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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47593/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché riproduttivo di doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa - con motivazione esente da vizi logici - avendo la Corte territoriale dato atto dell'irrilevanza della condizione di dissesto societario precedente all'ingresso dell'imputato nella società fallita nella configurazione delle responsabilità previste in capo all'amministratore, motivazione con cui il presente ricorso non si confronta adeguatamente.

Inoltre, la asserita non operatività della società non elimina gli obblighi formali degli amministratori.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta semplice documentale; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto nonché riproduttivo di doglianza già dedotta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa - con motivazione esente da vizi logici - avendo la Corte territoriale dato atto dell'irrilevanza della condizione di dissesto societario precedente all'ingresso dell'imputato nella società fallita nella configurazione delle responsabilità previste in capo all'amministratore, motivazione con cui il presente ricorso non si confronta adeguatamente. Inoltre, la asserita non operatività della società non elimina gli obblighi formali degli amministratori. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 47593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris