CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2015
Cassazione n. 29211/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 21806-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 613/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.21806/2015 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, dichiarando l'Inps non tenuto a restituire a titolo di somme indebitamente riscosse i contributi versati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.S., non essendo, la stessa, beneficiaria del regime di esenzione, contemplato dall'art. 8, della legge n. 991 del 1952, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori montani; la Corte territoriale, richiamandosi all'orientamento di questa Corte affermato con sentenza Cass. n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata dalla I. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, fra cui non rientrano quelli di appartenenza della società appellante; ha stabilito inoltre che l'inclusione dell'art. 8 della I. n. 991 del 1952 nell'Allegato 1, voce n. 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, che in via ricognitiva elenca le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un mero errore di fatto non produttivo di conseguenze sul piano giuridico; la cassazione della sentenza è domandata dalle [OSCURATO:PERSONA] S.S., sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]: parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della I. n. 991/1952, dell'art. 15 delle preleggi con riferimento alla norma da ultimo citata, dell'art. 9, co.5 della I. n. 67/1988 e del d.lgs. n. 179/2009, dell'art. 15 delle preleggi con riferimento a quest'ultima disposizione, dell'art. 14, 14° co. della I. n. 246/2005, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi d'appello; nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., regolarmente notificato all'INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima - per eccesso di delega - l'inclusione dell'art. 8 della I. n.991 del 1952 nell'Allegato, 1 voce 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, norma di cui parte ricorrente domandava l'applicazione; pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto; le spese del grado di legittimità sono compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, all'Udienza del 4 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] • !itn '"1/14-ti'4C4 i fO