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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16930/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sulla responsabilità sono riproposizione dei motivi di appello ai quali la Corte ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, riguardando la questione il mancato rinvenimento di una macchina rilegatrice non solo non rinvenuta al momento dell'asporto, ma mai più messa a disposizione ( v. anche prima sentenza, pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'esplicito incensurabile giudizio di gravità del fatto; Rilevato che alla inammissibilità dei motivi non fa velo la memoria difensiva depositata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ang4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \ 2 M u9:31, IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sulla responsabilità sono riproposizione dei motivi di appello ai quali la Corte ha dato risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, riguardando la questione il mancato rinvenimento di una macchina rilegatrice non solo non rinvenuta al momento dell'asporto, ma mai più messa a disposizione ( v. anche prima sentenza, pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato in relazione all'esplicito incensurabile giudizio di gravità del fatto; Rilevato che alla inammissibilità dei motivi non fa velo la memoria difensiva depositata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ang4 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \ 2 M u9:31, IL
Sentenza Cassazione n. 16930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris