia a beni e società dei quali aveva la disponibilità diretta e indiretta, sia a società di clienti dei quali era consulente.

Nella prospettazione accusatoria condivisa dai giudici territoriali, a siffatte imprese "fasulle" destinate al fallimento, si affiancano, parallelamente, nuove società create con analogo, se non identico, oggetto sociale, con simile denominazione, stesse sedi, e riconducibili ai medesimi soci, nelle quali vengono fatti convergere i beni sociali, i dipendenti ritenuti utili, i fornitori e i clienti.

2. Ricorre per cassazione l'indagata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. nullità dell'ordinanza impugnata per erronea interpretazione dell'art. 11 del D. L.vo n,. 74/2000 circa il requisito della fraudolenza, non desumibile dal solo mancato pagamento delle imposte per redditi dichiarati regolarmente.

2.2. nullità dell'ordinanza impugnata in punto di "interpretazione" degli artt. 216-233 L.F. ( capi A-B-E); si espone che le società di cui ai capi B) ed E) al momento della spedizione del titolo cautelare non erano state ancora dichiarate fallite; in ogni caso, trattandosi di società di capitali, l'artificio descritto dai giudici della cautela, consistente nell'affidare a "teste di legno" società ormai decotte e svuotate di ogni bene, trasferendone beni, personale e attrezzature ad altre società costituite ad hoc, in tutto analoghe ( aventi medesimo oggetto sociale, stessa sede, medesimi beni e stessi dipendenti trasferiti dall'una all'altra), e ogni responsabilità civile e penale, non avrebbe giustificazione, giacchè la società risponde, per legge, solo con il proprio patrimonio, mentre gli amministratori cedenti rispondono solidalmente con i cessionari per i tre anni successivi.

2.3. nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione al pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p.

Si espone che il principale correo della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto; che il tempo decorso dai fatti ( risalenti al periodo 2014 - 2016) rende non attuale il periculum in mora; che la maggior parte delle società clienti della ricorrente sono regolarmente amministrate; che la società dell'indagata è attualmente ancora in bonis, essendo in corso la procedura fallimentare alla quale la ricorrente si sta opponendo; che sarebbe sufficiente una misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.È opportuno ricordare, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale, e por mente al fatto che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761).

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame ( Sez.

Un. n. 11 del 22/03/2000 "Audino") .

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463).

2. Così delimitato l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva, in estrema sintesi, che è infondato il primo motivo, che non si confronta con la specifica motivazione offerta dalla ordinanza impugnata in merito alla natura fraudolenta della condotta omissiva contestata alla ricorrente ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo n. 74/2000.

Il Tribunale ha, infatti, posto in evidenza "l'idoneità della vendita simulata con preventivo spoglio delle risorse positive a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'impresa, con sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di ammontare complessivo superiore a duecentomila euro"( pg. 20 dell'ordinanza), ed ha precisato che" il reato di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs.

N. 74/2000 non è stato ritenuto per il mero mancato pagamento dei debiti fiscali, ma per la complessa operazione di cessione del capitale sociale a teste di legno delle imprese pesantemente indebitate con il fisco, dopo averle depauperate dalle attività fatte convergere nelle società appositamente create per la successione, in modo tale che l'eventuale procedura di riscossione coattiva del debito tributario rimanesse senza esito." ( pg. 24).

La valutazione è coerente con l'orientamento che considera il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 come reato di pericolo, che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 Rv. 266771; nonché Sez. 3, n. 37389 del 16/05/2013 Rv. 257589, che ha ravvisato il reato di cui all'art.11 del D.Lgs. 74 del 2000 nell'alienazione simulata dell'avviamento commerciale dell'azienda, finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; e, ancora, Sez. 3, n. 232 del 27/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272173, secondo cui anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.).

2.1. Alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dalla ordinanza impugnata, in specie, dal contenuto dei dialoghi intercettati, i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art.11 DL 74/2000 non si fondano affatto sulla mera mancata corresponsione delle imposte dovute all'Erario, giacchè la natura fraudolenta della sottrazione al pagamento delle imposte è ricollegata alla più complessa ed elaborata operazione di cessione del capitale sociale, di imprese con elevato carico debitorio verso il fisco, in capo a "teste di legno" individuate ad hoc (in quanto dotate di specifiche caratteristiche - pregiudicati e nullatenenti - chiaramente sintomatiche, anch'esse, della fraudolenza dell'operazione), dopo che le predette società sono state depauperate delle componenti attive.

La valutazione del Tribunale del riesame è del tutto ragionevole, oltre che ancorata al richiamato canone ermeneutico, nel cui ambito può, pertanto, ricondursi anche la peculiare condotta artificiosa ideata e posta in essere dalla ricorrente.

3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Lo è, innanzitutto, il rilievo della insussistenza della declaratoria di fallimento, giacchè, invece, dalla ordinanza impugnata, risulta che le società coinvolte fossero state dichiarate fallite, tutte, prima della adozione del titolo cautelare.

Invero, premesso che l'ordinanza cautelare genetica è dell'agosto 2021, risulta che i fallimenti siano stati dichiarati come segue: - quello della GE.CO. 19 luglio 2021 ( capo B); - quello della [OSCURATO:PERSONA]: 20 luglio 2021 ( capo E). - quello di [OSCURATO:PERSONA]: 20 aprile 2021; - quello di POSA -[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. il 20 aprile 2021, per entrambe.

3.1. E' manifestamente infondata anche la doglianza che denuncia la sostanziale "insensatezza" dello schema fraudolento individuato dalla ricorrente, in considerazione della natura delle società, tutte a responsabilità limitata, e della disciplina legale della responsabilità patrimoniale, gravante sul solo patrimonio sociale.

La deduzione non considera, infatti, che, a prescindere dalla responsabilità civile, la società, anche di capitali, fallisce tramite i suoi organi, i quali rispondono, penalmente, anche dei reati di bancarotta.

In ragione dell'ingegnoso modulo individuato proprio dalla ricorrente, l'esposizione alla responsabilità penale avrebbe riguardato, nell'ottica degli indagati, le "teste di legno", che si trovavano a rivestire il ruolo di formale amministratori delle società decotte.

3.2. Quanto al ruolo della concorrente, come ampiamente descritto nella ordinanza impugnata, l'intero schema fraudolento è a lei riconducibile, avendolo ideato e, poi, attuato, sia direttamente che tramite le società alle quali lo ha consigliato, circostanza che ne fa un concorrente morale, nella qualità di extraneus - con riguardo alle società che si sono avvalse della sua consulenza fiscale, alle quali stratagemma è stato consigliato - e quale amministratore di fatto con riferimento alle società a lei direttamente riconducibili. 4.E' inammissibilmente versato in fatto anche il terzo motivo, che tende a una rivalutazione del merito della decisione impugnata con specifico riguardo al profilo delle esigente cautelari, senza confrontarsi con gli argomenti con cui il Tribunale del riesame ha segnalato l'allarmante personalità della ricorrente, tale da superare agevolmente il profilo della formale incensuratezza, in quanto ideatrice di uno schema che, dopo avere essa stessa attuato, ha riproposto sistematicamente ai suoi clienti, nonché la notevole distorsione del mercato per l'aggiramento del regime di leale concorrenza, giacchè, risparmiando la spesa di tutti gli oneri tributari, le società così operanti sono in condizioni di proporre sul mercato prezzi decisamente inferiori a quelli normalmente praticati.

Sono state, inoltre, richiamate le indicazioni provenienti dalle intercettazioni circa il ruolo, oltre che propulsivo, anche di coordinamento del gruppo delle "teste di legno" svolto dalla ricorrente, e, sotto il profilo dellO'attualità, si sono valorizzate le condotte recentissime dell'indagata e del figlio per avere costituito una nuova società, operativa da gennaio 2020, avente i medesimi oggetto sociale, sede operativa e sede legale ( presso la abitazione della madre, odierna ricorrente) della quasi omonima società ,che aveva già maturato debiti ingenti nei confronti dell'Erario, ripianati solo dopo l'emersione dell'indagine penale anche a seguito della richiesta di fallimento da parte del P.M.

Da tali circostanze, il Tribunale ha ragionevolmente tratto il convincimento che stesse per ripetersi il medesimo schema già ampiamente collaudato: dismissione della vecchia società indebitata con distrazione dell'avviamento e dell'azienda in favore della neo costituita società, piano che solo la tempestiva richiesta di fallimento ha impedito che fosse portato a compimento, con repentino ripianamento dei debiti fiscali e con creazione di liquidità per effetto della riscossione di fatture rilevanti, alcune delle quali pagate da soggetti collegati con [OSCURATO:PERSONA] o con suoi familiari o con persone che condividevano la società, la stessa sede legale e operativa. 4.1.D'altro canto, sotto il profilo dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, il Tribunale distrettuale ha richiamato le intercettazioni telefoniche, che hanno registrato e consegnato agli inquirenti dialoghi chiari circa i piani delittuosi della ricorrente, ed ha evidenziato come gli studi di consulenza ove la ricorrente ha operato non sono stati chiusi, sono tuttora attivi, raggiungibili con una telefonata, una e-mail, cosicché non appare suscettibile di censura l'ordinanza impugnata laddove si ritiene che solo il divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi, obbligo che accede alla misura tuttora in atto degli arresti domiciliari, è presidio idoneo a scongiurare la prevedibile reiterazione di condotte illecite della medesima tipologia.

5. La motivazione della ordinanza impugnata, ampia, puntuale, saldamente ancorata alle fonti di prova, passate compiutamente in rassegna, e allineata a condivisi orientamenti giurisprudenziali, resiste, dunque, al vaglio di legittimità, non essendo rilevabili i vizi denunciati, non sussistendo spazi per la rivisitazione della lettura delle vicende alla luce della alternativa ricostruzione proposta con il ricorso.

A questo riguardo, va ricordato che, più volte , questa Corte ha ribadito che, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, ma ci si deve piuttosto limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.

U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U. n.7289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074; e specificamente in tema di misure cautelari Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ), Audino, Rv. 215828).

Per contro, la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, e, alla luce della ricostruzione di contesto effettuata nell'ordinanza cautelare, verificata e assentita con congrua motivazione dal Collegio per il riesame, l'ordinanza risolve in termini coerenti e logici con le evidenze disponibili in atto anche la valutazione delle ragioni cautelari di cui alla lett.

C) dell'art. 274 c.p.p.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 06/09/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, che aveva disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione alla contestazione di plurime condotte di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e in evasione fiscale ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo n. 74/2000. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, la ricorrente - consulente fiscale - esercita la propria attività presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e avrebbe concorso nella bancarotta di alcune società clienti della stessa, essendo ritenuta l'ideatrice di un consolidato schema fraudolento, consistito nell'accumulare debiti tributari - confidando nei lunghi tempi di Agenzia delle Entrate e di Equitalia nel rilevare le insolvenze, - e nella successiva dismissione delle imprese in stato di decozione in capo ad amministratori e ad azionisti con ruolo di mere "teste di legno", amministratori individuati dalla ricorrente in persone con plurimi precedenti penali e nullatenenti, pronti ad assumersi -dietro compenso -il rischio di responsabilità civili e penali. Detto sistema la ricorrente ha applicato sia a beni e società dei quali aveva la disponibilità diretta e indiretta, sia a società di clienti dei quali era consulente. Nella prospettazione accusatoria condivisa dai giudici territoriali, a siffatte imprese "fasulle" destinate al fallimento, si affiancano, parallelamente, nuove società create con analogo, se non identico, oggetto sociale, con simile denominazione, stesse sedi, e riconducibili ai medesimi soci, nelle quali vengono fatti convergere i beni sociali, i dipendenti ritenuti utili, i fornitori e i clienti. 2. Ricorre per cassazione l'indagata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. nullità dell'ordinanza impugnata per erronea interpretazione dell'art. 11 del D. L.vo n,. 74/2000 circa il requisito della fraudolenza, non desumibile dal solo mancato pagamento delle imposte per redditi dichiarati regolarmente. 2.2. nullità dell'ordinanza impugnata in punto di "interpretazione" degli artt. 216-233 L.F. ( capi A-B-E); si espone che le società di cui ai capi B) ed E) al momento della spedizione del titolo cautelare non erano state ancora dichiarate fallite; in ogni caso, trattandosi di società di capitali, l'artificio descritto dai giudici della cautela, consistente nell'affidare a "teste di legno" società ormai decotte e svuotate di ogni bene, trasferendone beni, personale e attrezzature ad altre società costituite ad hoc, in tutto analoghe ( aventi medesimo oggetto sociale, stessa sede, medesimi beni e stessi dipendenti trasferiti dall'una all'altra), e ogni responsabilità civile e penale, non avrebbe giustificazione, giacchè la società risponde, per legge, solo con il proprio patrimonio, mentre gli amministratori cedenti rispondono solidalmente con i cessionari per i tre anni successivi. 2.3. nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione al pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett b) c.p.p. Si espone che il principale correo della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto; che il tempo decorso dai fatti ( risalenti al periodo 2014 - 2016) rende non attuale il periculum in mora; che la maggior parte delle società clienti della ricorrente sono regolarmente amministrate; che la società dell'indagata è attualmente ancora in bonis, essendo in corso la procedura fallimentare alla quale la ricorrente si sta opponendo; che sarebbe sufficiente una misura interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.È opportuno ricordare, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale, e por mente al fatto che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame ( Sez. Un. n. 11 del 22/03/2000 "Audino") . Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, Sentenza n. 31572 del 08/06/2017 Rv. 270463). 2. Così delimitato l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva, in estrema sintesi, che è infondato il primo motivo, che non si confronta con la specifica motivazione offerta dalla ordinanza impugnata in merito alla natura fraudolenta della condotta omissiva contestata alla ricorrente ai sensi dell'art. 11 del D. L.vo n. 74/2000. Il Tribunale ha, infatti, posto in evidenza "l'idoneità della vendita simulata con preventivo spoglio delle risorse positive a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'impresa, con sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di ammontare complessivo superiore a duecentomila euro"( pg. 20 dell'ordinanza), ed ha precisato che" il reato di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. N. 74/2000 non è stato ritenuto per il mero mancato pagamento dei debiti fiscali, ma per la complessa operazione di cessione del capitale sociale a teste di legno delle imprese pesantemente indebitate con il fisco, dopo averle depauperate dalle attività fatte convergere nelle società appositamente create per la successione, in modo tale che l'eventuale procedura di riscossione coattiva del debito tributario rimanesse senza esito." ( pg. 24). La valutazione è coerente con l'orientamento che considera il reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 come reato di pericolo, che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (cfr. Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 Rv. 266771; nonché Sez. 3, n. 37389 del 16/05/2013 Rv. 257589, che ha ravvisato il reato di cui all'art.11 del D.Lgs. 74 del 2000 nell'alienazione simulata dell'avviamento commerciale dell'azienda, finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; e, ancora, Sez. 3, n. 232 del 27/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272173, secondo cui anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l'atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.). 2.1. Alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dalla ordinanza impugnata, in specie, dal contenuto dei dialoghi intercettati, i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art.11 DL 74/2000 non si fondano affatto sulla mera mancata corresponsione delle imposte dovute all'Erario, giacchè la natura fraudolenta della sottrazione al pagamento delle imposte è ricollegata alla più complessa ed elaborata operazione di cessione del capitale sociale, di imprese con elevato carico debitorio verso il fisco, in capo a "teste di legno" individuate ad hoc (in quanto dotate di specifiche caratteristiche - pregiudicati e nullatenenti - chiaramente sintomatiche, anch'esse, della fraudolenza dell'operazione), dopo che le predette società sono state depauperate delle componenti attive. La valutazione del Tribunale del riesame è del tutto ragionevole, oltre che ancorata al richiamato canone ermeneutico, nel cui ambito può, pertanto, ricondursi anche la peculiare condotta artificiosa ideata e posta in essere dalla ricorrente. 3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. Lo è, innanzitutto, il rilievo della insussistenza della declaratoria di fallimento, giacchè, invece, dalla ordinanza impugnata, risulta che le società coinvolte fossero state dichiarate fallite, tutte, prima della adozione del titolo cautelare. Invero, premesso che l'ordinanza cautelare genetica è dell'agosto 2021, risulta che i fallimenti siano stati dichiarati come segue: - quello della GE.CO. 19 luglio 2021 ( capo B); - quello della [OSCURATO:PERSONA]: 20 luglio 2021 ( capo E). - quello di [OSCURATO:PERSONA]: 20 aprile 2021; - quello di POSA -[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. il 20 aprile 2021, per entrambe. 3.1. E' manifestamente infondata anche la doglianza che denuncia la sostanziale "insensatezza" dello schema fraudolento individuato dalla ricorrente, in considerazione della natura delle società, tutte a responsabilità limitata, e della disciplina legale della responsabilità patrimoniale, gravante sul solo patrimonio sociale. La deduzione non considera, infatti, che, a prescindere dalla responsabilità civile, la società, anche di capitali, fallisce tramite i suoi organi, i quali rispondono, penalmente, anche dei reati di bancarotta. In ragione dell'ingegnoso modulo individuato proprio dalla ricorrente, l'esposizione alla responsabilità penale avrebbe riguardato, nell'ottica degli indagati, le "teste di legno", che si trovavano a rivestire il ruolo di formale amministratori delle società decotte. 3.2. Quanto al ruolo della concorrente, come ampiamente descritto nella ordinanza impugnata, l'intero schema fraudolento è a lei riconducibile, avendolo ideato e, poi, attuato, sia direttamente che tramite le società alle quali lo ha consigliato, circostanza che ne fa un concorrente morale, nella qualità di extraneus - con riguardo alle società che si sono avvalse della sua consulenza fiscale, alle quali stratagemma è stato consigliato - e quale amministratore di fatto con riferimento alle società a lei direttamente riconducibili. 4.E' inammissibilmente versato in fatto anche il terzo motivo, che tende a una rivalutazione del merito della decisione impugnata con specifico riguardo al profilo delle esigente cautelari, senza confrontarsi con gli argomenti con cui il Tribunale del riesame ha segnalato l'allarmante personalità della ricorrente, tale da superare agevolmente il profilo della formale incensuratezza, in quanto ideatrice di uno schema che, dopo avere essa stessa attuato, ha riproposto sistematicamente ai suoi clienti, nonché la notevole distorsione del mercato per l'aggiramento del regime di leale concorrenza, giacchè, risparmiando la spesa di tutti gli oneri tributari, le società così operanti sono in condizioni di proporre sul mercato prezzi decisamente inferiori a quelli normalmente praticati. Sono state, inoltre, richiamate le indicazioni provenienti dalle intercettazioni circa il ruolo, oltre che propulsivo, anche di coordinamento del gruppo delle "teste di legno" svolto dalla ricorrente, e, sotto il profilo dellO'attualità, si sono valorizzate le condotte recentissime dell'indagata e del figlio per avere costituito una nuova società, operativa da gennaio 2020, avente i medesimi oggetto sociale, sede operativa e sede legale ( presso la abitazione della madre, odierna ricorrente) della quasi omonima società ,che aveva già maturato debiti ingenti nei confronti dell'Erario, ripianati solo dopo l'emersione dell'indagine penale anche a seguito della richiesta di fallimento da parte del P.M. Da tali circostanze, il Tribunale ha ragionevolmente tratto il convincimento che stesse per ripetersi il medesimo schema già ampiamente collaudato: dismissione della vecchia società indebitata con distrazione dell'avviamento e dell'azienda in favore della neo costituita società, piano che solo la tempestiva richiesta di fallimento ha impedito che fosse portato a compimento, con repentino ripianamento dei debiti fiscali e con creazione di liquidità per effetto della riscossione di fatture rilevanti, alcune delle quali pagate da soggetti collegati con [OSCURATO:PERSONA] o con suoi familiari o con persone che condividevano la società, la stessa sede legale e operativa. 4.1.D'altro canto, sotto il profilo dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, il Tribunale distrettuale ha richiamato le intercettazioni telefoniche, che hanno registrato e consegnato agli inquirenti dialoghi chiari circa i piani delittuosi della ricorrente, ed ha evidenziato come gli studi di consulenza ove la ricorrente ha operato non sono stati chiusi, sono tuttora attivi, raggiungibili con una telefonata, una e-mail, cosicché non appare suscettibile di censura l'ordinanza impugnata laddove si ritiene che solo il divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi, obbligo che accede alla misura tuttora in atto degli arresti domiciliari, è presidio idoneo a scongiurare la prevedibile reiterazione di condotte illecite della medesima tipologia. 5. La motivazione della ordinanza impugnata, ampia, puntuale, saldamente ancorata alle fonti di prova, passate compiutamente in rassegna, e allineata a condivisi orientamenti giurisprudenziali, resiste, dunque, al vaglio di legittimità, non essendo rilevabili i vizi denunciati, non sussistendo spazi per la rivisitazione della lettura delle vicende alla luce della alternativa ricostruzione proposta con il ricorso. A questo riguardo, va ricordato che, più volte , questa Corte ha ribadito che, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, ma ci si deve piuttosto limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n.7289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074; e specificamente in tema di misure cautelari Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ), Audino, Rv. 215828). Per contro, la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, e, alla luce della ricostruzione di contesto effettuata nell'ordinanza cautelare, verificata e assentita con congrua motivazione dal Collegio per il riesame, l'ordinanza risolve in termini coerenti e logici con le evidenze disponibili in atto anche la valutazione delle ragioni cautelari di cui alla lett. C) dell'art. 274 c.p.p. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30
Sentenza Cassazione n. 01874/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris