Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:T:2026:431
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0105 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici) 1 o luglio 2026 ( *1 ) ( i ) «Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Fornitura di servizi di comunicazione via satellite, di apparecchiature e servizi connessi – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Obbligo di esame delle offerte conforme ai criteri stabiliti nei documenti di gara – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale – Perdita di un’opportunità – Risarcimento» Nella causa T‑105/24, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] , con sede a Tolosa (Francia),

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede a Choisy‑le‑Roi (Francia), rappresentate da M. Lordonnois e Q. Lejeune, avvocati, ricorrenti, contro Agenzia europea per la difesa (AED) , rappresentata da G. Serra e E. Robert, in qualità di agenti, assistiti da P. de Bandt, Z. [OSCURATO:PERSONA] e M.‑R.

Gherghinaru, avvocati, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), composto, in sede di deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliera: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – le misure di organizzazione del procedimento del 16 ottobre 2024 e le risposte dell’AED e delle ricorrenti depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 31 ottobre 2024 e il 4 novembre 2024, – il mezzo istruttorio del 16 dicembre 2024 e la risposta dell’AED del 7 gennaio 2025, – le misure di organizzazione del procedimento del 31 marzo 2025 e le risposte delle ricorrenti e dell’AED depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 aprile 2025 e il 25 aprile 2025, – il mezzo istruttorio del 21 maggio 2025 e la risposta dell’AED del 23 maggio 2025, – le osservazioni scritte delle ricorrenti e dei loro rappresentanti e quelle dell’AED depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 giugno 2025 e il 15 luglio 2025, – le misure di organizzazione del procedimento del 24 ottobre 2025 e le risposte delle ricorrenti e dell’AED depositate presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2025, – il mezzo istruttorio del 6 novembre 2025 e la risposta dell’AED del 21 novembre 2025, – le osservazioni scritte dei rappresentanti delle ricorrenti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2026, in seguito all’udienza del 3 settembre 2025, che si è tenuta in parte a porte chiuse, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il loro ricorso, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], chiedono, in base all’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la difesa (AED), del 12 dicembre 2023, che respinge l’offerta del consorzio da esse congiuntamente costituito (in prosieguo: il «consorzio»), presentata nell’ambito della gara d’appalto 23.ISE.JP.001 intitolata «Fornitura di apparecchiature per le bande di comunicazione satellitare C, Ku, (civ)Ka, L, UHF, (mil)Ka e X e servizi connessi» (in prosieguo: l’«appalto di cui trattasi») e che aggiudica detto appalto alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «decisione del 12 dicembre 2023»).

Esse chiedono, inoltre, l’annullamento della lettera dell’AED del 23 gennaio 2024 con la quale quest’ultima ha confermato loro, in particolare, l’esito della procedura di gara (in prosieguo: la «lettera del 23 gennaio 2024») nonché l’annullamento della decisione dell’AED del 24 gennaio 2024 di firmare il contratto d’appalto cui trattasi con la [OSCURATO:PERSONA].

In base all’articolo 268 TFUE, le ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa di tali atti.

I. Fatti 2 Con bando di gara del 25 marzo 2023, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2023/S 104‑326179), in applicazione di un accordo di fornitura congiunto concluso tra l’AED e un certo numero di Stati membri e di istituzioni dell’Unione europea, l’AED ha indetto una gara d’appalto aperta relativa all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 3 L’appalto di cui trattasi assumeva la forma di un accordo quadro (in prosieguo: l’«accordo quadro») della durata massima di 48 mesi, consistente nel fornire agli Stati membri e agli organismi parti dell’accordo di fornitura congiunto servizi di comunicazione via satellite, apparecchiature e diversi servizi connessi. 4 L’insieme delle norme che gli offerenti dovevano osservare erano contenute nel capitolato d’oneri dell’appalto e i requisiti da soddisfare per i servizi richiesti erano descritti nelle specifiche tecniche di detto appalto (in prosieguo: le «specifiche tecniche»). 5 Conformemente al punto 2.14.4.5 del capitolato d’oneri relativo alla valutazione finale, l’appalto di cui trattasi doveva essere aggiudicato all’offerente la cui offerta risultava la più vantaggiosa sul piano economico in base a due criteri di valutazione, uno tecnico e uno finanziario.

Ciascuno di questi due criteri era costituito da sottocriteri, che, talvolta, erano costituiti essi stessi da diversi sottocriteri. 6 Il 4 dicembre 2023 il comitato incaricato della valutazione delle offerte ha presentato la sua relazione di valutazione sulle due offerte ricevute per l’appalto di cui trattasi, vale a dire quella depositata dal consorzio e quella depositata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 12 dicembre 2023, in base alla raccomandazione di aggiudicazione formulata nella conclusione della relazione di valutazione, l’AED ha adottato la decisione del 12 dicembre 2023. 8 Il 13 dicembre 2023 l’AED ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] and Space, in qualità di capofila del consorzio, la decisione del 12 dicembre 2023.

In allegato a tale decisione figurava un estratto della relazione di valutazione. 9 A partire da tale data è iniziato a decorrere un termine sospensivo della firma del contratto d’appalto di cui trattasi (standstill) che concedeva agli offerenti dieci giorni per presentare all’AED commenti, osservazioni o richieste di revisione o di rettifica della valutazione. 10 Il 21 e il 22 dicembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] and Space, a nome del consorzio, ha formulato diverse osservazioni in merito all’esito della procedura di selezione e alla presunta non conformità dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. 11 L’8 gennaio 2024 l’AED ha comunicato contemporaneamente al consorzio e alla [OSCURATO:PERSONA] la sua decisione di sospendere la firma dell’accordo quadro con quest’ultima al fine di esaminare le osservazioni formulate dal consorzio. 12 Il 12 gennaio 2024 l’AED ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di quesiti relativi a taluni punti della sua offerta, ai quali quest’ultima ha risposto il 16 gennaio 2024. 13 Il 16 gennaio 2024 le ricorrenti hanno chiesto all’AED di fornire loro i punteggi ottenuti da ciascun offerente relativamente ai sottocriteri finanziari e alle sottoparti di tali sottocriteri finanziari. 14 Con lettera del 23 gennaio 2024 l’AED ha comunicato alle ricorrenti di aver revocato la sospensione della firma del contratto d’appalto di cui trattasi, ha confermato loro l’esito della procedura di gara e ha risposto a talune delle loro osservazioni e domande (v. supra , punti 10 e 13).

In particolare, l’AED ha dichiarato di respingere la richiesta indicata al precedente punto

13. 15 Con atto del 24 gennaio 2024 (in prosieguo: la «decisione del 24 gennaio 2024») è stata approvata la firma dell’accordo quadro tra l’AED e la [OSCURATO:PERSONA]. 16 Con avviso del 29 gennaio 2024 (in prosieguo: l’«avviso di aggiudicazione»), l’AED ha reso pubblica l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA].

II. Conclusioni delle parti 17 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione del 12 dicembre 2023; – annullare la lettera del 23 gennaio 2024; – annullare la decisione del 24 gennaio 2024; – condannare l’AED a risarcire, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] and Space per un importo pari a EUR 21650734 e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA] per un importo pari a EUR 2552350 corrispondente al danno subito a causa degli atti impugnati, importi maggiorati degli interessi di mora e capitalizzati; – condannare l’AED alle spese. 18 L’AED chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese.

III. In diritto A. Sulle domande di annullamento

1. Sulla ricevibilità delle domande di annullamento 19 Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, l’AED afferma che le domande di annullamento della lettera del 23 gennaio 2024 e della decisione del 24 gennaio 2024 nonché la domanda di annullamento dell’avviso di aggiudicazione che le ricorrenti avrebbero presentato devono essere respinte in quanto irricevibili. a) Sull’eccezione di irricevibilità diretta contro la domanda di annullamento della lettera del 23 gennaio 2024 20 L’AED sostiene che la lettera del 23 gennaio 2024 non produce effetti distinti da quelli risultanti dalla decisione del 12 dicembre 2023 in quanto si limita a confermare, dopo aver analizzato le osservazioni formulate dal consorzio, i risultati della valutazione quali figurano nella decisione del 12 dicembre 2023, costituendo quindi un atto meramente confermativo della decisione del 12 dicembre 2023 e pertanto non impugnabile. 21 Le ricorrenti replicano che la domanda di annullamento della lettera del 23 gennaio 2024 è ricevibile. 22 Il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione che non sia stata contestata e sia quindi divenuta definitiva, è irricevibile.

Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Securitec/Commissione, T‑661/18 , EU:T:2020:319 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 23 Prima di esaminare la questione se la lettera del 23 gennaio 2024 contenga un atto meramente confermativo della decisione del 12 dicembre 2023, occorre verificare se quest’ultima decisione fosse divenuta definitiva nei confronti delle ricorrenti al momento della proposizione del presente ricorso (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Securitec/Commissione, T‑661/18 , EU:T:2020:319 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 24 Infatti, nel caso in cui la decisione confermata non sia divenuta definitiva al momento della proposizione del ricorso di annullamento, l’interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Securitec/Commissione, T‑661/18 , EU:T:2020:319 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 25 A tal riguardo, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza.

Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. 26 Nel caso di specie, il ricorso di annullamento è stato proposto il 21 febbraio 2024, ossia in una data in cui il termine di ricorso avverso la decisione del 12 dicembre 2023, notificata alle ricorrenti il 13 dicembre 2023, era ancora in corso, fatto non contestato dall’AED. 27 In applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, le ricorrenti hanno quindi potuto validamente dirigere il loro ricorso non solo contro la decisione del 12 dicembre 2023, ma anche contro la decisione confermativa di tale decisione contenuta nella lettera del 23 gennaio 2024. 28 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AED deve essere respinta. b) Sull’eccezione di irricevibilità diretta contro la domanda di annullamento della decisione del 24 gennaio 2024 29 L’AED ritiene che le ricorrenti non possano contestare la legittimità della decisione del 24 gennaio 2024, in quanto quest’ultima costituirebbe un atto meramente esecutivo della decisione del 12 dicembre 2023 e non sarebbe quindi un atto impugnabile. 30 Le ricorrenti contestano tale argomento.

Esse sostengono, a tal riguardo, che, poiché all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi doveva ancora seguire la firma effettiva del relativo contratto con la [OSCURATO:PERSONA], la decisione del 24 gennaio 2024 ha prodotto effetti giuridici distinti dalla decisione del 12 dicembre 2023 e dalla lettera del 23 gennaio 2024 e ha avuto come effetto la sicura esecuzione dell’appalto, causando loro in tal modo un danno diretto e certo.

In ogni caso, le ricorrenti affermano che, se si dovesse ritenere che la decisione del 24 gennaio 2024 fosse confermativa della decisione del 12 dicembre 2023, si dovrebbe allora constatare che, poiché quest’ultima decisione non era ancora divenuta definitiva al momento del deposito del ricorso, esse erano parimenti legittimate a contestare la decisione del 24 gennaio 2024. 31 In merito alla questione se la decisione del 24 gennaio 2024 costituisca un atto impugnabile, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione controlla solo la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici obbligatori nei confronti di terzi. 32 Secondo costante giurisprudenza, le conclusioni dirette all’annullamento, nell’ambito dell’articolo 263 TFUE, di atti adottati dalle istituzioni in un contesto puramente contrattuale, dal quale sono inscindibili, sono irricevibili (v. sentenza del 21 febbraio 2024, Inivos e Inivos/Commissione, T‑38/21 , EU:T:2024:100 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 33 Nel caso di specie, è sufficiente constatare, da un lato, che la firma dell’accordo quadro con la [OSCURATO:PERSONA] è, per definizione, inerente all’iter contrattuale, senza che possa essere, al riguardo, individuata, nel caso di specie, una decisione scindibile da detto processo e, dall’altro, che detto accordo quadro produce ed esaurisce tutti i suoi effetti nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti del contratto, rispetto alle quali le ricorrenti sono terzi. 34 Dalle considerazioni che precedono risulta che la domanda di annullamento della decisione del 24 gennaio 2024 deve essere respinta in quanto irricevibile. c) Sull’eccezione di irricevibilità relativa all’avviso di aggiudicazione 35 L’AED fa valere che le ricorrenti non sono legittimate a chiedere l’annullamento dell’avviso di aggiudicazione poiché, a suo avviso, tale atto si limita a rendere pubblico il contenuto della decisione del 12 dicembre 2023 e non può essere considerato un atto impugnabile in quanto costituisce un atto meramente esecutivo. 36 Le ricorrenti non hanno contestato tale argomento. 37 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che l’avviso di aggiudicazione non costituisce un atto il cui annullamento è stato chiesto dalle ricorrenti con il presente ricorso e non occorre quindi che il Tribunale si pronunci sulla legittimità di detto atto. 38 L’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AED deve essere quindi respinta.

2. Sulla fondatezza della domanda di annullamento delle decisioni impugnate 39 A sostegno della domanda di annullamento della decisione del 12 dicembre 2023 e della lettera del 23 gennaio 2024 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), le ricorrenti deducono sette motivi, vertenti, in sostanza: – il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022 ( GU 2022, L 319, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2018»); – il secondo, su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione degli articoli 151 e 167 del regolamento finanziario del 2018, del principio della parità di trattamento e dell’articolo 56 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ), commessi nell’analisi della conformità dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA]; – il terzo, su errori manifesti di valutazione commessi nell’analisi dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007 e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il quarto, su un errore manifesto di valutazione commesso nell’analisi dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il criterio «Scenario C» e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il quinto, su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione commessi nell’esame dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i requisiti facoltativi O‑002 e O‑003 e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il sesto, su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento commessi nell’esame dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il criterio «Apparecchiature» e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il settimo, su un errore manifesto di valutazione commesso nell’esame dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il criterio «Scenario B» e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo. a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 40 Le ricorrenti sostengono che l’AED ha commesso una violazione del suo obbligo di motivazione e dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 in quanto ha respinto la loro domanda diretta ad ottenere la comunicazione dei punteggi ottenuti dai due offerenti relativi ai sottocriteri finanziari e alle loro sottoparti (v. supra , punto 14). 41 L’AED contesta tale argomento. 42 Essa sostiene di aver comunicato alle ricorrenti, nella decisione 12 dicembre 2023, il nome dell’aggiudicatario, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], nonché le caratteristiche e i vantaggi della sua offerta e il valore dell’accordo quadro.

Inoltre, essa precisa che in allegato a tale decisione figurava una tabella che specificava, per ciascuna offerta, i punteggi totali del criterio tecnico e del criterio finanziario, i punteggi ponderati per questi due criteri e il punteggio complessivo.

Essa ritiene che tali informazioni fossero sufficienti a soddisfare il suo obbligo di motivazione. 43 Inoltre, l’AED afferma che un siffatto obbligo non richiedeva che fosse dato accesso anche ai punteggi corrispondenti ai sottocriteri finanziari e alle loro sottoparti, in quanto la divulgazione di tali informazioni costituiva una violazione delle norme sulla riservatezza delle offerte e poteva arrecare un evidente pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi subappaltatori rivelando i prezzi proposti da quest’ultima nella sua offerta. 44 In forza dell’articolo 33, paragrafo 1, e dell’articolo 48 della decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell’AED e che abroga la decisione 2007/643/PESC ( GU 2016, L 219, pag. 98 ), l’AED è soggetta, nel caso di specie, alle disposizioni del regolamento finanziario del 2018 per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici.

È del resto sulla base dell’articolo 170, paragrafo 3, di tale regolamento che l’AED ha respinto la domanda delle ricorrenti di ottenere i punteggi relativi ai sottocriteri finanziari e alle loro sottoparti.

Tale articolo corrisponde all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio ( GU 2012, L 298, pag. 1 ), regolamento espressamente menzionato all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione 2016/1353. 45 L’articolo 170, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario del 2018 dispone che, salvo eccezioni, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente, la cui offerta sia conforme ai documenti di gara e che ne faccia domanda per iscritto, il nome dell’aggiudicatario nonché le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto.

Inoltre, l’ultimo comma di detto paragrafo dispone che «l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro». 46 Tale modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve risultare in termini chiari e non equivoci, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni alla base del provvedimento adottato al fine di far valere i loro diritti e di consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, T‑447/10 , non pubblicata, EU:T:2012:553 , punto 72 ). 47 Inoltre, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, «le amministrazioni aggiudicatrici informano (…) ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro [e] all’aggiudicazione dell’appalto». 48 Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24, su richiesta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.

L’articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 prevede tuttavia che «[l]e amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti [e] alla conclusione di accordi quadro (…), di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici». 49 Il Tribunale constata, a tal riguardo, che esiste una relativa simmetria tra gli obblighi incombenti all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/24 e quelli risultanti dall’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018.

L’interpretazione da parte della Corte dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/24 è quindi pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018. 50 Pertanto, la Corte ha dichiarato che, al fine di effettuare un bilanciamento tra il divieto di divulgare le informazioni riservate comunicate da operatori economici con il principio generale del diritto dell’Unione a una buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione, un’amministrazione aggiudicatrice deve indicare chiaramente i motivi per i quali ritiene che le informazioni alle quali è chiesto l’accesso o, quanto meno, alcune di esse, siano riservate (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punto 122 ). 51 Nel caso di specie, dalla lettera del 23 gennaio 2024 risulta che l’AED si è limitata a menzionare il fatto che la comunicazione dei punteggi finanziari, al livello dettagliato richiesto dalle ricorrenti, violerebbe le norme sulla riservatezza delle offerte di cui alla sezione 2.13.3 del capitolato d’oneri e arrecherebbe un pregiudizio fondamentale agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi subappaltatori rivelando informazioni commerciali riservate. 52 A tal riguardo, il Tribunale considera, anzitutto, che la riservatezza delle offerte non può ostare, di per sé, all’accoglimento di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018, salvo privare tale disposizione del suo effetto utile. 53 Inoltre, come invece richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 50, l’AED non ha chiarito, nella lettera del 23 gennaio 2024, in che misura la comunicazione alle ricorrenti dei punteggi dei sottocriteri finanziari e delle loro sottoparti potesse arrecare pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] rivelando informazioni commerciali riservate che la riguardavano.

È infatti solo nel controricorso che essa fornisce una prima spiegazione secondo la quale, con l’applicazione della regola del tre, la comunicazione di detti punteggi avrebbe potuto condurre alla divulgazione dei prezzi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 54 Orbene, è già stato dichiarato che, per adempiere al suo obbligo di motivazione, un’amministrazione aggiudicatrice non può limitarsi, in risposta a una domanda formulata ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario del 2018, a enunciare affermazioni generali e astratte secondo le quali la comunicazione dei dati richiesti dall’offerente escluso rischierebbe di arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di taluni operatori economici.

È richiesto, infatti, che l’amministrazione aggiudicatrice dimostri, in modo concreto e preciso, che la comunicazione delle informazioni chieste arrechi pregiudizio agli interessi commerciali degli offerenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/CdT, T‑640/18 , non pubblicata, EU:T:2020:167 , punto 50 ). 55 Inoltre, il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.

Infatti, in mancanza di informazioni sufficienti che gli consentano di verificare se la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice relativa all’aggiudicazione dell’appalto sia viziata da eventuali errori o illegittimità, un offerente escluso non avrà la possibilità, in pratica, di avvalersi del suo diritto a un ricorso effettivo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punti da 121 a 123 ). 56 Pertanto, nel caso di specie, la totale assenza di informazioni riguardanti le componenti dei punteggi relativi al criterio finanziario poteva privare le ricorrenti della possibilità di verificare se le decisioni impugnate fossero viziate da illegittimità al riguardo.

Spettava quindi all’amministrazione aggiudicatrice individuare, tra i punteggi per i quali si chiedeva l’accesso, quelli che potevano, se del caso, essere comunicati alle ricorrenti in quanto non pregiudicavano i legittimi interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA], nonché i punteggi che non potevano essere oggetto di una siffatta comunicazione spiegando le ragioni che ostavano a tale comunicazione. 57 Nella controreplica, l’AED giustifica il suo rifiuto di comunicare i punteggi richiesti dalle ricorrenti con due nuovi argomenti, che devono essere respinti. 58 Nell’ambito di un primo argomento, l’AED fa valere che la comunicazione alle ricorrenti dei prezzi medi della [OSCURATO:PERSONA] poteva procurare loro un vantaggio in quanto avrebbe consentito loro di «conoscere le sue posizioni commerciali».

Si deve rilevare, a tal riguardo, che un siffatto argomento non è sufficientemente suffragato, in quanto non viene precisato in che cosa consisterebbero, nel caso di specie, tali «posizioni commerciali». 59 Nell’ambito di un secondo argomento, l’AED sostiene che la circostanza che le ricorrenti occupassero, per quanto riguarda almeno una di esse, una posizione importante su taluni mercati ostava a che fossero loro comunicati i punteggi richiesti.

Tuttavia, neppure tale argomento è sufficientemente suffragato, in quanto l’AED non precisa né la ricorrente interessata né i mercati in questione. 60 Da tutto quanto precede risulta che, non giustificando in modo sufficientemente circostanziato, nella lettera del 23 gennaio 2024, il rigetto della domanda delle ricorrenti, l’AED ha violato l’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 e ha così travisato la portata del suo obbligo di motivazione. 61 Il primo motivo deve essere quindi accolto, senza che sia necessario dare seguito alla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalle ricorrenti, diretta ad ottenere la comunicazione nei dettagli dei punteggi relativi al criterio finanziario. 62 Poiché la domanda di annullamento delle decisioni impugnate è accompagnata da una domanda di risarcimento, è tuttavia opportuno, nel caso di specie, proseguire l’esame della domanda di annullamento delle decisioni impugnate fin quando il difetto di motivazione di dette decisioni non impedisca al Tribunale di esercitare il suo controllo relativamente agli altri motivi dedotti dalle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eurosupport – Fineurop support/EIGE, T‑450/17 , non pubblicata, EU:T:2019:137 , punto 56 ). b) Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nonché su una violazione degli articoli 151 e 167 del regolamento finanziario del 2018, del principio della parità di trattamento e dell’articolo 56 della direttiva 2014/24, commessi nell’analisi della conformità dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] 63 Nel ricorso le ricorrenti sostengono che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione e una violazione dell’articolo 167 del regolamento finanziario del 2018 in quanto ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA] sebbene la sua offerta non fosse conforme a diversi requisiti obbligatori contenuti nelle specifiche tecniche, vale a dire i requisiti obbligatori M‑001, M‑002, M‑009, M‑014, M‑022 e M‑039. 64 A tal riguardo, le ricorrenti menzionano il fatto che taluni operatori satellitari, vale a dire [ riservato ] ( 1 ), avevano loro previamente segnalato che il consorzio era l’unico offerente che aveva richiesto un impegno contrattuale nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi aver concluso contratti con tali operatori satellitari specificamente ai fini della gara d’appalto di cui trattasi e che essa non aveva quindi potuto fornire, nella sua offerta, le prove che aveva concluso un contratto con gli operatori summenzionati.

Le ricorrenti aggiungono che, poiché [ riservato ] avevano loro espressamente confermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva concluso alcun contratto con tali società per la gara d’appalto di cui trattasi, ciò significava che tali operatori satellitari avevano necessariamente ritenuto che i contratti che avevano potuto concludere ad altro titolo con la [OSCURATO:PERSONA] non potessero, allo stato, riguardare l’esecuzione dell’appalto. 65 Nelle osservazioni scritte presentate al Tribunale il 13 giugno 2025, a seguito della comunicazione di un estratto dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «osservazioni scritte del 13 giugno 2025»), le ricorrenti sostengono, inoltre, che l’AED ha violato il principio della parità di trattamento e l’articolo 56 della direttiva 2014/24.

Le ricorrenti dichiarano, a tal riguardo, che, per soddisfare i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 contenuti nelle specifiche tecniche, ciascun offerente doveva fornire «prove scritte» di contratti che aveva concluso con gli operatori satellitari, che consentissero di soddisfare tali requisiti obbligatori.

Tuttavia, secondo le ricorrenti, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva prove scritte sufficienti al riguardo, non era quindi conforme alle specifiche tecniche e avrebbe dovuto essere respinta dall’AED. 66 Nelle medesime osservazioni scritte, le ricorrenti affermano, inoltre, che l’AED ha violato l’articolo 151 del regolamento finanziario del 2018 in quanto ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di integrare la sua offerta in modo sostanziale inviandole varie richieste di chiarimenti affinché le trasmettesse le prove scritte che non erano state fornite nella sua offerta. 67 L’AED contesta tale argomento. 68 Nel controricorso, l’AED sostiene di aver ricevuto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], prove scritte sufficienti del fatto che quest’ultima disponeva di contratti con operatori satellitari per offrire i suoi servizi.

In particolare, l’AED ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] potesse menzionare contratti conclusi con operatori satellitari riguardanti l’ambito di applicazione dell’appalto e che fosse irrilevante il fatto che taluni operatori satellitari avessero segnalato al consorzio che quest’ultimo era l’unico offerente che aveva richiesto un impegno contrattuale nell’ambito della gara d’appalto. 69 Nelle sue osservazioni scritte presentate in risposta alle osservazioni scritte delle ricorrenti del 13 giugno 2025, l’AED ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito nella sua offerta prove scritte sufficienti riguardanti i requisiti M‑001, M‑009 e M‑014.

L’AED sostiene inoltre, per quanto riguarda le richieste di chiarimenti rivolte alla [OSCURATO:PERSONA], che è nell’interesse della buona amministrazione e del rispetto dell’obbligo di diligenza che ne deriva che essa ha chiesto a quest’ultima, ogni volta che lo riteneva necessario, di fornire informazioni complementari a quelle già presentate nell’offerta iniziale. 70 In via preliminare, occorre constatare che gli argomenti presentati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025 (v. supra , punti 65 e 66), che si basano su elementi di fatto emersi nel corso del procedimento, vale a dire sull’estratto dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] comunicato dall’AED a seguito della misura di organizzazione del procedimento del 16 ottobre 2024, sono ricevibili, conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 71 Per quanto riguarda la questione di merito diretta a stabilire se l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme a tutti i requisiti obbligatori, dall’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018 risulta che i contratti sono aggiudicati sulla base di criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia segnatamente verificato che l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara e che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati in detti documenti.

In tal senso, l’articolo 168, paragrafo 6, del regolamento finanziario del 2018 prevede che «[l]e domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte».

Analogamente, dal punto 29.3 dell’allegato I del regolamento finanziario del 2018, che rinvia al punto 12.2 del medesimo allegato, risulta che non sono ammissibili le offerte non conformi ai requisiti minimi definiti nei documenti di gara. 72 In tale contesto, spetta al Tribunale stabilire se l’interpretazione adottata dall’amministrazione aggiudicatrice di una condizione prevista nel capitolato d’oneri sia o meno corretta.

Quest’ultima deve essere interpretata in funzione del suo scopo, del sistema e del suo tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑195/08 , EU:T:2009:491 , punti 51 e 53 ). 73 Per quanto riguarda la possibilità di chiedere a un candidato di correggere evidenti errori materiali presenti nei documenti relativi alla domanda, l’articolo 151, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018 consente all’ordinatore responsabile, qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, di chiedergli di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi.

L’articolo 151, terzo comma, di detto regolamento dispone che tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione. 74 A tal riguardo, è stato dichiarato che la mancata presentazione di un giustificativo richiesto dai documenti di gara comporta necessariamente l’irregolarità dell’intera offerta e l’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di avvalersi delle disposizioni del summenzionato articolo 151 per ovviare a tale mancanza (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2024, Institut Jožef Stefan/Commissione, T‑134/23 , non pubblicata, EU:T:2024:907 , punti 59 e 87 e giurisprudenza ivi citata). 75 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, in forza dei punti 1.4.1.1 e 1.4.1.2 delle specifiche tecniche, ciascun offerente doveva fornire nella sua offerta le «prove scritte» del fatto che disponeva di contratti con i diversi operatori satellitari che gli consentivano di fornire i servizi descritti nei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che, in applicazione del punto 2.14.4.5 del capitolato d’oneri, l’assenza di tali prove scritte doveva comportare il rigetto dell’offerta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. 76 Pertanto, per quanto riguarda il controllo dell’interpretazione della condizione relativa alla fornitura di prove scritte, il Tribunale considera che, alla luce della formulazione dei punti 1.4.1.1 e 1.4.1.2 delle specifiche tecniche, questi ultimi impongono espressamente agli offerenti di fornire, nella loro offerta, «prove scritte» attestanti la stipulazione di contratti con i diversi operatori satellitari che consentono loro di prestare i servizi descritti nei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014.

Tale requisito è inoltre rafforzato dal punto 2.14.4.5 del capitolato d’oneri, il quale prevede esplicitamente che l’assenza di tali prove comporta il rigetto dell’offerta.

Una siffatta formulazione, chiara e priva di ambiguità, ha quindi natura imperativa. 77 Quanto allo scopo delle disposizioni menzionate al precedente punto 76, esse mirano a garantire che gli offerenti dispongano effettivamente, al momento della presentazione della loro offerta, dei mezzi necessari per soddisfare i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, i quali vertono su elementi essenziali della prestazione.

Il requisito delle «prove scritte» persegue quindi l’obiettivo di garantire l’effettività e la credibilità degli impegni tecnici contenuti nelle offerte, escludendo le proposte basate su capacità ipotetiche o non ancora sicure. 78 Inoltre, per quanto riguarda il sistema in cui si inseriscono le disposizioni menzionate al precedente punto 76, occorre rilevare che esse si riferiscono a requisiti qualificati come obbligatori e sono accompagnate da una conseguenza esplicita di esclusione.

Esse fanno quindi parte di un meccanismo di eliminazione preliminare delle offerte non conformi, destinato a garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e di trasparenza tra gli offerenti. 79 Ne consegue che, alla luce della chiara formulazione delle disposizioni menzionate al precedente punto 76, del loro scopo e della loro collocazione nel sistema del capitolato d’oneri, il Tribunale considera che ciascun offerente doveva produrre nella sua offerta, quali «prove scritte», o una copia delle parti pertinenti dei contratti effettivamente conclusi o, quanto meno, un’attestazione dell’operatore satellitare interessato, al fine di consentire all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che le capacità satellitari richieste per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi fossero effettivamente disponibili. 80 A tal riguardo, il Tribunale constata che, nella sua offerta, per soddisfare i requisiti M‑001, M‑009 e M‑014, la [OSCURATO:PERSONA] si era basata sia sulle capacità degli operatori satellitari con i quali aveva concluso contratti di rivendita, sia su quelle degli operatori satellitari con i quali uno dei suoi subappaltatori (in prosieguo: il «subappaltatore») aveva concluso contratti di rivendita. 81 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, nella sua offerta, i seguenti elementi, come «prove scritte»: – una dichiarazione sull’onore datata 5 settembre 2023, redatta dalla sua società madre, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], in cui si afferma che, conformemente ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di contratti di rivendita di capacità satellitari con 12 operatori diversi; – un’autorizzazione di rivendita datata 3 agosto 2023 redatta dall’operatore A, il cui nome figurava nell’elenco dei 12 operatori di cui sopra, e che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a rivendere le sue capacità satellitari; – un’autorizzazione di rivendita di data ignota redatta dall’operatore B, il cui nome figurava nell’elenco dei 12 operatori di cui sopra, e che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a rivendere le sue capacità satellitari; – una dichiarazione sull’onore, datata 7 settembre 2023, redatta dalla società madre del subappaltatore della [OSCURATO:PERSONA], attestante che, conformemente ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, il subappaltatore della [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a rivendere capacità satellitari provenienti da 20 operatori diversi. 82 A tal riguardo, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto richiesto al precedente punto 76, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva né copie di parti pertinenti di contratti conclusi con gli operatori satellitari né un’attestazione di tali operatori, ad eccezione degli operatori A e B. L’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva quindi «prove scritte» di tali contratti per gli operatori diversi dagli operatori A e B. 83 Infatti, le due dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81 non possono costituire, di per sé, prove scritte sufficienti ai sensi dei requisiti M‑001, M‑009 e M‑014.

Infatti, dalla giurisprudenza risulta che non si può attribuire valore probatorio a una dichiarazione giurata e, a fortiori , ad una semplice dichiarazione, a meno che non sia corroborata da altri elementi di prova.

Occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che la dichiarazione di cui trattasi è stata resa da una persona o da un’entità che potrebbe avere un interesse diretto nella causa (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punti 136 e 137 e giurisprudenza ivi citata). 84 Orbene, nel caso di specie, la prima dichiarazione sull’onore è stata redatta dalla [OSCURATO:SOCIETA], vale a dire la società madre della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché queste due società hanno interessi convergenti, vale a dire a che la [OSCURATO:PERSONA] ottenga l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, detta dichiarazione non può costituire, da sola, una prova sufficiente, quanto meno per i contratti di rivendita di capacità con gli operatori satellitari elencati in tale dichiarazione diversi dagli operatori A e B. 85 Lo stesso ragionamento deve essere applicato alla seconda dichiarazione sull’onore prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua offerta.

Infatti, quest’ultima è stata redatta dalla società madre del subappaltatore della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché tali società hanno interessi convergenti, vale a dire a che la [OSCURATO:PERSONA] ottenga l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, detta dichiarazione non può costituire, di per sé, una prova sufficiente del fatto che tale subappaltatore disponesse di contratti con gli operatori satellitari elencati nel documento.

Orbene, come spiegato dalle ricorrenti, in applicazione degli articoli 2.6 e 2.14 del capitolato d’oneri, dal momento che un candidato intendeva rivolgersi, per talune prestazioni, a un subappaltatore, quest’ultimo doveva soddisfare i requisiti obbligatori previsti dalle specifiche tecniche e, in tal modo, fornire «prove scritte» corrispondenti ai servizi che il subappaltatore doveva soddisfare nell’offerta, il che non è del resto contestato dall’AED. 86 La constatazione di cui al precedente punto 82 è corroborata dal contenuto di due richieste di chiarimenti rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] dal comitato di valutazione delle offerte dell’AED a tale riguardo. 87 Pertanto, nell’ambito della richiesta di chiarimenti del 26 ottobre 2023, tale comitato ha affermato di ritenere che, nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA], «mancassero» prove scritte in relazione ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che «le uniche prove scritte ricevute [nell’offerta] [fossero] le dichiarazioni di autorizzazione alla rivendita fornite [dall’operatore A] e [dall’operatore B]», il che indica che il comitato di valutazione riteneva che la prima dichiarazione sull’onore non costituisse una prova scritta sufficiente.

Nella stessa richiesta di chiarimenti il comitato di valutazione aveva peraltro chiesto successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli prove scritte riguardanti gli «altri» operatori menzionati nel catalogo di servizi contenuto nell’offerta. 88 Analogamente, nell’ambito della richiesta di chiarimenti del 7 novembre 2023, il comitato di valutazione ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito le prove scritte relative ai contratti conclusi tra il suo subappaltatore e gli operatori satellitari indicati nella sua offerta e le ha chiesto di fornirgli dette prove. 89 Inoltre, anche se si dovesse ritenere che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il deposito della sua offerta, a seguito delle richieste di chiarimenti, dovessero essere presi in considerazione per rispondere alla questione se essa avesse effettivamente fornito le prove scritte a titolo dei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, in tale occasione, né copia delle parti pertinenti di contratti né attestazioni per la maggior parte degli operatori elencati nelle dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto

81. Pertanto, anche in questo caso, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata non conforme. 90 Inoltre, e in ogni caso, l’AED ha violato l’articolo 151 del regolamento finanziario del 2018 consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di integrare la sua offerta in modo sostanziale, vale a dire chiedendole di produrre, nell’ambito delle due richieste di chiarimenti menzionate ai precedenti punti 87 e 88, le prove scritte che non figuravano, a suo avviso, nella sua offerta, cosa che essa non era autorizzata a fare in forza della giurisprudenza citata al precedente punto

74. È vero che tale giurisprudenza è stata elaborata in un contesto in cui l’offerente non aveva fornito, nella sua offerta, nessuno dei documenti giustificativi richiesti nelle specifiche tecniche, mentre, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito taluni documenti, vale a dire quelli menzionati al precedente punto

81. Tuttavia, una siffatta giurisprudenza deve essere applicata anche a situazioni come quelle del caso di specie in cui un offerente non ha fornito tutti i documenti giustificativi richiesti dai requisiti obbligatori. 91 Tali constatazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti svolti dall’AED nelle sue memorie. 92 A tal riguardo, l’AED sostiene di non poter imporre, nelle specifiche tecniche, un tipo di prova specifico per dimostrare i rapporti tra offerenti e operatori satellitari, che nulla vietava alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre dichiarazioni sull’onore come prove scritte per soddisfare i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, che le richieste di chiarimenti menzionate ai precedenti punti 87 e 88 miravano unicamente a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di informazioni complementari a quelle già contenute nell’offerta, che essa aveva proceduto allo stesso modo con le ricorrenti conformemente al principio della parità di trattamento e che, se un siffatto approccio restrittivo delle prove scritte fosse stato applicato all’offerta delle ricorrenti, quest’ultima non sarebbe stata considerata conforme. 93 Tale argomento deve essere respinto.

Infatti, non si contesta all’AED di non aver imposto un tipo di prova scritta specifico nelle specifiche tecniche.

Come dichiarato ai precedenti punti 82 e 89, il Tribunale considera che né gli elementi forniti nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] né gli elementi forniti successivamente da tale società soddisfacevano i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che l’offerta avrebbe quindi dovuto essere respinta dall’AED in quanto non conforme ai requisiti obbligatori.

Peraltro, come dichiarato al precedente punto 90, l’AED non poteva legittimamente chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], mediante richieste di chiarimenti, di fornire le prove scritte che non erano state fornite al momento del deposito dell’offerta.

Infine, per quanto riguarda l’osservazione dell’AED sulla mancata produzione di prove scritte da parte delle ricorrenti per diversi operatori satellitari menzionati nella loro offerta, occorre ricordare, da un lato, che l’offerta delle ricorrenti è stata dichiarata conforme dall’AED nel corso della procedura di gara e, dall’altro, che la questione della conformità di tale offerta non è oggetto del presente ricorso.

Su questo punto l’argomento dell’AED contravviene, del resto, al principio secondo cui nessuno può contestare quanto precedentemente riconosciuto ( nemo potest venire contra factum proprium ) (v., in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2014, Marszałkowski/UAMI, C‑177/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:183 , punti 73 e 74 e giurisprudenza ivi citata). 94 Da tutto quanto precede risulta che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non era conforme ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014. 95 Pertanto, il Tribunale considera che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione e una violazione dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018 accettando l’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. 96 Da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto. 97 Tuttavia, il Tribunale considera che il terzo motivo deve essere analizzato ad abundantiam . c) Sul terzo motivo vertente, in sostanza, su vari errori manifesti di valutazione nell’analisi dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007 e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo 98 Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che l’AED ha commesso vari errori manifesti di valutazione nell’esame dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e di quella del consorzio per quanto riguarda un requisito facoltativo contenuto nelle specifiche tecniche, vale a dire il requisito facoltativo O-007.

Esse affermano che, in assenza di tali errori, al consorzio avrebbe dovuto essere aggiudicato l’appalto di cui trattasi. 99 Esse addebitano, inoltre, all’AED uno «snaturamento dei documenti del fascicolo». 100 L’AED contesta tale argomento.

In particolare, essa afferma di non aver proceduto ad alcuno snaturamento dei fatti. 101 In via preliminare, per quanto riguarda quest’ultimo punto, il Tribunale constata che le ricorrenti non hanno chiarito nelle loro memorie quali documenti del fascicolo fossero stati snaturati e in cosa consistessero tali «snaturamenti». 102 Orbene, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso contiene l’oggetto della controversia, i motivi ed argomenti invocati nonché un’esposizione sommaria di detti motivi.

Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza ulteriori informazioni a sostegno.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. ordinanza del 9 luglio 2019, Scaloni e Figini/Commissione, T‑158/18 , non pubblicata, EU:T:2019:491 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 103 Il terzo motivo, nella parte in cui verte su uno snaturamento dei documenti del fascicolo, deve quindi essere respinto in quanto irricevibile. 104 Il resto del terzo motivo può essere suddiviso in due parti distinte. 1) Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo all’offerta del consorzio 105 Con la prima parte del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione concedendo un solo punto all’offerta del consorzio per quanto riguarda il requisito facoltativo O-007. 106 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] and Space aveva deciso, nel 2021, di investire in un programma [ riservato ] che doveva così consentire alla [OSCURATO:PERSONA] and Space di proporre ai suoi clienti una nuova capacità UHF.

Le ricorrenti sostengono che il programma [ riservato ], che costituiva un’offerta di nuova capacità disponibile su un mercato saturo, non poteva, necessariamente, che essere valutato in modo preferenziale rispetto alle offerte esistenti. 107 A tal riguardo, le ricorrenti affermano che, nella lettera del 23 gennaio 2024, l’argomento opposto dall’AED secondo cui la capacità derivante dal programma [ riservato ] era disponibile solo al [ riservato ] e costituiva quindi un punto debole per l’esecuzione dell’appalto non può essere accolto, dal momento che la durata dell’appalto era di 48 mesi a decorrere dalla sua firma, ossia fino al 24 gennaio 2028, e che la capacità risultante dal programma [ riservato ] era quindi destinata a coprire la maggior parte della durata di esecuzione dell’appalto e non aveva equivalenti sul mercato. 108 Pertanto, le ricorrenti sostengono che l’AED avrebbe dovuto concedere un punteggio di 2 su 2 al consorzio, e non un punteggio di 1 su 2, per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 109 L’AED contesta tale argomento. 110 Occorre, in via preliminare, spiegare in cosa consistano il requisito facoltativo O‑007 e le sue modalità di valutazione. 111 Il requisito facoltativo O‑007 riguardava i servizi di comunicazione mobile via satellite nella banda UHF (IW o DAMA).

Trattandosi di un requisito facoltativo, gli offerenti non erano tenuti a presentare tale servizio nella loro offerta. 112 A tal riguardo, le specifiche tecniche precisavano, nella loro sezione 1.4.1.5.3, che «[g]li offerenti [erano] invitati a specificare nella proposta la loro capacità di fornire, e a quali condizioni, l’accesso alle reti di comunicazione via satellite UHF, nonché la loro capacità di noleggiare o vendere, e a quali condizioni, terminali di comunicazione via satellite UHF».

Tale requisito facoltativo O‑007 era valutato su due punti. 113 Nell’ambito della sua valutazione delle due offerte ricevute, l’AED ha attribuito i seguenti punteggi: – alla [OSCURATO:PERSONA], il punteggio di 2 su 2; tale punteggio era accompagnato dalla seguente annotazione: «Oltre alle capacità satellitari [ riservato ], sono proposte capacità disponibili [ riservato ] a partire da satelliti [ riservato ]»; – per il consorzio, il punteggio di 1 su 2; tale punteggio era accompagnato dalla seguente annotazione: «È proposta solo la capacità dei satelliti [ riservato ] (subordinata alla condizione di lanci andati a buon fine), il che è considerato un punto debole». 114 A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale constata che, come del resto riconosciuto dalle ricorrenti, la capacità derivante dal programma [ riservato ] era disponibile, non prima del [ riservato ], vale a dire diversi mesi dopo l’inizio dell’esecuzione dell’accordo quadro firmato il 24 gennaio 2024, e che tale capacità non poteva quindi essere proposta per una parte sostanziale del periodo di esecuzione dell’accordo quadro che aveva una durata massima di 48 mesi. 115 In secondo luogo, occorre inoltre osservare che tale nuova capacità dipendeva dal [ riservato ], il che costituiva una notevole incognita, come sostiene l’AED senza essere smentita dalle ricorrenti su tale punto. 116 Pertanto, il Tribunale considera che l’AED non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concedere il punteggio di un punto su due all’offerta del consorzio, per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 117 La prima parte del terzo motivo deve essere quindi respinta. 2) Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] 118 Con la seconda parte del terzo motivo le ricorrenti sostengono che l’AED è incorsa in due errori manifesti di valutazione relativi all’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 119 In primo luogo, le ricorrenti dichiarano [ riservato ].

Tuttavia, secondo le ricorrenti, tale contratto prevedeva [ riservato ] il che aveva come conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nell’impossibilità di menzionare, nell’ambito della sua offerta, capacità UHF connesse a detto contratto.

Nelle loro osservazioni del 13 giugno 2025 le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita del resto a dimostrare di disporre di un’autorizzazione che le consentisse di rivendere tali capacità [ riservato ].

Pertanto, secondo le ricorrenti, l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse validamente menzionare tali capacità nella sua offerta. 120 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non era neppure in grado di proporre, nella sua offerta, capacità UHF mediante un accordo commerciale concluso con [ riservato ].

Nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025 le ricorrenti aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha del resto sufficientemente specificato, nella sua offerta, le condizioni di accesso alle capacità UHF che essa poteva proporre mediante tale accordo.

Secondo le ricorrenti, l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse validamente proporre tali capacità nella sua offerta. 121 L’AED contesta tali argomenti. 122 Sotto un primo profilo, l’AED afferma che le ricorrenti sostengono erroneamente che [ riservato ] di cui al precedente punto 119 impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di proporre le capacità UHF corrispondenti nella sua offerta. 123 Sotto un secondo profilo, l’AED afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di dimostrare, nella sua offerta, di disporre di capacità UHF immediatamente disponibili mediante l’accordo commerciale [ riservato ] di cui al precedente punto

120. 124 Tenuto conto di quanto precede, l’AED fa valere, in sostanza, che le ricorrenti sbagliano nell’invocare errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’offerta della [OSCURATO:PERSONA], che la seconda parte del terzo motivo deve essere quindi respinta in quanto infondata e che, pertanto, il terzo motivo deve essere integralmente respinto. 125 In via preliminare, il Tribunale considera che gli argomenti sviluppati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025 devono essere dichiarati ricevibili per le stesse ragioni esposte al precedente punto

70. 126 Nel merito, il Tribunale ricorda che dalla sezione delle specifiche tecniche relativa al requisito facoltativo O‑007 (v. supra , punto 112) risulta che gli offerenti erano tenuti a descrivere con precisione nell’offerta «la loro capacità di fornire, e a quali condizioni, l’accesso alle reti di comunicazione via satellite UHF, nonché la loro capacità di noleggiare o di vendere, e a quali condizioni, terminali di comunicazione via satellite UHF». 127 Come indicato dall’AED nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nella sua offerta di essere in grado di proporre capacità UHF mediante il contratto [ riservato ] di cui al precedente punto 119 e mediante l’accordo commerciale con [ riservato ] di cui al precedente punto

120. 128 In primo luogo, per quanto riguarda il contratto [ riservato ], il Tribunale considera che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse proporre nella sua offerta capacità UHF mediante tale contratto. 129 Infatti, dall’offerta della [OSCURATO:PERSONA] risulta che quest’ultima non ha dimostrato, in modo preciso, contrariamente a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (v. supra , punto 126), il modo in cui poteva rivendere tali capacità nell’ambito dell’appalto di cui trattasi.

Come fanno valere giustamente le ricorrenti, le attestazioni [ riservato ] contenute nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] sono insufficienti a dimostrare che quest’ultima era pertanto in grado di fornire capacità UHF all’AED mediante tale contratto.

Infatti, sebbene tali lettere sembrino indicare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva rivendere capacità UHF in [ riservato ], esse non provano, in quanto tali, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse proporre tali capacità nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, [ riservato ].

Tali lettere non provano neppure che le capacità UHF proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere utilizzate in [ riservato ]. 130 Ciò è altresì corroborato da [ riservato ]. 131 L’esistenza di un errore manifesto di valutazione non è inficiata dagli altri argomenti dedotti dall’AED. 132 Sotto un primo profilo, l’AED sostiene che, essendo parte terza del contratto [ riservato ], essa non era vincolata da [ riservato ]. 133 Tale argomento è irrilevante per quanto riguarda la questione se [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente precisato e dimostrato, nella sua offerta, di essere in grado di proporre le capacità UHF in questione e se, su tale base, l’AED dovesse tenerne conto nel suo punteggio.

Orbene, come esposto in precedenza, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non contiene né spiegazioni approfondite né elementi di prova attestanti che essa poteva proporre tali capacità all’AED nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, il che avrebbe dovuto indurre quest’ultima a escludere tale elemento in sede di valutazione dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 134 Sotto un secondo profilo, l’AED afferma di essersi interrogata sulla legittimità dei [ riservato ] ai sensi del diritto della concorrenza e del diritto degli appalti pubblici. 135 Tale argomento è tuttavia inoperante, in quanto, se [ riservato ] in questione fossero contrari al diritto della concorrenza, come sottinteso dall’AED, ciò implicherebbe la nullità del contratto e, di conseguenza, una mancanza di capacità satellitare per la [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, l’argomento non è né suffragato né tanto meno dimostrato. 136 In secondo luogo, per quanto riguarda l’accordo commerciale concluso con [ riservato ], il Tribunale considera che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito precisazioni sufficienti, nella sua offerta, per quanto riguarda le capacità UHF che essa poteva proporre all’AED mediante tale accordo. 137 Infatti, come rilevato dalle ricorrenti, il Tribunale constata che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] era imprecisa al riguardo, mentre, come già accennato al precedente punto 126, si richiedeva agli offerenti di specificare in modo preciso le condizioni di accesso alle capacità UHF, in un contesto in cui è pacifico che l’offerta di capacità UHF era particolarmente rara. 138 Il Tribunale rileva che le condizioni esatte di tale accesso non erano sufficientemente precisate nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, ad esempio, [ riservato ].

Inoltre, nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA], si trattava di una [ riservato ].

Allo stesso modo, si tratta di un accesso a [ riservato ], senza che siano precisate, ancora una volta, le condizioni di accesso a tali satelliti. 139 L’esistenza di tali imprecisioni nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] è corroborata dal fatto che l’AED ha dovuto trasmettere a tale offerente una richiesta di chiarimenti, il 12 gennaio 2024, nella quale essa interpellava la [OSCURATO:PERSONA] su punti essenziali dell’accordo commerciale con [ riservato ], come [ riservato ]. 140 Tali elementi non sono rimessi in discussione dagli altri argomenti sviluppati dall’AED nelle sue memorie. 141 Per quanto riguarda l’argomento dell’AED secondo cui le specifiche tecniche non richiedevano la presentazione di una prova scritta dell’accordo commerciale con [ riservato ], il Tribunale considera che, se è vero che le specifiche tecniche non richiedevano agli offerenti la produzione di un siffatto documento, ciò non toglie che essi dovessero descrivere in modo assai dettagliato, nella loro offerta, le condizioni di rivendita delle capacità UHF proposte, il che non è avvenuto per quanto riguarda l’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. 142 Per quanto attiene all’argomento dell’AED secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trasmesso nuove informazioni, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti, rispetto a quelle già trasmesse nella sua offerta, esso deve essere respinto.

Infatti, un siffatto argomento non consente di rimettere in discussione la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente precisato nella sua offerta le condizioni di rivendita delle capacità UHF proposte. 143 Da quanto precede risulta che la seconda parte del terzo motivo deve essere accolta e, pertanto, sotto tale profilo, va accolto il terzo motivo. d) Conclusioni sulla fondatezza della domanda di annullamento delle decisioni impugnate 144 Da tutto quanto precede risulta che, poiché il primo, il secondo e il terzo motivo sono stati accolti, almeno in parte, le decisioni impugnate devono essere annullate, senza che sia necessario esaminare la fondatezza del quarto, quinto, sesto e settimo motivo.

B. Sulla domanda risarcitoria 145 Le ricorrenti ritengono che le decisioni impugnate siano illegittime, con conseguente sorgere della responsabilità dell’AED nei loro confronti.

Esse chiedono al Tribunale che l’AED sia condannata a risarcirle per la perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e per le spese e gli oneri sostenuti per presentare la loro offerta. 146 L’AED conclude per il rigetto della domanda risarcitoria.

1. Sulle condizioni che hanno determinato il sorgere della responsabilità dell’Unione 147 Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 148 Secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi della summenzionata disposizione, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di tre condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punti da 39 a 42 , del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punti 106 e da 164 a 166, e del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑297/12 , non pubblicata, EU:T:2014:888 , punto 28 ). 149 Per quanto attiene alla condizione relativa al comportamento illecito di un’istituzione, occorre che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punti 42 e 43 , e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 173 ). 150 Per quanto riguarda la condizione relativa all’effettività del danno, occorre rammentare che la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente ha effettivamente subito un danno «reale e certo».

A tale titolo, spetta al ricorrente fornire elementi di prova circostanziati al giudice dell’Unione al fine di dimostrare sia l’esistenza sia l’entità di un siffatto danno (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑481/07 P , non pubblicata, EU:C:2009:461 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09 , EU:T:2011:641 , punto 25 , e giurisprudenza ivi citata). 151 Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità, essa è soddisfatta quando sussiste un nesso causale diretto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta al ricorrente produrre la prova.

L’Unione può essere considerata responsabile solo del danno derivante in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione in questione (v., in tal senso, ordinanza del 5 luglio 2007, Yedaș Tarim ve [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/Consiglio e Commissione, C‑255/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:414 , punto 61 ). 152 Qualora una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non sia soddisfatta, la domanda risarcitoria deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se ricorrano le altre due condizioni (sentenze del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91 , EU:C:1994:329 , punto 81 , e del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑297/12 , non pubblicata, EU:T:2014:888 , punto 33 ). a) Sugli illeciti 153 Nel caso di specie, la domanda di risarcimento è fondata sulle stesse violazioni invocate a sostegno della domanda di annullamento delle decisioni impugnate.

Le ricorrenti hanno inoltre indicato, nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025, in sostanza, che gli illeciti commessi dall’AED e dedotti, in particolare, in tali osservazioni giustificavano la fondatezza della domanda di risarcimento. 154 Tuttavia, le ricorrenti non hanno fatto valere, né nel loro ricorso né nelle osservazioni scritte del 13 giugno 2025, che gli illeciti commessi dall’AED costituivano violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 155 Neppure l’AED ha dichiarato, nelle sue memorie, se gli illeciti dedotti costituissero o meno violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 156 In udienza le parti sono state interrogate in relazione, da un lato, alla questione se rientrasse nella competenza del giudice dell’Unione stabilire se un illecito costituisse una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, senza che fosse necessario che il ricorrente deducesse una siffatta qualificazione nel suo ricorso e, dall’altro, alla questione se siffatte violazioni fossero state commesse nel caso di specie. 157 Le ricorrenti hanno risposto, in sostanza, che l’esistenza di siffatte violazioni poteva essere dedotta indirettamente dal ricorso e dalle osservazioni scritte del 13 giugno 2025 e che le irregolarità osservate erano di una gravità tale da richiedere un risarcimento. 158 L’AED, dal canto suo, ha dichiarato che le ricorrenti non avevano dimostrato, nelle loro memorie, che gli illeciti dedotti costituissero violazioni di tal genere, che essa non aveva quindi potuto contestare, nelle sue memorie, l’esistenza di siffatte violazioni e che il Tribunale non poteva procedere d’ufficio a una siffatta qualificazione.

Essa ha aggiunto che, in ogni caso, gli illeciti dedotti non potevano essere qualificati come violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 159 Per quanto riguarda il primo requisito, vale a dire la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la giurisprudenza precisa che una siffatta norma mira a conferire diritti ai singoli qualora generi a favore di questi ultimi un vantaggio qualificabile come diritto acquisito, quando abbia la funzione di proteggere i loro interessi oppure qualora proceda all’attribuzione, a favore dei singoli, di diritti il cui contenuto possa essere sufficientemente identificato (sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17 , EU:T:2019:353 , punto 140 ; v., altresì, sentenza del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T‑868/16 , EU:T:2022:58 , punto 90 e giurisprudenza ivi citata). 160 Per quanto riguarda il secondo requisito, vale a dire la violazione sufficientemente qualificata, il criterio giudicato decisivo per determinare se una violazione sia sufficientemente qualificata è la violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punto 43 , e del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13 , EU:T:2015:756 , punto 67 ; v., altresì, in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’escompte/BCE, T‑749/15 , non pubblicata, EU:T:2017:21 , punto 69 ).

Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata [sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P , EU:C:2007:226 , punto 47 ].

Pertanto, un elemento determinante per dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata è la portata del margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/CEVA e Pfizer, C‑198/03 P , EU:C:2005:445 , punti 65 e 66 ). 161 Tuttavia, non esiste alcun nesso automatico tra la mancanza di potere discrezionale dell’istituzione interessata e la qualificazione dell’infrazione come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

Infatti, pur presentando un carattere determinante, la portata del potere discrezionale dell’istituzione interessata non costituisce un criterio esclusivo (sentenze del 3 marzo 2010, Artegodan/Commissione, T‑429/05 , EU:T:2010:60 , punti 59 e 60 , e del 16 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑637/18 , non pubblicata, EU:T:2020:626 , punti 84 e 85 ). 162 A tal riguardo, spetta al giudice dell’Unione prendere in considerazione la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata nonché l’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso (sentenze del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 42 , del 3 marzo 2010, Artegodan/Commissione, T‑429/05 , EU:T:2010:60 , punto 62 , e dell’8 dicembre 2021, Dyson e a./Commissione, T‑127/19 , non pubblicata, EU:T:2021:870 , punti 22 e 38 ). 163 Ne consegue che semplici errori di valutazione non possono essere di per sé sufficienti a qualificare una violazione come manifesta e grave (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2008, MyTravel/Commissione, T‑212/03 , EU:T:2008:315 , punto 85 ).

Soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consente il sorgere della responsabilità dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 43 ). 164 In via preliminare, per quanto riguarda la questione se il Tribunale sia in grado di qualificare d’ufficio un illecito come violazione sufficientemente qualificata di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre rilevare che la qualificazione giuridica dei fatti rientra nella competenza del giudice dell’Unione.

Dal momento che gli elementi di fatto e di diritto pertinenti risultano dal fascicolo e sono stati discussi in contraddittorio tra le parti, come è avvenuto nel caso di specie, il Tribunale può procedere esso stesso alla qualificazione di un illecito constatato come costituente una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, anche se il ricorrente non ha esplicitamente affrontato tale questione nel suo ricorso.

Una siffatta constatazione deriva, del resto, dalla giurisprudenza costante secondo la quale spetta alla parte che invoca la responsabilità extracontrattuale dell’Unione dimostrare l’esistenza di un illecito nonché fornire la prova, da un lato, di un nesso di causalità tra tale illecito e il danno causato e, dall’altro, dell’effettività di tale danno (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 62 , e del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio,

T‑692/15 RENV

, EU:T:2021:410 , punto 61 ).

Per contro, la qualificazione giuridica dell’illecito come sufficientemente qualificato non è subordinata alla produzione di elementi di prova da parte del ricorrente, il che conferma la giurisprudenza citata al precedente punto

162. 165 In primo luogo, per quanto riguarda la questione se l’errore manifesto di valutazione nonché la violazione dell’articolo 151 e dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, constatati nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, costituiscano violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre fare le seguenti constatazioni. 166 Da un lato, si può ritenere che le norme violate nel caso di specie siano preordinate a conferire diritti ai singoli in quanto hanno la funzione di tutelare i loro interessi (v. giurisprudenza citata al precedente punto 159). 167 Infatti, sia l’articolo 151 sia l’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018 disciplinano in modo preciso l’esercizio delle competenze dell’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici finanziati dal bilancio dell’Unione.

In tal modo, tali disposizioni mirano non solo a garantire la buona gestione dei fondi dell’Unione, ma anche a tutelare gli operatori economici che partecipano alle procedure di aggiudicazione garantendo loro che la loro offerta sia esaminata nel rispetto di norme oggettive e prevedibili.

Pertanto, tali disposizioni sono preordinate a conferire agli offerenti diritti procedurali di cui essi possono avvalersi dinanzi al giudice dell’Unione, cosicché la loro inosservanza può costituire la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. 168 L’errore manifesto di valutazione individuato nel caso di specie e relativo al mancato rigetto da parte di un’amministrazione aggiudicatrice di un’offerta non conforme alle specifiche tecniche deriva dalla stessa logica.

Infatti, una siffatta violazione delle norme che disciplinano la verifica della conformità delle offerte può ledere i diritti degli altri offerenti, i quali hanno il diritto di vedere valutate le offerte concorrenti unicamente se esse rispettano i requisiti obbligatori fissati dalle specifiche tecniche. 169 D’altro lato, gli illeciti constatati nell’ambito del secondo motivo devono essere qualificati come violazioni sufficientemente qualificate. 170 Sotto un primo profilo, il Tribunale considera che l’AED non poteva ignorare la chiara regola secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] doveva presentare, nella sua offerta, prove scritte del fatto che essa e il suo subappaltatore disponevano di contratti con gli operatori satellitari interessati per offrire i servizi descritti nei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che l’inosservanza di tale condizione comportava il rigetto dell’offerta a causa della sua non conformità.

Infatti, tale condizione era stata introdotta dalla stessa AED nelle specifiche tecniche. 171 Sotto un secondo profilo, dalla formulazione delle due richieste di chiarimenti inviate dal comitato delle offerte dell’AED alla [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che tale comitato riteneva che siffatte prove scritte non fossero state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli operatori satellitari elencati nelle due dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81, ad eccezione degli operatori A e B (v. supra , punti da 86 a 88).

Come dichiarato ai precedenti punti 82 e 90, il Tribunale fa propria l’analisi del comitato al riguardo e ne deduce che l’AED non aveva altra alternativa se non quella di respingere l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] in quanto non conforme e non poteva, in nessun caso, autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a integrarla dandole la possibilità di fornire le prove scritte mancanti dopo il deposito della sua offerta.

Si ritiene quindi che l’AED disponesse di un margine di discrezionalità nullo nel caso di specie.

Essa non poteva, inoltre, ignorare che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non era conforme. 172 Sotto un terzo profilo, come accennato al precedente punto 89, anche nell’ipotesi in cui i documenti giustificativi forniti dopo il deposito dell’offerta dovessero essere presi in considerazione, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, dopo il deposito della sua offerta, né copia delle parti pertinenti di contratti né attestazioni per la maggior parte degli operatori elencati nelle dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81 e che, anche in tale ipotesi, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata non conforme.

Orbene, a tal riguardo, l’AED non poteva neppure ignorare che le prove scritte richieste non erano state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 173 Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che il margine di discrezionalità dell’AED era nullo nel caso di specie, che la situazione da regolare non era complessa, che le norme violate non comportavano alcuna difficoltà di applicazione o di interpretazione e che le violazioni commesse nel caso di specie possono essere qualificate come inescusabili.

Inoltre, si può rilevare che le irregolarità constatate non sarebbero state commesse da un’amministrazione normalmente prudente e diligente (v. giurisprudenza citata ai precedenti punti 162 e 163). 174 Ne consegue che tale errore nonché la violazione dell’articolo 151 e dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, constatati nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, costituiscono violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 175 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se gli errori manifesti di valutazione relativi all’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e constatati nell’ambito dell’analisi del terzo motivo costituiscano violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre effettuare le seguenti constatazioni. 176 Come rilevato ai precedenti punti da 126 a 143, il Tribunale considera che, nella sua offerta, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente spiegato e dimostrato di poter proporre capacità UHF, né mediante il contratto [ riservato ] di cui al precedente punto 119, né mediante l’accordo commerciale concluso con [ riservato ] di cui al precedente punto 120, sebbene le specifiche tecniche richiedessero agli offerenti una descrizione precisa della loro capacità di fornire un accesso alle reti di comunicazione via satellite UHF, nonché delle condizioni di tale fornitura.

Si è quindi ritenuto che, attribuendo il punteggio massimo al requisito facoltativo O‑007, ossia 2 punti su 2, l’AED abbia commesso due errori manifesti di valutazione. 177 Il Tribunale constata, a tal riguardo, [ riservato ] che impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di menzionare tale contratto nella sua offerta (v. supra , punto 130), il che avrebbe dovuto comportare una maggiore vigilanza da parte dell’AED per quanto riguarda le prove fornite nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il contenuto della richiesta di chiarimenti indica chiaramente che l’AED non era soddisfatta del grado di precisione delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua offerta riguardo all’accordo commerciale con [ riservato ] (v. supra , punto 139).

Pertanto, l’AED non poteva ignorare che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] presentava un certo numero di carenze che non le consentivano di ottenere il punteggio massimo per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 178 Da un lato, analogamente a quanto enunciato al precedente punto 166, la mancata considerazione da parte dell’AED dell’obbligo degli offerenti di descrivere in dettaglio le condizioni di accesso alle capacità UHF proposte può ledere i diritti degli altri offerenti, i quali hanno il diritto di vedere le offerte concorrenti correttamente valutate secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche. 179 D’altro lato il Tribunale ritiene quindi che l’AED abbia violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale.

Il Tribunale considera, infatti, che l’AED aveva un margine di discrezionalità limitato nel caso di specie, che la situazione da regolare non era complessa, che le norme violate non comportavano alcuna difficoltà di applicazione o di interpretazione e che le violazioni commesse nel caso di specie possono essere qualificate come inescusabili.

Inoltre, si può rilevare che le irregolarità constatate non sarebbero state commesse da un’amministrazione normalmente prudente e diligente (v. supra , punto 173). 180 Di conseguenza, il Tribunale considera in tal modo che le irregolarità constatate nell’ambito dell’analisi del terzo motivo costituiscono violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. b) Sui danni lamentati e sul nesso di causalità tra le violazioni sufficientemente qualificate constatate e detti danni 181 Poiché il Tribunale ha constatato l’esistenza di varie violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre stabilire se i danni lamentati dalle ricorrenti siano reali e certi e se, eventualmente, esista un nesso causale diretto tra le violazioni constatate e detti danni. 182 Le ricorrenti ritengono di aver subito danni articolati in due voci distinte, costituite, la prima, dalla perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi e, la seconda, dagli oneri e dalle spese riguardanti la partecipazione alla gara d’appalto. 1) Sulla prima voce di danno costituita dalla perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi 183 Le ricorrenti ritengono di dover essere risarcite individualmente per la perdita dell’opportunità di vedersi aggiudicare l’appalto di cui trattasi.

Esse affermano che, dal momento che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinta a causa della sua non conformità o che essa, quanto meno, doveva essere classificata al secondo posto, l’appalto di cui trattasi doveva essere aggiudicato al consorzio.

Esse sostengono, inoltre, che è improbabile che, se così fosse stato, l’AED avrebbe deciso di rinunciare ad aggiudicare l’appalto di cui trattasi. 184 Nella replica, le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto afferma l’AED, la giurisprudenza non considera che il risarcimento a titolo della perdita di opportunità implichi la dimostrazione che «senza alcun dubbio» l’appalto sarebbe stato ottenuto, ma che il candidato irregolarmente escluso disponeva di un’opportunità «reale e non ipotetica» di vedersi aggiudicare l’appalto. 185 L’AED contesta tale argomento e afferma che le ricorrenti non dimostrano che esse avrebbero «senza alcun dubbio» vinto l’appalto controverso in assenza degli asseriti illeciti da esse dedotti. 186 A tal riguardo, l’AED rileva che la percentuale di opportunità per le ricorrenti di vedersi aggiudicare l’appalto di cui trattasi era quasi nulla in quanto, in forza dell’articolo 171, primo comma, del regolamento finanziario del 2018, essa poteva, fino al momento della firma del contratto, annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto, senza che il consorzio avesse diritto ad alcun risarcimento. 187 Inoltre, l’AED fa valere che, in forza dell’accordo quadro, essa non aveva alcun obbligo di acquistare i servizi proposti dall’offerente aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi. 188 In tali circostanze, l’AED afferma che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento illecito e il preteso danno da esse subito. 189 In via preliminare, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, per determinare il carattere reale della perdita di opportunità, occorre esaminare se sia stato sufficientemente dimostrato che il ricorrente sia stato privato di una seria opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi.

L’esistenza di una seria opportunità non dipende dal grado di probabilità che tale opportunità si sarebbe realizzata, poiché quest’ultimo elemento è preso in considerazione successivamente, se tale esistenza è riconosciuta, per determinare l’entità del danno materiale subito e del suo risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21 , EU:T:2022:808 , punti 86 e 87 ).

Ciò premesso, se è provato che l’opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi non esisteva, non potrebbe sussistere alcun danno. 190 Come risulta dai precedenti punti 174 e 180, il Tribunale considera che l’AED, durante la gara d’appalto, ha commesso varie violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli.

Orbene, siffatte violazioni hanno essenzialmente viziato detta procedura e compromesso l’opportunità delle ricorrenti, la cui offerta è stata classificata al secondo posto, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 191 In tali circostanze, il danno lamentato a titolo della perdita di un’opportunità va considerato, nel caso di specie, come reale e certo, in quanto è dimostrato che le ricorrenti, come offerente escluso, hanno perso definitivamente l’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e che tale opportunità era «seria». 192 Inoltre, il Tribunale constata che, nei suoi argomenti sintetizzati al precedente punto 186, l’AED equipara erroneamente i danni derivanti dal lucro cessante a quelli derivanti dalla perdita di un’opportunità.

Tuttavia, queste due categorie di danni non sono equivalenti.

Infatti, il lucro cessante determina il risarcimento della perdita dell’appalto stesso, mentre la perdita di un’opportunità comporta il risarcimento della perdita dell’opportunità di concludere il suddetto contratto di appalto (v. sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punto 188 e giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere l’esistenza di una perdita di opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi, la quale può essere qualificata come seria.

Gli argomenti dell’AED devono essere quindi respinti. 193 Inoltre, la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice non ha mai l’obbligo di aggiudicare un appalto pubblico non osta alla constatazione della perdita di un’opportunità nel caso di specie.

Infatti, anche se tale circostanza può incidere sulla certezza di un offerente di vedersi aggiudicare l’appalto e, pertanto, avere un impatto sulla portata del relativo danno, essa non può escludere qualsivoglia probabilità di ottenere l’aggiudicazione di detto appalto e quindi rimettere in discussione l’esistenza di una perdita di opportunità.

In ogni caso, se è vero che, fino al momento della firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice può sempre rinunciare all’appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dello stesso, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento, tuttavia tali ipotesi di rinuncia all’appalto o di annullamento della procedura non si sono appunto concretizzate e, a causa delle violazioni sufficientemente qualificate constatate, le ricorrenti hanno perso un’occasione di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punto 189 e giurisprudenza ivi citata). 194 Per le stesse ragioni, è irrilevante che, in forza dell’accordo quadro, l’AED non avesse alcun obbligo di acquisto nel caso di specie.

Infatti, tale caratteristica dell’accordo quadro non ha alcuna incidenza sul fatto che le ricorrenti hanno perso un’opportunità di vedersi aggiudicare l’appalto, dato che l’aggiudicazione dell’appalto avviene prima dell’esecuzione di detto accordo quadro.

Per contro, tale caratteristica dell’accordo quadro dovrà essere presa in considerazione per determinare l’entità del danno. 195 Infine, il Tribunale constata che il danno deriva direttamente e immediatamente dalle violazioni sufficientemente qualificate che sono state constatate.

Infatti, la condizione relativa all’esistenza di un siffatto nesso di causalità va valutata alla luce del danno lamentato.

Orbene, è certo che, astenendosi in particolare dal respingere l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] in quanto non conforme, l’AED ha viziato la procedura di gara e, di conseguenza, ha direttamente pregiudicato le possibilità delle ricorrenti di vedersi aggiudicare l’appalto. 196 Poiché da quanto precede risulta che l’AED ha commesso le violazioni sufficientemente qualificate constatate e che le ricorrenti hanno dimostrato di aver subito un danno a titolo della perdita di un’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, in quanto detto danno presenta un carattere reale e certo e deriva direttamente da dette violazioni, si deve concludere che sussistono le condizioni per risarcire queste ultime a titolo della perdita di un’opportunità. 2) Sulla seconda voce di danno costituito dagli oneri e dalle spese riguardanti la partecipazione alla gara d’appalto 197 Le ricorrenti affermano che, a causa dell’illegittimità della procedura di gara, esse devono essere risarcite a titolo degli oneri e delle spese sostenuti per la loro partecipazione alla gara d’appalto. 198 A tal riguardo, esse ritengono che la clausola di non rimborso delle spese di candidatura prevista al punto 2.10 del capitolato d’oneri non possa essere applicata dato che le violazioni che inficiano la procedura hanno impedito al consorzio di ottenere l’appalto. 199 Le ricorrenti affermano che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] and Space, la preparazione dell’offerta depositata dal consorzio ha comportato gli oneri e le spese seguenti, vale a dire EUR 5635, a titolo di spese di comunicazione, EUR 33, a titolo di spese di catering, EUR 409575, a titolo di spese di personale, EUR 1037, a titolo di spese di vitto, EUR 1788, a titolo di spese di traduzione e EUR 165, a titolo di spese di trasporto, ossia un importo totale di EUR 418234.

Le ricorrenti hanno inoltre fornito una tabella Excel contenente un elenco di tali oneri e spese. 200 Parimenti, le ricorrenti fanno valere che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], la preparazione dell’offerta depositata dal consorzio ha comportato gli oneri e le spese seguenti, vale a dire EUR 33750, a titolo di spese di personale, EUR 1100, a titolo di spese di trasporto, ossia un importo totale di EUR 34850.

Le ricorrenti hanno inoltre fornito un’attestazione redatta dal direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] che menziona tali spese e oneri. 201 L’AED contesta tale argomento. 202 Va ricordato che incombe al ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare l’esistenza e l’entità del suo danno (sentenza del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione, 26/74 , EU:C:1976:69 , punti da 22 a 24 , e ordinanza del 7 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio, T‑167/02 , non pubblicata, EU:T:2006:193 , punto 29 ). 203 Il Tribunale constata, a tal riguardo, che le ricorrenti si sono limitate, da un lato, a descrivere le spese di comunicazione, di catering, di vitto, di traduzione e di trasporto nonché i costi per il personale che sono stati sostenuti e, dall’altro, a fornire, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] and Space, una tabella Excel delle spese sostenute e, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], un’attestazione del suo direttore generale che menziona le spese sostenute, senza tuttavia fornire documenti giustificativi contabili e finanziari delle spese e degli oneri sostenuti, come le fatture. 204 Alla luce, in particolare, della giurisprudenza citata al precedente punto 83, si deve quindi ritenere che le ricorrenti non abbiano dimostrato l’importo delle spese e degli oneri asseriti e che la domanda di risarcimento, nella parte in cui riguarda il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti, debba essere quindi respinta.

2. Sull’importo del risarcimento dovuto a ciascuna ricorrente a titolo della perdita di opportunità 205 Le ricorrenti affermano che, per calcolare il risarcimento dovuto a ciascuna di esse a titolo della perdita di opportunità, occorre prendere in considerazione l’importo totale dell’appalto di cui trattasi, stimato in EUR 250 milioni, e moltiplicarlo per un tasso di ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA], stimato, sulla base delle fatture emesse per l’esecuzione del precedente appalto, all’89,4% per la [OSCURATO:PERSONA] and Space e al 10,6% per la [OSCURATO:SOCIETA].

Occorrerebbe poi moltiplicare gli importi fatturati da ciascuna delle due ricorrenti per i tassi di margine netto realizzati da ciascuna di esse, per l’esecuzione del precedente appalto, vale a dire il 10%, e moltiplicare gli importi per ciascuna delle due ricorrenti per un tasso di probabilità di aggiudicazione dell’appalto, stimato al 95%.

Le ricorrenti ritengono, su tale base, che l’importo del risarcimento possa essere stimato in EUR 21232500 per la [OSCURATO:PERSONA] and Space e in EUR 2517500 per la [OSCURATO:SOCIETA]. 206 Le ricorrenti forniscono, nel ricorso, un elenco delle fatture emesse per il precedente appalto, al fine di provare il criterio di ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA], nonché attestazioni del direttore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] and Space e del direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di giustificare tale tasso di ripartizione e i tassi di margine netto realizzati in occasione del precedente appalto. 207 Nella replica le ricorrenti forniscono, inoltre, fatture emesse tra l’ottobre 2021 e il marzo 2024 al fine di confermare la ripartizione dei compiti tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito del precedente appalto, nonché un estratto della relazione finanziaria 2023 del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in cui si dichiara che il tasso di margine lordo per il gruppo ammontava al 15,3%, ossia un tasso più elevato rispetto a quello indicato al precedente punto

205. Inoltre, le ricorrenti forniscono un addendum all’accordo quadro corrispondente al precedente appalto che dimostra, a loro avviso, che il massimale dell’appalto precedente era stato raggiunto, nonché una comunicazione dell’AED vertente su una previsione di aumento dei tassi di crescita degli ordinativi che giustificherebbe il massimale di EUR 250 milioni del nuovo accordo quadro. 208 L’AED contesta tali argomenti. 209 Essa afferma che i documenti forniti dalle ricorrenti non consentono di dimostrare l’importo dei diversi parametri presi in considerazione da queste ultime nel calcolo del risarcimento. 210 Pertanto, per quanto riguarda l’importo delle fatture emesse da ciascuna delle ricorrenti nell’ambito del precedente appalto, l’AED sostiene che queste ultime non hanno fornito le suddette fatture nell’ambito del ricorso e che, in ogni caso, tali fatture sono irrilevanti ai fini del presente appalto. 211 Inoltre, secondo l’AED, le attestazioni indicate al precedente punto 206 non consentono di dimostrare né che debba essere applicato un tasso di margine netto del 10% all’importo massimo del valore dell’appalto di cui trattasi, né che debba essere applicato un tasso di probabilità di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi del 95%.

Su quest’ultimo punto, l’AED sostiene che tale tasso dovrebbe essere prossimo allo 0%. 212 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che la compensazione per la perdita di un’opportunità deve essere determinata in base a tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie.

Su tale punto, occorre precisare che il Tribunale dispone di un margine di discrezionalità, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, quanto al metodo da adottare per effettuare una siffatta determinazione (v. sentenza del 12 febbraio 2019, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , non pubblicata, EU:T:2019:84 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 213 Nel caso di specie, il Tribunale considera che, al fine di determinare l’importo del risarcimento a titolo della perdita di opportunità per ciascuna delle due ricorrenti, occorre calcolare, anzitutto, il margine netto che ciascuna ricorrente avrebbe potuto realizzare se il consorzio avesse ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto.

A tal fine, occorre moltiplicare una stima dell’importo degli acquisti che l’AED avrebbe effettuato presso il consorzio, se quest’ultimo avesse ottenuto l’appalto di cui trattasi, per una stima della quota di tali acquisti per ciascuna ricorrente e per una stima del tasso di margine netto per ciascuna ricorrente.

Infine, occorre moltiplicare tale importo per una stima del tasso di probabilità, per le ricorrenti, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punto 220 ). 214 In primo luogo, per quanto riguarda la stima dell’importo degli acquisti effettuati dall’AED mediante l’accordo quadro, il Tribunale considera che non è pertinente prendere in considerazione l’importo menzionato dalle ricorrenti, vale a dire EUR 250 milioni.

Infatti, l’AED non ha alcun obbligo di acquisto mediante l’accordo quadro e non è quindi certo che il massimale degli acquisti che possono essere effettuati mediante l’accordo quadro sarebbe stato raggiunto se le ricorrenti avessero ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

In particolare, la circostanza, sottolineata dalle ricorrenti, che ciò sia avvenuto per quanto riguarda il precedente appalto non contraddice tale constatazione, poiché l’appalto di cui trattasi è indipendente dall’appalto precedente.

Infine, la comunicazione dell’AED, fornita dalle ricorrenti, vertente sulla previsione di aumento dei tassi di crescita degli ordinativi non dimostra che il massimale dell’accordo quadro sarebbe stato raggiunto. 215 A seguito della misura istruttoria del 6 novembre 2025, l’AED ha fornito al Tribunale l’importo totale fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi fino al 7 novembre 2025 incluso.

Tale importo, che ha carattere di riservatezza, è stato successivamente comunicato ai rappresentanti delle ricorrenti che hanno presentato osservazioni al riguardo, conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Il Tribunale considera che si può tenere conto di tale importo al fine di stimare quello che le ricorrenti avrebbero fatturato all’AED per tutto il periodo di esecuzione dell’accordo quadro, se l’appalto di cui trattasi fosse stato loro aggiudicato. 216 Inoltre, occorre prendere in considerazione il fatto che, come sottolineato dalle ricorrenti senza essere contraddette dall’AED, l’importo degli acquisti effettuati da quest’ultima nell’ambito del precedente appalto aveva raggiunto il massimale di EUR 77,5 milioni. 217 Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie, si procederà ad un’equa valutazione dell’importo che le ricorrenti avrebbero fatturato all’AED per tutto il periodo di esecuzione dell’accordo quadro, se l’appalto di cui trattasi fosse stato loro aggiudicato, fissandolo in EUR 65 milioni. 218 In secondo luogo, per quanto riguarda la ripartizione delle fatture tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA], occorre rilevare che le ricorrenti hanno fornito, in allegato al ricorso, un elenco delle fatture emesse nei confronti dell’AED nell’ambito del precedente appalto nonché delle attestazioni del direttore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] and Space e del direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di giustificare il criterio di ripartizione.

Inoltre, in allegato alla replica, le ricorrenti hanno fornito le fatture emesse tra l’ottobre 2021 e il marzo 2024 nell’ambito dell’esecuzione del precedente appalto. 219 L’AED ha dichiarato, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 27 ottobre 2025, di non essere in grado di pronunciarsi sull’esattezza della stima effettuata dalle ricorrenti e di non aver quindi contraddetto tale stima, sebbene fosse destinataria di dette fatture. 220 Il Tribunale considera, a tal riguardo, che, tenuto conto della difficoltà di stimare l’esatta ripartizione delle fatture emesse dalle ricorrenti nell’ipotesi in cui queste ultime avessero ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, e tenuto conto di tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie, si procederà a un’equa valutazione di tale ripartizione fissandola all’89,4% per la [OSCURATO:PERSONA] and Space e al 10,6% per la [OSCURATO:SOCIETA]. 221 In terzo luogo, per quanto riguarda il tasso di margine netto per ciascuna delle due ricorrenti, queste ultime hanno fornito, in allegato al ricorso, attestazioni provenienti rispettivamente dal direttore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] and Space e dal direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] e, in allegato alla replica, un estratto della relazione finanziaria 2023 del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in cui si dichiara che il tasso di margine lordo per il gruppo ammontava al 15,3%. 222 Il Tribunale considera tuttavia che tali documenti non sono in grado di dimostrare che il tasso di margine netto era pari al 10% per ciascuna delle due ricorrenti, per quanto riguarda il precedente appalto.

Infatti, in ciascuna delle due attestazioni, si afferma che «l’obiettivo di redditività su tale progetto era fissato al 10%».

Orbene, poiché nel caso di specie si tratta di un «obiettivo di redditività», tale elemento non consente di stabilire che sia stato effettivamente raggiunto un tasso di margine netto del 10%.

Inoltre, sebbene ciascuna delle due attestazioni sia accompagnata da tre relazioni redatte dai revisori dei conti per gli anni 2020, 2021 e 2022, le ricorrenti non spiegano in che misura tali relazioni confermerebbero un tasso di margine netto del 10% per quanto riguarda il precedente appalto.

Inoltre, non è certo che i tassi di margine netto osservati per quanto riguarda il precedente appalto siano stati identici a quelli osservati relativamente al presente accordo quadro, nell’ipotesi in cui le ricorrenti avessero ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

Infine, il tasso di margine indicato nella relazione finanziaria 2023 del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non è un tasso di margine netto, bensì un tasso di margine lordo, e non è dimostrato che un tasso di margine osservabile a livello dell’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile anche all’appalto di cui trattasi. 223 Alla luce di quanto precede, data la difficoltà di stimare gli importi di tale indicatore per ciascuna delle due ricorrenti e tenuto conto di tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie, si procederà a un’equa valutazione di detti importi fissando al 7% il tasso di margine netto per ciascuna delle due ricorrenti. 224 In quarto luogo, per quanto riguarda il tasso di probabilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, esso è stato stimato al 95% dalle ricorrenti (v. supra , punto 205).

Il Tribunale fa propria tale valutazione.

Infatti, se l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata respinta in quanto non conforme, il consorzio avrebbe probabilmente ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto dato che solo due offerenti avevano partecipato alla gara d’appalto e l’offerta del consorzio era stata giudicata conforme alle specifiche tecniche. 225 Da tutto quanto precede risulta che l’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] and Space a titolo della perdita di un’opportunità corrisponde al prodotto tra la stima degli acquisti effettuati dall’AED mediante l’accordo quadro, vale a dire EUR 65 milioni, e la stima della quota di tali acquisti che avrebbe effettuato la [OSCURATO:PERSONA] and Space, ossia l’89,4%, la stima del tasso di margine netto che avrebbe realizzato la [OSCURATO:PERSONA] and Space, ossia il 7%, e il tasso di probabilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, ossia il 95%.

L’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] and Space a titolo della perdita di un’opportunità ammonta quindi a EUR 3864315. 226 Analogamente, l’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo della perdita di un’opportunità corrisponde al prodotto tra la stima degli acquisti effettuati dall’AED mediante l’accordo quadro, vale a dire EUR 65 milioni, e la stima della quota di tali acquisti che avrebbe effettuato la [OSCURATO:SOCIETA], ossia il 10,6%, la stima del tasso di margine netto che avrebbe realizzato la [OSCURATO:SOCIETA], ossia il 7%, e il tasso di probabilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, ossia il 95%.

L’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo della perdita di un’opportunità ammonta quindi a EUR 458185.

3. Sugli interessi moratori e capitalizzati 227 Le ricorrenti affermano che il risarcimento che dovrà essere versato dall’AED a ciascuna di esse dovrà essere maggiorato degli interessi moratori e capitalizzati. 228 Nella replica le ricorrenti aggiungono che è sufficiente che si menzioni nella domanda di risarcimento che il risarcimento sia maggiorato degli interessi moratori e capitalizzati per beneficiarne e che il tasso applicato sia quello fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti. 229 L’AED contesta tale argomento. 230 Secondo l’AED, le ricorrenti non dimostrano, nel ricorso, che il risarcimento dei danni che esse richiedono debba essere maggiorato di interessi moratori.

Inoltre, l’AED osserva che le ricorrenti non ne precisano né il tasso né le modalità concrete di applicazione. 231 Per di più, l’AED afferma che le ricorrenti non hanno neppure dimostrato per quale motivo né su quale base giuridica tali interessi, ammesso che siano dovuti, dovrebbero essere capitalizzati. 232 Di conseguenza, l’AED ritiene che la domanda delle ricorrenti relativa al riconoscimento di interessi moratori capitalizzati debba essere integralmente respinta. 233 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo di versare interessi moratori mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore ad adempiere, quanto prima, l’obbligo di pagare tale credito.

Un siffatto obbligo può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare, o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi (v. sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 234 L’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sorge dalla data della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo in questione, maggiorato di due punti (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punti 222 e 223 e giurisprudenza ivi citata). 235 Di conseguenza, il risarcimento previsto a titolo della perdita di un’opportunità deve essere maggiorato di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, il cui tasso è quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. 236 Tuttavia, il Tribunale considera che nessuna particolare circostanza della presente fattispecie giustifica la capitalizzazione degli interessi moratori dovuti alle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK [OSCURATO:PERSONA], C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , punto 54 ), circostanze che peraltro non sono state menzionate dalle ricorrenti nel loro ricorso.

4. Conclusione 237 Da quanto precede risulta che l’importo totale del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] and Space ammonta a EUR 3864315 e che l’importo totale del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA] ammonta a EUR 458185. 238 Peraltro, conformemente ai precedenti punti 235 e 236, tale risarcimento deve essere maggiorato di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, il cui tasso è quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, senza capitalizzazione.

IV. Sulle spese 239 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

L’AED, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda delle ricorrenti.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), dichiara e statuisce: 1) La decisione dell’Agenzia europea per la difesa (AED), del 12 dicembre 2023, che respinge l’offerta del gruppo costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], presentata nell’ambito della gara d’appalto 23.ISE.JP.001 intitolata «Fornitura di apparecchiature per le bande di comunicazione satellitare C, Ku, (civ)Ka, L, UHF, (mil)Ka e X e servizi connessi» e che aggiudica tale appalto alla [OSCURATO:SOCIETA], e la decisione dell’AED, del 23 gennaio 2024, con la quale quest’ultima ha segnatamente confermato al gruppo il risultato della procedura di gara e ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] and Space e della [OSCURATO:SOCIETA] diretta ad ottenere la comunicazione di taluni punteggi ottenuti in sede di valutazione delle offerte, sono annullate. 2) L’Unione europea, rappresentata dall’AED, è tenuta a risarcire il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] and Space e dalla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo della perdita dell’opportunità, per il consorzio formato da queste due società, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui al punto 1 del dispositivo. 3) L’importo del risarcimento dovuto dall’Unione, rappresentata dall’AED, alla [OSCURATO:PERSONA] and Space è fissato in EUR 3864315, oltre agli interessi moratori a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. 4) L’importo del risarcimento dovuto dall’Unione, rappresentata dall’AED, alla [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 458185, oltre agli interessi moratori a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. 5) Il ricorso è respinto per il resto. 6) L’AED è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 1 o luglio 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( i ) «I nomi dei rappresentanti delle parti nel presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla pubblicazione ufficiale». ( 1 ) Dati riservati omessi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0105 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici) 1 o luglio 2026 ( *1 ) ( i ) «Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Fornitura di servizi di comunicazione via satellite, di apparecchiature e servizi connessi – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Obbligo di esame delle offerte conforme ai criteri stabiliti nei documenti di gara – Errore manifesto di valutazione – Parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale – Perdita di un’opportunità – Risarcimento» Nella causa T‑105/24, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] , con sede a Tolosa (Francia), [OSCURATO:SOCIETA] , con sede a Choisy‑le‑Roi (Francia), rappresentate da M. Lordonnois e Q. Lejeune, avvocati, ricorrenti, contro Agenzia europea per la difesa (AED) , rappresentata da G. Serra e E. Robert, in qualità di agenti, assistiti da P. de Bandt, Z. [OSCURATO:PERSONA] e M.‑R. Gherghinaru, avvocati, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), composto, in sede di deliberazione, da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA], C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliera: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – le misure di organizzazione del procedimento del 16 ottobre 2024 e le risposte dell’AED e delle ricorrenti depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 31 ottobre 2024 e il 4 novembre 2024, – il mezzo istruttorio del 16 dicembre 2024 e la risposta dell’AED del 7 gennaio 2025, – le misure di organizzazione del procedimento del 31 marzo 2025 e le risposte delle ricorrenti e dell’AED depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 aprile 2025 e il 25 aprile 2025, – il mezzo istruttorio del 21 maggio 2025 e la risposta dell’AED del 23 maggio 2025, – le osservazioni scritte delle ricorrenti e dei loro rappresentanti e quelle dell’AED depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 giugno 2025 e il 15 luglio 2025, – le misure di organizzazione del procedimento del 24 ottobre 2025 e le risposte delle ricorrenti e dell’AED depositate presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2025, – il mezzo istruttorio del 6 novembre 2025 e la risposta dell’AED del 21 novembre 2025, – le osservazioni scritte dei rappresentanti delle ricorrenti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2026, in seguito all’udienza del 3 settembre 2025, che si è tenuta in parte a porte chiuse, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il loro ricorso, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], chiedono, in base all’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la difesa (AED), del 12 dicembre 2023, che respinge l’offerta del consorzio da esse congiuntamente costituito (in prosieguo: il «consorzio»), presentata nell’ambito della gara d’appalto 23.ISE.JP.001 intitolata «Fornitura di apparecchiature per le bande di comunicazione satellitare C, Ku, (civ)Ka, L, UHF, (mil)Ka e X e servizi connessi» (in prosieguo: l’«appalto di cui trattasi») e che aggiudica detto appalto alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «decisione del 12 dicembre 2023»). Esse chiedono, inoltre, l’annullamento della lettera dell’AED del 23 gennaio 2024 con la quale quest’ultima ha confermato loro, in particolare, l’esito della procedura di gara (in prosieguo: la «lettera del 23 gennaio 2024») nonché l’annullamento della decisione dell’AED del 24 gennaio 2024 di firmare il contratto d’appalto cui trattasi con la [OSCURATO:PERSONA]. In base all’articolo 268 TFUE, le ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa di tali atti. I. Fatti 2 Con bando di gara del 25 marzo 2023, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2023/S 104‑326179), in applicazione di un accordo di fornitura congiunto concluso tra l’AED e un certo numero di Stati membri e di istituzioni dell’Unione europea, l’AED ha indetto una gara d’appalto aperta relativa all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 3 L’appalto di cui trattasi assumeva la forma di un accordo quadro (in prosieguo: l’«accordo quadro») della durata massima di 48 mesi, consistente nel fornire agli Stati membri e agli organismi parti dell’accordo di fornitura congiunto servizi di comunicazione via satellite, apparecchiature e diversi servizi connessi. 4 L’insieme delle norme che gli offerenti dovevano osservare erano contenute nel capitolato d’oneri dell’appalto e i requisiti da soddisfare per i servizi richiesti erano descritti nelle specifiche tecniche di detto appalto (in prosieguo: le «specifiche tecniche»). 5 Conformemente al punto 2.14.4.5 del capitolato d’oneri relativo alla valutazione finale, l’appalto di cui trattasi doveva essere aggiudicato all’offerente la cui offerta risultava la più vantaggiosa sul piano economico in base a due criteri di valutazione, uno tecnico e uno finanziario. Ciascuno di questi due criteri era costituito da sottocriteri, che, talvolta, erano costituiti essi stessi da diversi sottocriteri. 6 Il 4 dicembre 2023 il comitato incaricato della valutazione delle offerte ha presentato la sua relazione di valutazione sulle due offerte ricevute per l’appalto di cui trattasi, vale a dire quella depositata dal consorzio e quella depositata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7 Il 12 dicembre 2023, in base alla raccomandazione di aggiudicazione formulata nella conclusione della relazione di valutazione, l’AED ha adottato la decisione del 12 dicembre 2023. 8 Il 13 dicembre 2023 l’AED ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] and Space, in qualità di capofila del consorzio, la decisione del 12 dicembre 2023. In allegato a tale decisione figurava un estratto della relazione di valutazione. 9 A partire da tale data è iniziato a decorrere un termine sospensivo della firma del contratto d’appalto di cui trattasi (standstill) che concedeva agli offerenti dieci giorni per presentare all’AED commenti, osservazioni o richieste di revisione o di rettifica della valutazione. 10 Il 21 e il 22 dicembre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] and Space, a nome del consorzio, ha formulato diverse osservazioni in merito all’esito della procedura di selezione e alla presunta non conformità dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. 11 L’8 gennaio 2024 l’AED ha comunicato contemporaneamente al consorzio e alla [OSCURATO:PERSONA] la sua decisione di sospendere la firma dell’accordo quadro con quest’ultima al fine di esaminare le osservazioni formulate dal consorzio. 12 Il 12 gennaio 2024 l’AED ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di quesiti relativi a taluni punti della sua offerta, ai quali quest’ultima ha risposto il 16 gennaio 2024. 13 Il 16 gennaio 2024 le ricorrenti hanno chiesto all’AED di fornire loro i punteggi ottenuti da ciascun offerente relativamente ai sottocriteri finanziari e alle sottoparti di tali sottocriteri finanziari. 14 Con lettera del 23 gennaio 2024 l’AED ha comunicato alle ricorrenti di aver revocato la sospensione della firma del contratto d’appalto di cui trattasi, ha confermato loro l’esito della procedura di gara e ha risposto a talune delle loro osservazioni e domande (v. supra , punti 10 e 13). In particolare, l’AED ha dichiarato di respingere la richiesta indicata al precedente punto 13. 15 Con atto del 24 gennaio 2024 (in prosieguo: la «decisione del 24 gennaio 2024») è stata approvata la firma dell’accordo quadro tra l’AED e la [OSCURATO:PERSONA]. 16 Con avviso del 29 gennaio 2024 (in prosieguo: l’«avviso di aggiudicazione»), l’AED ha reso pubblica l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA]. II. Conclusioni delle parti 17 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione del 12 dicembre 2023; – annullare la lettera del 23 gennaio 2024; – annullare la decisione del 24 gennaio 2024; – condannare l’AED a risarcire, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] and Space per un importo pari a EUR 21650734 e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA] per un importo pari a EUR 2552350 corrispondente al danno subito a causa degli atti impugnati, importi maggiorati degli interessi di mora e capitalizzati; – condannare l’AED alle spese. 18 L’AED chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. III. In diritto A. Sulle domande di annullamento 1. Sulla ricevibilità delle domande di annullamento 19 Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, l’AED afferma che le domande di annullamento della lettera del 23 gennaio 2024 e della decisione del 24 gennaio 2024 nonché la domanda di annullamento dell’avviso di aggiudicazione che le ricorrenti avrebbero presentato devono essere respinte in quanto irricevibili. a) Sull’eccezione di irricevibilità diretta contro la domanda di annullamento della lettera del 23 gennaio 2024 20 L’AED sostiene che la lettera del 23 gennaio 2024 non produce effetti distinti da quelli risultanti dalla decisione del 12 dicembre 2023 in quanto si limita a confermare, dopo aver analizzato le osservazioni formulate dal consorzio, i risultati della valutazione quali figurano nella decisione del 12 dicembre 2023, costituendo quindi un atto meramente confermativo della decisione del 12 dicembre 2023 e pertanto non impugnabile. 21 Le ricorrenti replicano che la domanda di annullamento della lettera del 23 gennaio 2024 è ricevibile. 22 Il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione che non sia stata contestata e sia quindi divenuta definitiva, è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Securitec/Commissione, T‑661/18 , EU:T:2020:319 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 23 Prima di esaminare la questione se la lettera del 23 gennaio 2024 contenga un atto meramente confermativo della decisione del 12 dicembre 2023, occorre verificare se quest’ultima decisione fosse divenuta definitiva nei confronti delle ricorrenti al momento della proposizione del presente ricorso (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Securitec/Commissione, T‑661/18 , EU:T:2020:319 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 24 Infatti, nel caso in cui la decisione confermata non sia divenuta definitiva al momento della proposizione del ricorso di annullamento, l’interessato può impugnare o la decisione confermata o la decisione confermativa oppure entrambe le decisioni (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Securitec/Commissione, T‑661/18 , EU:T:2020:319 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 25 A tal riguardo, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza. Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, tale termine è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. 26 Nel caso di specie, il ricorso di annullamento è stato proposto il 21 febbraio 2024, ossia in una data in cui il termine di ricorso avverso la decisione del 12 dicembre 2023, notificata alle ricorrenti il 13 dicembre 2023, era ancora in corso, fatto non contestato dall’AED. 27 In applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, le ricorrenti hanno quindi potuto validamente dirigere il loro ricorso non solo contro la decisione del 12 dicembre 2023, ma anche contro la decisione confermativa di tale decisione contenuta nella lettera del 23 gennaio 2024. 28 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AED deve essere respinta. b) Sull’eccezione di irricevibilità diretta contro la domanda di annullamento della decisione del 24 gennaio 2024 29 L’AED ritiene che le ricorrenti non possano contestare la legittimità della decisione del 24 gennaio 2024, in quanto quest’ultima costituirebbe un atto meramente esecutivo della decisione del 12 dicembre 2023 e non sarebbe quindi un atto impugnabile. 30 Le ricorrenti contestano tale argomento. Esse sostengono, a tal riguardo, che, poiché all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi doveva ancora seguire la firma effettiva del relativo contratto con la [OSCURATO:PERSONA], la decisione del 24 gennaio 2024 ha prodotto effetti giuridici distinti dalla decisione del 12 dicembre 2023 e dalla lettera del 23 gennaio 2024 e ha avuto come effetto la sicura esecuzione dell’appalto, causando loro in tal modo un danno diretto e certo. In ogni caso, le ricorrenti affermano che, se si dovesse ritenere che la decisione del 24 gennaio 2024 fosse confermativa della decisione del 12 dicembre 2023, si dovrebbe allora constatare che, poiché quest’ultima decisione non era ancora divenuta definitiva al momento del deposito del ricorso, esse erano parimenti legittimate a contestare la decisione del 24 gennaio 2024. 31 In merito alla questione se la decisione del 24 gennaio 2024 costituisca un atto impugnabile, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione controlla solo la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici obbligatori nei confronti di terzi. 32 Secondo costante giurisprudenza, le conclusioni dirette all’annullamento, nell’ambito dell’articolo 263 TFUE, di atti adottati dalle istituzioni in un contesto puramente contrattuale, dal quale sono inscindibili, sono irricevibili (v. sentenza del 21 febbraio 2024, Inivos e Inivos/Commissione, T‑38/21 , EU:T:2024:100 , punto 82 e giurisprudenza ivi citata). 33 Nel caso di specie, è sufficiente constatare, da un lato, che la firma dell’accordo quadro con la [OSCURATO:PERSONA] è, per definizione, inerente all’iter contrattuale, senza che possa essere, al riguardo, individuata, nel caso di specie, una decisione scindibile da detto processo e, dall’altro, che detto accordo quadro produce ed esaurisce tutti i suoi effetti nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti del contratto, rispetto alle quali le ricorrenti sono terzi. 34 Dalle considerazioni che precedono risulta che la domanda di annullamento della decisione del 24 gennaio 2024 deve essere respinta in quanto irricevibile. c) Sull’eccezione di irricevibilità relativa all’avviso di aggiudicazione 35 L’AED fa valere che le ricorrenti non sono legittimate a chiedere l’annullamento dell’avviso di aggiudicazione poiché, a suo avviso, tale atto si limita a rendere pubblico il contenuto della decisione del 12 dicembre 2023 e non può essere considerato un atto impugnabile in quanto costituisce un atto meramente esecutivo. 36 Le ricorrenti non hanno contestato tale argomento. 37 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che l’avviso di aggiudicazione non costituisce un atto il cui annullamento è stato chiesto dalle ricorrenti con il presente ricorso e non occorre quindi che il Tribunale si pronunci sulla legittimità di detto atto. 38 L’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AED deve essere quindi respinta. 2. Sulla fondatezza della domanda di annullamento delle decisioni impugnate 39 A sostegno della domanda di annullamento della decisione del 12 dicembre 2023 e della lettera del 23 gennaio 2024 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), le ricorrenti deducono sette motivi, vertenti, in sostanza: – il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022 ( GU 2022, L 319, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2018»); – il secondo, su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione degli articoli 151 e 167 del regolamento finanziario del 2018, del principio della parità di trattamento e dell’articolo 56 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ), commessi nell’analisi della conformità dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA]; – il terzo, su errori manifesti di valutazione commessi nell’analisi dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007 e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il quarto, su un errore manifesto di valutazione commesso nell’analisi dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il criterio «Scenario C» e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il quinto, su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione commessi nell’esame dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i requisiti facoltativi O‑002 e O‑003 e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il sesto, su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento commessi nell’esame dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il criterio «Apparecchiature» e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo; – il settimo, su un errore manifesto di valutazione commesso nell’esame dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il criterio «Scenario B» e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo. a) Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 40 Le ricorrenti sostengono che l’AED ha commesso una violazione del suo obbligo di motivazione e dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 in quanto ha respinto la loro domanda diretta ad ottenere la comunicazione dei punteggi ottenuti dai due offerenti relativi ai sottocriteri finanziari e alle loro sottoparti (v. supra , punto 14). 41 L’AED contesta tale argomento. 42 Essa sostiene di aver comunicato alle ricorrenti, nella decisione 12 dicembre 2023, il nome dell’aggiudicatario, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], nonché le caratteristiche e i vantaggi della sua offerta e il valore dell’accordo quadro. Inoltre, essa precisa che in allegato a tale decisione figurava una tabella che specificava, per ciascuna offerta, i punteggi totali del criterio tecnico e del criterio finanziario, i punteggi ponderati per questi due criteri e il punteggio complessivo. Essa ritiene che tali informazioni fossero sufficienti a soddisfare il suo obbligo di motivazione. 43 Inoltre, l’AED afferma che un siffatto obbligo non richiedeva che fosse dato accesso anche ai punteggi corrispondenti ai sottocriteri finanziari e alle loro sottoparti, in quanto la divulgazione di tali informazioni costituiva una violazione delle norme sulla riservatezza delle offerte e poteva arrecare un evidente pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi subappaltatori rivelando i prezzi proposti da quest’ultima nella sua offerta. 44 In forza dell’articolo 33, paragrafo 1, e dell’articolo 48 della decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell’AED e che abroga la decisione 2007/643/PESC ( GU 2016, L 219, pag. 98 ), l’AED è soggetta, nel caso di specie, alle disposizioni del regolamento finanziario del 2018 per quanto riguarda l’aggiudicazione degli appalti pubblici. È del resto sulla base dell’articolo 170, paragrafo 3, di tale regolamento che l’AED ha respinto la domanda delle ricorrenti di ottenere i punteggi relativi ai sottocriteri finanziari e alle loro sottoparti. Tale articolo corrisponde all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio ( GU 2012, L 298, pag. 1 ), regolamento espressamente menzionato all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione 2016/1353. 45 L’articolo 170, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario del 2018 dispone che, salvo eccezioni, l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente, la cui offerta sia conforme ai documenti di gara e che ne faccia domanda per iscritto, il nome dell’aggiudicatario nonché le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto. Inoltre, l’ultimo comma di detto paragrafo dispone che «l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro». 46 Tale modo di procedere è conforme alla finalità dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE, secondo cui il ragionamento dell’autore dell’atto deve risultare in termini chiari e non equivoci, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni alla base del provvedimento adottato al fine di far valere i loro diritti e di consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato (v., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia, T‑447/10 , non pubblicata, EU:T:2012:553 , punto 72 ). 47 Inoltre, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, «le amministrazioni aggiudicatrici informano (…) ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro [e] all’aggiudicazione dell’appalto». 48 Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24, su richiesta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro. L’articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 prevede tuttavia che «[l]e amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti [e] alla conclusione di accordi quadro (…), di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici». 49 Il Tribunale constata, a tal riguardo, che esiste una relativa simmetria tra gli obblighi incombenti all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/24 e quelli risultanti dall’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018. L’interpretazione da parte della Corte dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/24 è quindi pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018. 50 Pertanto, la Corte ha dichiarato che, al fine di effettuare un bilanciamento tra il divieto di divulgare le informazioni riservate comunicate da operatori economici con il principio generale del diritto dell’Unione a una buona amministrazione, da cui deriva l’obbligo di motivazione, un’amministrazione aggiudicatrice deve indicare chiaramente i motivi per i quali ritiene che le informazioni alle quali è chiesto l’accesso o, quanto meno, alcune di esse, siano riservate (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punto 122 ). 51 Nel caso di specie, dalla lettera del 23 gennaio 2024 risulta che l’AED si è limitata a menzionare il fatto che la comunicazione dei punteggi finanziari, al livello dettagliato richiesto dalle ricorrenti, violerebbe le norme sulla riservatezza delle offerte di cui alla sezione 2.13.3 del capitolato d’oneri e arrecherebbe un pregiudizio fondamentale agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi subappaltatori rivelando informazioni commerciali riservate. 52 A tal riguardo, il Tribunale considera, anzitutto, che la riservatezza delle offerte non può ostare, di per sé, all’accoglimento di una domanda presentata ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018, salvo privare tale disposizione del suo effetto utile. 53 Inoltre, come invece richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 50, l’AED non ha chiarito, nella lettera del 23 gennaio 2024, in che misura la comunicazione alle ricorrenti dei punteggi dei sottocriteri finanziari e delle loro sottoparti potesse arrecare pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] rivelando informazioni commerciali riservate che la riguardavano. È infatti solo nel controricorso che essa fornisce una prima spiegazione secondo la quale, con l’applicazione della regola del tre, la comunicazione di detti punteggi avrebbe potuto condurre alla divulgazione dei prezzi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 54 Orbene, è già stato dichiarato che, per adempiere al suo obbligo di motivazione, un’amministrazione aggiudicatrice non può limitarsi, in risposta a una domanda formulata ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario del 2018, a enunciare affermazioni generali e astratte secondo le quali la comunicazione dei dati richiesti dall’offerente escluso rischierebbe di arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di taluni operatori economici. È richiesto, infatti, che l’amministrazione aggiudicatrice dimostri, in modo concreto e preciso, che la comunicazione delle informazioni chieste arrechi pregiudizio agli interessi commerciali degli offerenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/CdT, T‑640/18 , non pubblicata, EU:T:2020:167 , punto 50 ). 55 Inoltre, il principio della tutela delle informazioni riservate deve essere conciliato con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. Infatti, in mancanza di informazioni sufficienti che gli consentano di verificare se la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice relativa all’aggiudicazione dell’appalto sia viziata da eventuali errori o illegittimità, un offerente escluso non avrà la possibilità, in pratica, di avvalersi del suo diritto a un ricorso effettivo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19 , EU:C:2021:700 , punti da 121 a 123 ). 56 Pertanto, nel caso di specie, la totale assenza di informazioni riguardanti le componenti dei punteggi relativi al criterio finanziario poteva privare le ricorrenti della possibilità di verificare se le decisioni impugnate fossero viziate da illegittimità al riguardo. Spettava quindi all’amministrazione aggiudicatrice individuare, tra i punteggi per i quali si chiedeva l’accesso, quelli che potevano, se del caso, essere comunicati alle ricorrenti in quanto non pregiudicavano i legittimi interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA], nonché i punteggi che non potevano essere oggetto di una siffatta comunicazione spiegando le ragioni che ostavano a tale comunicazione. 57 Nella controreplica, l’AED giustifica il suo rifiuto di comunicare i punteggi richiesti dalle ricorrenti con due nuovi argomenti, che devono essere respinti. 58 Nell’ambito di un primo argomento, l’AED fa valere che la comunicazione alle ricorrenti dei prezzi medi della [OSCURATO:PERSONA] poteva procurare loro un vantaggio in quanto avrebbe consentito loro di «conoscere le sue posizioni commerciali». Si deve rilevare, a tal riguardo, che un siffatto argomento non è sufficientemente suffragato, in quanto non viene precisato in che cosa consisterebbero, nel caso di specie, tali «posizioni commerciali». 59 Nell’ambito di un secondo argomento, l’AED sostiene che la circostanza che le ricorrenti occupassero, per quanto riguarda almeno una di esse, una posizione importante su taluni mercati ostava a che fossero loro comunicati i punteggi richiesti. Tuttavia, neppure tale argomento è sufficientemente suffragato, in quanto l’AED non precisa né la ricorrente interessata né i mercati in questione. 60 Da tutto quanto precede risulta che, non giustificando in modo sufficientemente circostanziato, nella lettera del 23 gennaio 2024, il rigetto della domanda delle ricorrenti, l’AED ha violato l’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 2018 e ha così travisato la portata del suo obbligo di motivazione. 61 Il primo motivo deve essere quindi accolto, senza che sia necessario dare seguito alla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalle ricorrenti, diretta ad ottenere la comunicazione nei dettagli dei punteggi relativi al criterio finanziario. 62 Poiché la domanda di annullamento delle decisioni impugnate è accompagnata da una domanda di risarcimento, è tuttavia opportuno, nel caso di specie, proseguire l’esame della domanda di annullamento delle decisioni impugnate fin quando il difetto di motivazione di dette decisioni non impedisca al Tribunale di esercitare il suo controllo relativamente agli altri motivi dedotti dalle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eurosupport – Fineurop support/EIGE, T‑450/17 , non pubblicata, EU:T:2019:137 , punto 56 ). b) Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nonché su una violazione degli articoli 151 e 167 del regolamento finanziario del 2018, del principio della parità di trattamento e dell’articolo 56 della direttiva 2014/24, commessi nell’analisi della conformità dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] 63 Nel ricorso le ricorrenti sostengono che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione e una violazione dell’articolo 167 del regolamento finanziario del 2018 in quanto ha aggiudicato l’appalto di cui trattasi alla [OSCURATO:PERSONA] sebbene la sua offerta non fosse conforme a diversi requisiti obbligatori contenuti nelle specifiche tecniche, vale a dire i requisiti obbligatori M‑001, M‑002, M‑009, M‑014, M‑022 e M‑039. 64 A tal riguardo, le ricorrenti menzionano il fatto che taluni operatori satellitari, vale a dire [ riservato ] ( 1 ), avevano loro previamente segnalato che il consorzio era l’unico offerente che aveva richiesto un impegno contrattuale nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi aver concluso contratti con tali operatori satellitari specificamente ai fini della gara d’appalto di cui trattasi e che essa non aveva quindi potuto fornire, nella sua offerta, le prove che aveva concluso un contratto con gli operatori summenzionati. Le ricorrenti aggiungono che, poiché [ riservato ] avevano loro espressamente confermato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva concluso alcun contratto con tali società per la gara d’appalto di cui trattasi, ciò significava che tali operatori satellitari avevano necessariamente ritenuto che i contratti che avevano potuto concludere ad altro titolo con la [OSCURATO:PERSONA] non potessero, allo stato, riguardare l’esecuzione dell’appalto. 65 Nelle osservazioni scritte presentate al Tribunale il 13 giugno 2025, a seguito della comunicazione di un estratto dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «osservazioni scritte del 13 giugno 2025»), le ricorrenti sostengono, inoltre, che l’AED ha violato il principio della parità di trattamento e l’articolo 56 della direttiva 2014/24. Le ricorrenti dichiarano, a tal riguardo, che, per soddisfare i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 contenuti nelle specifiche tecniche, ciascun offerente doveva fornire «prove scritte» di contratti che aveva concluso con gli operatori satellitari, che consentissero di soddisfare tali requisiti obbligatori. Tuttavia, secondo le ricorrenti, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva prove scritte sufficienti al riguardo, non era quindi conforme alle specifiche tecniche e avrebbe dovuto essere respinta dall’AED. 66 Nelle medesime osservazioni scritte, le ricorrenti affermano, inoltre, che l’AED ha violato l’articolo 151 del regolamento finanziario del 2018 in quanto ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di integrare la sua offerta in modo sostanziale inviandole varie richieste di chiarimenti affinché le trasmettesse le prove scritte che non erano state fornite nella sua offerta. 67 L’AED contesta tale argomento. 68 Nel controricorso, l’AED sostiene di aver ricevuto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], prove scritte sufficienti del fatto che quest’ultima disponeva di contratti con operatori satellitari per offrire i suoi servizi. In particolare, l’AED ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] potesse menzionare contratti conclusi con operatori satellitari riguardanti l’ambito di applicazione dell’appalto e che fosse irrilevante il fatto che taluni operatori satellitari avessero segnalato al consorzio che quest’ultimo era l’unico offerente che aveva richiesto un impegno contrattuale nell’ambito della gara d’appalto. 69 Nelle sue osservazioni scritte presentate in risposta alle osservazioni scritte delle ricorrenti del 13 giugno 2025, l’AED ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito nella sua offerta prove scritte sufficienti riguardanti i requisiti M‑001, M‑009 e M‑014. L’AED sostiene inoltre, per quanto riguarda le richieste di chiarimenti rivolte alla [OSCURATO:PERSONA], che è nell’interesse della buona amministrazione e del rispetto dell’obbligo di diligenza che ne deriva che essa ha chiesto a quest’ultima, ogni volta che lo riteneva necessario, di fornire informazioni complementari a quelle già presentate nell’offerta iniziale. 70 In via preliminare, occorre constatare che gli argomenti presentati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025 (v. supra , punti 65 e 66), che si basano su elementi di fatto emersi nel corso del procedimento, vale a dire sull’estratto dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] comunicato dall’AED a seguito della misura di organizzazione del procedimento del 16 ottobre 2024, sono ricevibili, conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 71 Per quanto riguarda la questione di merito diretta a stabilire se l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme a tutti i requisiti obbligatori, dall’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018 risulta che i contratti sono aggiudicati sulla base di criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia segnatamente verificato che l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara e che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati in detti documenti. In tal senso, l’articolo 168, paragrafo 6, del regolamento finanziario del 2018 prevede che «[l]e domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte». Analogamente, dal punto 29.3 dell’allegato I del regolamento finanziario del 2018, che rinvia al punto 12.2 del medesimo allegato, risulta che non sono ammissibili le offerte non conformi ai requisiti minimi definiti nei documenti di gara. 72 In tale contesto, spetta al Tribunale stabilire se l’interpretazione adottata dall’amministrazione aggiudicatrice di una condizione prevista nel capitolato d’oneri sia o meno corretta. Quest’ultima deve essere interpretata in funzione del suo scopo, del sistema e del suo tenore letterale (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑195/08 , EU:T:2009:491 , punti 51 e 53 ). 73 Per quanto riguarda la possibilità di chiedere a un candidato di correggere evidenti errori materiali presenti nei documenti relativi alla domanda, l’articolo 151, secondo comma, del regolamento finanziario del 2018 consente all’ordinatore responsabile, qualora il partecipante ometta di presentare prove o dichiarazioni, di chiedergli di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi. L’articolo 151, terzo comma, di detto regolamento dispone che tali informazioni, chiarimenti o conferme non modificano in modo sostanziale il fascicolo di partecipazione. 74 A tal riguardo, è stato dichiarato che la mancata presentazione di un giustificativo richiesto dai documenti di gara comporta necessariamente l’irregolarità dell’intera offerta e l’impossibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di avvalersi delle disposizioni del summenzionato articolo 151 per ovviare a tale mancanza (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2024, Institut Jožef Stefan/Commissione, T‑134/23 , non pubblicata, EU:T:2024:907 , punti 59 e 87 e giurisprudenza ivi citata). 75 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, in forza dei punti 1.4.1.1 e 1.4.1.2 delle specifiche tecniche, ciascun offerente doveva fornire nella sua offerta le «prove scritte» del fatto che disponeva di contratti con i diversi operatori satellitari che gli consentivano di fornire i servizi descritti nei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che, in applicazione del punto 2.14.4.5 del capitolato d’oneri, l’assenza di tali prove scritte doveva comportare il rigetto dell’offerta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. 76 Pertanto, per quanto riguarda il controllo dell’interpretazione della condizione relativa alla fornitura di prove scritte, il Tribunale considera che, alla luce della formulazione dei punti 1.4.1.1 e 1.4.1.2 delle specifiche tecniche, questi ultimi impongono espressamente agli offerenti di fornire, nella loro offerta, «prove scritte» attestanti la stipulazione di contratti con i diversi operatori satellitari che consentono loro di prestare i servizi descritti nei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014. Tale requisito è inoltre rafforzato dal punto 2.14.4.5 del capitolato d’oneri, il quale prevede esplicitamente che l’assenza di tali prove comporta il rigetto dell’offerta. Una siffatta formulazione, chiara e priva di ambiguità, ha quindi natura imperativa. 77 Quanto allo scopo delle disposizioni menzionate al precedente punto 76, esse mirano a garantire che gli offerenti dispongano effettivamente, al momento della presentazione della loro offerta, dei mezzi necessari per soddisfare i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, i quali vertono su elementi essenziali della prestazione. Il requisito delle «prove scritte» persegue quindi l’obiettivo di garantire l’effettività e la credibilità degli impegni tecnici contenuti nelle offerte, escludendo le proposte basate su capacità ipotetiche o non ancora sicure. 78 Inoltre, per quanto riguarda il sistema in cui si inseriscono le disposizioni menzionate al precedente punto 76, occorre rilevare che esse si riferiscono a requisiti qualificati come obbligatori e sono accompagnate da una conseguenza esplicita di esclusione. Esse fanno quindi parte di un meccanismo di eliminazione preliminare delle offerte non conformi, destinato a garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e di trasparenza tra gli offerenti. 79 Ne consegue che, alla luce della chiara formulazione delle disposizioni menzionate al precedente punto 76, del loro scopo e della loro collocazione nel sistema del capitolato d’oneri, il Tribunale considera che ciascun offerente doveva produrre nella sua offerta, quali «prove scritte», o una copia delle parti pertinenti dei contratti effettivamente conclusi o, quanto meno, un’attestazione dell’operatore satellitare interessato, al fine di consentire all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che le capacità satellitari richieste per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi fossero effettivamente disponibili. 80 A tal riguardo, il Tribunale constata che, nella sua offerta, per soddisfare i requisiti M‑001, M‑009 e M‑014, la [OSCURATO:PERSONA] si era basata sia sulle capacità degli operatori satellitari con i quali aveva concluso contratti di rivendita, sia su quelle degli operatori satellitari con i quali uno dei suoi subappaltatori (in prosieguo: il «subappaltatore») aveva concluso contratti di rivendita. 81 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito, nella sua offerta, i seguenti elementi, come «prove scritte»: – una dichiarazione sull’onore datata 5 settembre 2023, redatta dalla sua società madre, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], in cui si afferma che, conformemente ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di contratti di rivendita di capacità satellitari con 12 operatori diversi; – un’autorizzazione di rivendita datata 3 agosto 2023 redatta dall’operatore A, il cui nome figurava nell’elenco dei 12 operatori di cui sopra, e che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a rivendere le sue capacità satellitari; – un’autorizzazione di rivendita di data ignota redatta dall’operatore B, il cui nome figurava nell’elenco dei 12 operatori di cui sopra, e che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a rivendere le sue capacità satellitari; – una dichiarazione sull’onore, datata 7 settembre 2023, redatta dalla società madre del subappaltatore della [OSCURATO:PERSONA], attestante che, conformemente ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, il subappaltatore della [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a rivendere capacità satellitari provenienti da 20 operatori diversi. 82 A tal riguardo, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto richiesto al precedente punto 76, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva né copie di parti pertinenti di contratti conclusi con gli operatori satellitari né un’attestazione di tali operatori, ad eccezione degli operatori A e B. L’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva quindi «prove scritte» di tali contratti per gli operatori diversi dagli operatori A e B. 83 Infatti, le due dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81 non possono costituire, di per sé, prove scritte sufficienti ai sensi dei requisiti M‑001, M‑009 e M‑014. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che non si può attribuire valore probatorio a una dichiarazione giurata e, a fortiori , ad una semplice dichiarazione, a meno che non sia corroborata da altri elementi di prova. Occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che la dichiarazione di cui trattasi è stata resa da una persona o da un’entità che potrebbe avere un interesse diretto nella causa (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punti 136 e 137 e giurisprudenza ivi citata). 84 Orbene, nel caso di specie, la prima dichiarazione sull’onore è stata redatta dalla [OSCURATO:SOCIETA], vale a dire la società madre della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché queste due società hanno interessi convergenti, vale a dire a che la [OSCURATO:PERSONA] ottenga l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, detta dichiarazione non può costituire, da sola, una prova sufficiente, quanto meno per i contratti di rivendita di capacità con gli operatori satellitari elencati in tale dichiarazione diversi dagli operatori A e B. 85 Lo stesso ragionamento deve essere applicato alla seconda dichiarazione sull’onore prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua offerta. Infatti, quest’ultima è stata redatta dalla società madre del subappaltatore della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tali società hanno interessi convergenti, vale a dire a che la [OSCURATO:PERSONA] ottenga l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, detta dichiarazione non può costituire, di per sé, una prova sufficiente del fatto che tale subappaltatore disponesse di contratti con gli operatori satellitari elencati nel documento. Orbene, come spiegato dalle ricorrenti, in applicazione degli articoli 2.6 e 2.14 del capitolato d’oneri, dal momento che un candidato intendeva rivolgersi, per talune prestazioni, a un subappaltatore, quest’ultimo doveva soddisfare i requisiti obbligatori previsti dalle specifiche tecniche e, in tal modo, fornire «prove scritte» corrispondenti ai servizi che il subappaltatore doveva soddisfare nell’offerta, il che non è del resto contestato dall’AED. 86 La constatazione di cui al precedente punto 82 è corroborata dal contenuto di due richieste di chiarimenti rivolte alla [OSCURATO:PERSONA] dal comitato di valutazione delle offerte dell’AED a tale riguardo. 87 Pertanto, nell’ambito della richiesta di chiarimenti del 26 ottobre 2023, tale comitato ha affermato di ritenere che, nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA], «mancassero» prove scritte in relazione ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che «le uniche prove scritte ricevute [nell’offerta] [fossero] le dichiarazioni di autorizzazione alla rivendita fornite [dall’operatore A] e [dall’operatore B]», il che indica che il comitato di valutazione riteneva che la prima dichiarazione sull’onore non costituisse una prova scritta sufficiente. Nella stessa richiesta di chiarimenti il comitato di valutazione aveva peraltro chiesto successivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettergli prove scritte riguardanti gli «altri» operatori menzionati nel catalogo di servizi contenuto nell’offerta. 88 Analogamente, nell’ambito della richiesta di chiarimenti del 7 novembre 2023, il comitato di valutazione ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito le prove scritte relative ai contratti conclusi tra il suo subappaltatore e gli operatori satellitari indicati nella sua offerta e le ha chiesto di fornirgli dette prove. 89 Inoltre, anche se si dovesse ritenere che gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo il deposito della sua offerta, a seguito delle richieste di chiarimenti, dovessero essere presi in considerazione per rispondere alla questione se essa avesse effettivamente fornito le prove scritte a titolo dei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, in tale occasione, né copia delle parti pertinenti di contratti né attestazioni per la maggior parte degli operatori elencati nelle dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81. Pertanto, anche in questo caso, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata non conforme. 90 Inoltre, e in ogni caso, l’AED ha violato l’articolo 151 del regolamento finanziario del 2018 consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di integrare la sua offerta in modo sostanziale, vale a dire chiedendole di produrre, nell’ambito delle due richieste di chiarimenti menzionate ai precedenti punti 87 e 88, le prove scritte che non figuravano, a suo avviso, nella sua offerta, cosa che essa non era autorizzata a fare in forza della giurisprudenza citata al precedente punto 74. È vero che tale giurisprudenza è stata elaborata in un contesto in cui l’offerente non aveva fornito, nella sua offerta, nessuno dei documenti giustificativi richiesti nelle specifiche tecniche, mentre, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito taluni documenti, vale a dire quelli menzionati al precedente punto 81. Tuttavia, una siffatta giurisprudenza deve essere applicata anche a situazioni come quelle del caso di specie in cui un offerente non ha fornito tutti i documenti giustificativi richiesti dai requisiti obbligatori. 91 Tali constatazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti svolti dall’AED nelle sue memorie. 92 A tal riguardo, l’AED sostiene di non poter imporre, nelle specifiche tecniche, un tipo di prova specifico per dimostrare i rapporti tra offerenti e operatori satellitari, che nulla vietava alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre dichiarazioni sull’onore come prove scritte per soddisfare i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014, che le richieste di chiarimenti menzionate ai precedenti punti 87 e 88 miravano unicamente a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di informazioni complementari a quelle già contenute nell’offerta, che essa aveva proceduto allo stesso modo con le ricorrenti conformemente al principio della parità di trattamento e che, se un siffatto approccio restrittivo delle prove scritte fosse stato applicato all’offerta delle ricorrenti, quest’ultima non sarebbe stata considerata conforme. 93 Tale argomento deve essere respinto. Infatti, non si contesta all’AED di non aver imposto un tipo di prova scritta specifico nelle specifiche tecniche. Come dichiarato ai precedenti punti 82 e 89, il Tribunale considera che né gli elementi forniti nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] né gli elementi forniti successivamente da tale società soddisfacevano i requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che l’offerta avrebbe quindi dovuto essere respinta dall’AED in quanto non conforme ai requisiti obbligatori. Peraltro, come dichiarato al precedente punto 90, l’AED non poteva legittimamente chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], mediante richieste di chiarimenti, di fornire le prove scritte che non erano state fornite al momento del deposito dell’offerta. Infine, per quanto riguarda l’osservazione dell’AED sulla mancata produzione di prove scritte da parte delle ricorrenti per diversi operatori satellitari menzionati nella loro offerta, occorre ricordare, da un lato, che l’offerta delle ricorrenti è stata dichiarata conforme dall’AED nel corso della procedura di gara e, dall’altro, che la questione della conformità di tale offerta non è oggetto del presente ricorso. Su questo punto l’argomento dell’AED contravviene, del resto, al principio secondo cui nessuno può contestare quanto precedentemente riconosciuto ( nemo potest venire contra factum proprium ) (v., in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2014, Marszałkowski/UAMI, C‑177/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:183 , punti 73 e 74 e giurisprudenza ivi citata). 94 Da tutto quanto precede risulta che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non era conforme ai requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014. 95 Pertanto, il Tribunale considera che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione e una violazione dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018 accettando l’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. 96 Da tutto quanto precede risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto. 97 Tuttavia, il Tribunale considera che il terzo motivo deve essere analizzato ad abundantiam . c) Sul terzo motivo vertente, in sostanza, su vari errori manifesti di valutazione nell’analisi dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e dell’offerta del consorzio per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007 e su uno snaturamento dei documenti del fascicolo 98 Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che l’AED ha commesso vari errori manifesti di valutazione nell’esame dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e di quella del consorzio per quanto riguarda un requisito facoltativo contenuto nelle specifiche tecniche, vale a dire il requisito facoltativo O-007. Esse affermano che, in assenza di tali errori, al consorzio avrebbe dovuto essere aggiudicato l’appalto di cui trattasi. 99 Esse addebitano, inoltre, all’AED uno «snaturamento dei documenti del fascicolo». 100 L’AED contesta tale argomento. In particolare, essa afferma di non aver proceduto ad alcuno snaturamento dei fatti. 101 In via preliminare, per quanto riguarda quest’ultimo punto, il Tribunale constata che le ricorrenti non hanno chiarito nelle loro memorie quali documenti del fascicolo fossero stati snaturati e in cosa consistessero tali «snaturamenti». 102 Orbene, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso contiene l’oggetto della controversia, i motivi ed argomenti invocati nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza ulteriori informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. ordinanza del 9 luglio 2019, Scaloni e Figini/Commissione, T‑158/18 , non pubblicata, EU:T:2019:491 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 103 Il terzo motivo, nella parte in cui verte su uno snaturamento dei documenti del fascicolo, deve quindi essere respinto in quanto irricevibile. 104 Il resto del terzo motivo può essere suddiviso in due parti distinte. 1) Sulla prima parte del terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo all’offerta del consorzio 105 Con la prima parte del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione concedendo un solo punto all’offerta del consorzio per quanto riguarda il requisito facoltativo O-007. 106 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] and Space aveva deciso, nel 2021, di investire in un programma [ riservato ] che doveva così consentire alla [OSCURATO:PERSONA] and Space di proporre ai suoi clienti una nuova capacità UHF. Le ricorrenti sostengono che il programma [ riservato ], che costituiva un’offerta di nuova capacità disponibile su un mercato saturo, non poteva, necessariamente, che essere valutato in modo preferenziale rispetto alle offerte esistenti. 107 A tal riguardo, le ricorrenti affermano che, nella lettera del 23 gennaio 2024, l’argomento opposto dall’AED secondo cui la capacità derivante dal programma [ riservato ] era disponibile solo al [ riservato ] e costituiva quindi un punto debole per l’esecuzione dell’appalto non può essere accolto, dal momento che la durata dell’appalto era di 48 mesi a decorrere dalla sua firma, ossia fino al 24 gennaio 2028, e che la capacità risultante dal programma [ riservato ] era quindi destinata a coprire la maggior parte della durata di esecuzione dell’appalto e non aveva equivalenti sul mercato. 108 Pertanto, le ricorrenti sostengono che l’AED avrebbe dovuto concedere un punteggio di 2 su 2 al consorzio, e non un punteggio di 1 su 2, per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 109 L’AED contesta tale argomento. 110 Occorre, in via preliminare, spiegare in cosa consistano il requisito facoltativo O‑007 e le sue modalità di valutazione. 111 Il requisito facoltativo O‑007 riguardava i servizi di comunicazione mobile via satellite nella banda UHF (IW o DAMA). Trattandosi di un requisito facoltativo, gli offerenti non erano tenuti a presentare tale servizio nella loro offerta. 112 A tal riguardo, le specifiche tecniche precisavano, nella loro sezione 1.4.1.5.3, che «[g]li offerenti [erano] invitati a specificare nella proposta la loro capacità di fornire, e a quali condizioni, l’accesso alle reti di comunicazione via satellite UHF, nonché la loro capacità di noleggiare o vendere, e a quali condizioni, terminali di comunicazione via satellite UHF». Tale requisito facoltativo O‑007 era valutato su due punti. 113 Nell’ambito della sua valutazione delle due offerte ricevute, l’AED ha attribuito i seguenti punteggi: – alla [OSCURATO:PERSONA], il punteggio di 2 su 2; tale punteggio era accompagnato dalla seguente annotazione: «Oltre alle capacità satellitari [ riservato ], sono proposte capacità disponibili [ riservato ] a partire da satelliti [ riservato ]»; – per il consorzio, il punteggio di 1 su 2; tale punteggio era accompagnato dalla seguente annotazione: «È proposta solo la capacità dei satelliti [ riservato ] (subordinata alla condizione di lanci andati a buon fine), il che è considerato un punto debole». 114 A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale constata che, come del resto riconosciuto dalle ricorrenti, la capacità derivante dal programma [ riservato ] era disponibile, non prima del [ riservato ], vale a dire diversi mesi dopo l’inizio dell’esecuzione dell’accordo quadro firmato il 24 gennaio 2024, e che tale capacità non poteva quindi essere proposta per una parte sostanziale del periodo di esecuzione dell’accordo quadro che aveva una durata massima di 48 mesi. 115 In secondo luogo, occorre inoltre osservare che tale nuova capacità dipendeva dal [ riservato ], il che costituiva una notevole incognita, come sostiene l’AED senza essere smentita dalle ricorrenti su tale punto. 116 Pertanto, il Tribunale considera che l’AED non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concedere il punteggio di un punto su due all’offerta del consorzio, per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 117 La prima parte del terzo motivo deve essere quindi respinta. 2) Sulla seconda parte del terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] 118 Con la seconda parte del terzo motivo le ricorrenti sostengono che l’AED è incorsa in due errori manifesti di valutazione relativi all’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 119 In primo luogo, le ricorrenti dichiarano [ riservato ]. Tuttavia, secondo le ricorrenti, tale contratto prevedeva [ riservato ] il che aveva come conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava nell’impossibilità di menzionare, nell’ambito della sua offerta, capacità UHF connesse a detto contratto. Nelle loro osservazioni del 13 giugno 2025 le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita del resto a dimostrare di disporre di un’autorizzazione che le consentisse di rivendere tali capacità [ riservato ]. Pertanto, secondo le ricorrenti, l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse validamente menzionare tali capacità nella sua offerta. 120 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] non era neppure in grado di proporre, nella sua offerta, capacità UHF mediante un accordo commerciale concluso con [ riservato ]. Nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025 le ricorrenti aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha del resto sufficientemente specificato, nella sua offerta, le condizioni di accesso alle capacità UHF che essa poteva proporre mediante tale accordo. Secondo le ricorrenti, l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse validamente proporre tali capacità nella sua offerta. 121 L’AED contesta tali argomenti. 122 Sotto un primo profilo, l’AED afferma che le ricorrenti sostengono erroneamente che [ riservato ] di cui al precedente punto 119 impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di proporre le capacità UHF corrispondenti nella sua offerta. 123 Sotto un secondo profilo, l’AED afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di dimostrare, nella sua offerta, di disporre di capacità UHF immediatamente disponibili mediante l’accordo commerciale [ riservato ] di cui al precedente punto 120. 124 Tenuto conto di quanto precede, l’AED fa valere, in sostanza, che le ricorrenti sbagliano nell’invocare errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’offerta della [OSCURATO:PERSONA], che la seconda parte del terzo motivo deve essere quindi respinta in quanto infondata e che, pertanto, il terzo motivo deve essere integralmente respinto. 125 In via preliminare, il Tribunale considera che gli argomenti sviluppati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025 devono essere dichiarati ricevibili per le stesse ragioni esposte al precedente punto 70. 126 Nel merito, il Tribunale ricorda che dalla sezione delle specifiche tecniche relativa al requisito facoltativo O‑007 (v. supra , punto 112) risulta che gli offerenti erano tenuti a descrivere con precisione nell’offerta «la loro capacità di fornire, e a quali condizioni, l’accesso alle reti di comunicazione via satellite UHF, nonché la loro capacità di noleggiare o di vendere, e a quali condizioni, terminali di comunicazione via satellite UHF». 127 Come indicato dall’AED nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nella sua offerta di essere in grado di proporre capacità UHF mediante il contratto [ riservato ] di cui al precedente punto 119 e mediante l’accordo commerciale con [ riservato ] di cui al precedente punto 120. 128 In primo luogo, per quanto riguarda il contratto [ riservato ], il Tribunale considera che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] potesse proporre nella sua offerta capacità UHF mediante tale contratto. 129 Infatti, dall’offerta della [OSCURATO:PERSONA] risulta che quest’ultima non ha dimostrato, in modo preciso, contrariamente a quanto richiesto nelle specifiche tecniche (v. supra , punto 126), il modo in cui poteva rivendere tali capacità nell’ambito dell’appalto di cui trattasi. Come fanno valere giustamente le ricorrenti, le attestazioni [ riservato ] contenute nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] sono insufficienti a dimostrare che quest’ultima era pertanto in grado di fornire capacità UHF all’AED mediante tale contratto. Infatti, sebbene tali lettere sembrino indicare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva rivendere capacità UHF in [ riservato ], esse non provano, in quanto tali, che la [OSCURATO:PERSONA] potesse proporre tali capacità nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, [ riservato ]. Tali lettere non provano neppure che le capacità UHF proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere utilizzate in [ riservato ]. 130 Ciò è altresì corroborato da [ riservato ]. 131 L’esistenza di un errore manifesto di valutazione non è inficiata dagli altri argomenti dedotti dall’AED. 132 Sotto un primo profilo, l’AED sostiene che, essendo parte terza del contratto [ riservato ], essa non era vincolata da [ riservato ]. 133 Tale argomento è irrilevante per quanto riguarda la questione se [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente precisato e dimostrato, nella sua offerta, di essere in grado di proporre le capacità UHF in questione e se, su tale base, l’AED dovesse tenerne conto nel suo punteggio. Orbene, come esposto in precedenza, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non contiene né spiegazioni approfondite né elementi di prova attestanti che essa poteva proporre tali capacità all’AED nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, il che avrebbe dovuto indurre quest’ultima a escludere tale elemento in sede di valutazione dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 134 Sotto un secondo profilo, l’AED afferma di essersi interrogata sulla legittimità dei [ riservato ] ai sensi del diritto della concorrenza e del diritto degli appalti pubblici. 135 Tale argomento è tuttavia inoperante, in quanto, se [ riservato ] in questione fossero contrari al diritto della concorrenza, come sottinteso dall’AED, ciò implicherebbe la nullità del contratto e, di conseguenza, una mancanza di capacità satellitare per la [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, l’argomento non è né suffragato né tanto meno dimostrato. 136 In secondo luogo, per quanto riguarda l’accordo commerciale concluso con [ riservato ], il Tribunale considera che l’AED ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito precisazioni sufficienti, nella sua offerta, per quanto riguarda le capacità UHF che essa poteva proporre all’AED mediante tale accordo. 137 Infatti, come rilevato dalle ricorrenti, il Tribunale constata che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] era imprecisa al riguardo, mentre, come già accennato al precedente punto 126, si richiedeva agli offerenti di specificare in modo preciso le condizioni di accesso alle capacità UHF, in un contesto in cui è pacifico che l’offerta di capacità UHF era particolarmente rara. 138 Il Tribunale rileva che le condizioni esatte di tale accesso non erano sufficientemente precisate nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, ad esempio, [ riservato ]. Inoltre, nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA], si trattava di una [ riservato ]. Allo stesso modo, si tratta di un accesso a [ riservato ], senza che siano precisate, ancora una volta, le condizioni di accesso a tali satelliti. 139 L’esistenza di tali imprecisioni nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] è corroborata dal fatto che l’AED ha dovuto trasmettere a tale offerente una richiesta di chiarimenti, il 12 gennaio 2024, nella quale essa interpellava la [OSCURATO:PERSONA] su punti essenziali dell’accordo commerciale con [ riservato ], come [ riservato ]. 140 Tali elementi non sono rimessi in discussione dagli altri argomenti sviluppati dall’AED nelle sue memorie. 141 Per quanto riguarda l’argomento dell’AED secondo cui le specifiche tecniche non richiedevano la presentazione di una prova scritta dell’accordo commerciale con [ riservato ], il Tribunale considera che, se è vero che le specifiche tecniche non richiedevano agli offerenti la produzione di un siffatto documento, ciò non toglie che essi dovessero descrivere in modo assai dettagliato, nella loro offerta, le condizioni di rivendita delle capacità UHF proposte, il che non è avvenuto per quanto riguarda l’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. 142 Per quanto attiene all’argomento dell’AED secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe trasmesso nuove informazioni, nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti, rispetto a quelle già trasmesse nella sua offerta, esso deve essere respinto. Infatti, un siffatto argomento non consente di rimettere in discussione la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente precisato nella sua offerta le condizioni di rivendita delle capacità UHF proposte. 143 Da quanto precede risulta che la seconda parte del terzo motivo deve essere accolta e, pertanto, sotto tale profilo, va accolto il terzo motivo. d) Conclusioni sulla fondatezza della domanda di annullamento delle decisioni impugnate 144 Da tutto quanto precede risulta che, poiché il primo, il secondo e il terzo motivo sono stati accolti, almeno in parte, le decisioni impugnate devono essere annullate, senza che sia necessario esaminare la fondatezza del quarto, quinto, sesto e settimo motivo. B. Sulla domanda risarcitoria 145 Le ricorrenti ritengono che le decisioni impugnate siano illegittime, con conseguente sorgere della responsabilità dell’AED nei loro confronti. Esse chiedono al Tribunale che l’AED sia condannata a risarcirle per la perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e per le spese e gli oneri sostenuti per presentare la loro offerta. 146 L’AED conclude per il rigetto della domanda risarcitoria. 1. Sulle condizioni che hanno determinato il sorgere della responsabilità dell’Unione 147 Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 148 Secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi della summenzionata disposizione, per comportamento illecito dei suoi organi, presuppone il ricorrere di tre condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punti da 39 a 42 , del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punti 106 e da 164 a 166, e del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑297/12 , non pubblicata, EU:T:2014:888 , punto 28 ). 149 Per quanto attiene alla condizione relativa al comportamento illecito di un’istituzione, occorre che sia dimostrata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punti 42 e 43 , e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 173 ). 150 Per quanto riguarda la condizione relativa all’effettività del danno, occorre rammentare che la responsabilità dell’Unione può sorgere solo se il ricorrente ha effettivamente subito un danno «reale e certo». A tale titolo, spetta al ricorrente fornire elementi di prova circostanziati al giudice dell’Unione al fine di dimostrare sia l’esistenza sia l’entità di un siffatto danno (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑481/07 P , non pubblicata, EU:C:2009:461 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09 , EU:T:2011:641 , punto 25 , e giurisprudenza ivi citata). 151 Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità, essa è soddisfatta quando sussiste un nesso causale diretto tra l’illecito commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta al ricorrente produrre la prova. L’Unione può essere considerata responsabile solo del danno derivante in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione in questione (v., in tal senso, ordinanza del 5 luglio 2007, Yedaș Tarim ve [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret/Consiglio e Commissione, C‑255/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:414 , punto 61 ). 152 Qualora una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione non sia soddisfatta, la domanda risarcitoria deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se ricorrano le altre due condizioni (sentenze del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91 , EU:C:1994:329 , punto 81 , e del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑297/12 , non pubblicata, EU:T:2014:888 , punto 33 ). a) Sugli illeciti 153 Nel caso di specie, la domanda di risarcimento è fondata sulle stesse violazioni invocate a sostegno della domanda di annullamento delle decisioni impugnate. Le ricorrenti hanno inoltre indicato, nelle loro osservazioni scritte del 13 giugno 2025, in sostanza, che gli illeciti commessi dall’AED e dedotti, in particolare, in tali osservazioni giustificavano la fondatezza della domanda di risarcimento. 154 Tuttavia, le ricorrenti non hanno fatto valere, né nel loro ricorso né nelle osservazioni scritte del 13 giugno 2025, che gli illeciti commessi dall’AED costituivano violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 155 Neppure l’AED ha dichiarato, nelle sue memorie, se gli illeciti dedotti costituissero o meno violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 156 In udienza le parti sono state interrogate in relazione, da un lato, alla questione se rientrasse nella competenza del giudice dell’Unione stabilire se un illecito costituisse una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, senza che fosse necessario che il ricorrente deducesse una siffatta qualificazione nel suo ricorso e, dall’altro, alla questione se siffatte violazioni fossero state commesse nel caso di specie. 157 Le ricorrenti hanno risposto, in sostanza, che l’esistenza di siffatte violazioni poteva essere dedotta indirettamente dal ricorso e dalle osservazioni scritte del 13 giugno 2025 e che le irregolarità osservate erano di una gravità tale da richiedere un risarcimento. 158 L’AED, dal canto suo, ha dichiarato che le ricorrenti non avevano dimostrato, nelle loro memorie, che gli illeciti dedotti costituissero violazioni di tal genere, che essa non aveva quindi potuto contestare, nelle sue memorie, l’esistenza di siffatte violazioni e che il Tribunale non poteva procedere d’ufficio a una siffatta qualificazione. Essa ha aggiunto che, in ogni caso, gli illeciti dedotti non potevano essere qualificati come violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 159 Per quanto riguarda il primo requisito, vale a dire la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, la giurisprudenza precisa che una siffatta norma mira a conferire diritti ai singoli qualora generi a favore di questi ultimi un vantaggio qualificabile come diritto acquisito, quando abbia la funzione di proteggere i loro interessi oppure qualora proceda all’attribuzione, a favore dei singoli, di diritti il cui contenuto possa essere sufficientemente identificato (sentenza del 23 maggio 2019, Steinhoff e a./BCE, T‑107/17 , EU:T:2019:353 , punto 140 ; v., altresì, sentenza del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T‑868/16 , EU:T:2022:58 , punto 90 e giurisprudenza ivi citata). 160 Per quanto riguarda il secondo requisito, vale a dire la violazione sufficientemente qualificata, il criterio giudicato decisivo per determinare se una violazione sia sufficientemente qualificata è la violazione grave e manifesta, da parte dell’istituzione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P , EU:C:2000:361 , punto 43 , e del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13 , EU:T:2015:756 , punto 67 ; v., altresì, in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’escompte/BCE, T‑749/15 , non pubblicata, EU:T:2017:21 , punto 69 ). Qualora tale istituzione disponga solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata [sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P , EU:C:2007:226 , punto 47 ]. Pertanto, un elemento determinante per dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata è la portata del margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/CEVA e Pfizer, C‑198/03 P , EU:C:2005:445 , punti 65 e 66 ). 161 Tuttavia, non esiste alcun nesso automatico tra la mancanza di potere discrezionale dell’istituzione interessata e la qualificazione dell’infrazione come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Infatti, pur presentando un carattere determinante, la portata del potere discrezionale dell’istituzione interessata non costituisce un criterio esclusivo (sentenze del 3 marzo 2010, Artegodan/Commissione, T‑429/05 , EU:T:2010:60 , punti 59 e 60 , e del 16 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑637/18 , non pubblicata, EU:T:2020:626 , punti 84 e 85 ). 162 A tal riguardo, spetta al giudice dell’Unione prendere in considerazione la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata nonché l’intenzionalità o inescusabilità dell’errore commesso (sentenze del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 42 , del 3 marzo 2010, Artegodan/Commissione, T‑429/05 , EU:T:2010:60 , punto 62 , e dell’8 dicembre 2021, Dyson e a./Commissione, T‑127/19 , non pubblicata, EU:T:2021:870 , punti 22 e 38 ). 163 Ne consegue che semplici errori di valutazione non possono essere di per sé sufficienti a qualificare una violazione come manifesta e grave (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2008, MyTravel/Commissione, T‑212/03 , EU:T:2008:315 , punto 85 ). Soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso consente il sorgere della responsabilità dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio, C‑123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 43 ). 164 In via preliminare, per quanto riguarda la questione se il Tribunale sia in grado di qualificare d’ufficio un illecito come violazione sufficientemente qualificata di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre rilevare che la qualificazione giuridica dei fatti rientra nella competenza del giudice dell’Unione. Dal momento che gli elementi di fatto e di diritto pertinenti risultano dal fascicolo e sono stati discussi in contraddittorio tra le parti, come è avvenuto nel caso di specie, il Tribunale può procedere esso stesso alla qualificazione di un illecito constatato come costituente una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, anche se il ricorrente non ha esplicitamente affrontato tale questione nel suo ricorso. Una siffatta constatazione deriva, del resto, dalla giurisprudenza costante secondo la quale spetta alla parte che invoca la responsabilità extracontrattuale dell’Unione dimostrare l’esistenza di un illecito nonché fornire la prova, da un lato, di un nesso di causalità tra tale illecito e il danno causato e, dall’altro, dell’effettività di tale danno (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 62 , e del 7 luglio 2021, HTTS/Consiglio, T‑692/15 RENV , EU:T:2021:410 , punto 61 ). Per contro, la qualificazione giuridica dell’illecito come sufficientemente qualificato non è subordinata alla produzione di elementi di prova da parte del ricorrente, il che conferma la giurisprudenza citata al precedente punto 162. 165 In primo luogo, per quanto riguarda la questione se l’errore manifesto di valutazione nonché la violazione dell’articolo 151 e dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, constatati nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, costituiscano violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre fare le seguenti constatazioni. 166 Da un lato, si può ritenere che le norme violate nel caso di specie siano preordinate a conferire diritti ai singoli in quanto hanno la funzione di tutelare i loro interessi (v. giurisprudenza citata al precedente punto 159). 167 Infatti, sia l’articolo 151 sia l’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018 disciplinano in modo preciso l’esercizio delle competenze dell’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici finanziati dal bilancio dell’Unione. In tal modo, tali disposizioni mirano non solo a garantire la buona gestione dei fondi dell’Unione, ma anche a tutelare gli operatori economici che partecipano alle procedure di aggiudicazione garantendo loro che la loro offerta sia esaminata nel rispetto di norme oggettive e prevedibili. Pertanto, tali disposizioni sono preordinate a conferire agli offerenti diritti procedurali di cui essi possono avvalersi dinanzi al giudice dell’Unione, cosicché la loro inosservanza può costituire la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. 168 L’errore manifesto di valutazione individuato nel caso di specie e relativo al mancato rigetto da parte di un’amministrazione aggiudicatrice di un’offerta non conforme alle specifiche tecniche deriva dalla stessa logica. Infatti, una siffatta violazione delle norme che disciplinano la verifica della conformità delle offerte può ledere i diritti degli altri offerenti, i quali hanno il diritto di vedere valutate le offerte concorrenti unicamente se esse rispettano i requisiti obbligatori fissati dalle specifiche tecniche. 169 D’altro lato, gli illeciti constatati nell’ambito del secondo motivo devono essere qualificati come violazioni sufficientemente qualificate. 170 Sotto un primo profilo, il Tribunale considera che l’AED non poteva ignorare la chiara regola secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] doveva presentare, nella sua offerta, prove scritte del fatto che essa e il suo subappaltatore disponevano di contratti con gli operatori satellitari interessati per offrire i servizi descritti nei requisiti obbligatori M‑001, M‑009 e M‑014 e che l’inosservanza di tale condizione comportava il rigetto dell’offerta a causa della sua non conformità. Infatti, tale condizione era stata introdotta dalla stessa AED nelle specifiche tecniche. 171 Sotto un secondo profilo, dalla formulazione delle due richieste di chiarimenti inviate dal comitato delle offerte dell’AED alla [OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che tale comitato riteneva che siffatte prove scritte non fossero state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli operatori satellitari elencati nelle due dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81, ad eccezione degli operatori A e B (v. supra , punti da 86 a 88). Come dichiarato ai precedenti punti 82 e 90, il Tribunale fa propria l’analisi del comitato al riguardo e ne deduce che l’AED non aveva altra alternativa se non quella di respingere l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] in quanto non conforme e non poteva, in nessun caso, autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a integrarla dandole la possibilità di fornire le prove scritte mancanti dopo il deposito della sua offerta. Si ritiene quindi che l’AED disponesse di un margine di discrezionalità nullo nel caso di specie. Essa non poteva, inoltre, ignorare che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] non era conforme. 172 Sotto un terzo profilo, come accennato al precedente punto 89, anche nell’ipotesi in cui i documenti giustificativi forniti dopo il deposito dell’offerta dovessero essere presi in considerazione, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, dopo il deposito della sua offerta, né copia delle parti pertinenti di contratti né attestazioni per la maggior parte degli operatori elencati nelle dichiarazioni sull’onore di cui al precedente punto 81 e che, anche in tale ipotesi, l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata non conforme. Orbene, a tal riguardo, l’AED non poteva neppure ignorare che le prove scritte richieste non erano state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 173 Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che il margine di discrezionalità dell’AED era nullo nel caso di specie, che la situazione da regolare non era complessa, che le norme violate non comportavano alcuna difficoltà di applicazione o di interpretazione e che le violazioni commesse nel caso di specie possono essere qualificate come inescusabili. Inoltre, si può rilevare che le irregolarità constatate non sarebbero state commesse da un’amministrazione normalmente prudente e diligente (v. giurisprudenza citata ai precedenti punti 162 e 163). 174 Ne consegue che tale errore nonché la violazione dell’articolo 151 e dell’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario del 2018, constatati nell’ambito dell’analisi del secondo motivo, costituiscono violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. 175 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se gli errori manifesti di valutazione relativi all’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e constatati nell’ambito dell’analisi del terzo motivo costituiscano violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre effettuare le seguenti constatazioni. 176 Come rilevato ai precedenti punti da 126 a 143, il Tribunale considera che, nella sua offerta, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente spiegato e dimostrato di poter proporre capacità UHF, né mediante il contratto [ riservato ] di cui al precedente punto 119, né mediante l’accordo commerciale concluso con [ riservato ] di cui al precedente punto 120, sebbene le specifiche tecniche richiedessero agli offerenti una descrizione precisa della loro capacità di fornire un accesso alle reti di comunicazione via satellite UHF, nonché delle condizioni di tale fornitura. Si è quindi ritenuto che, attribuendo il punteggio massimo al requisito facoltativo O‑007, ossia 2 punti su 2, l’AED abbia commesso due errori manifesti di valutazione. 177 Il Tribunale constata, a tal riguardo, [ riservato ] che impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di menzionare tale contratto nella sua offerta (v. supra , punto 130), il che avrebbe dovuto comportare una maggiore vigilanza da parte dell’AED per quanto riguarda le prove fornite nell’offerta della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il contenuto della richiesta di chiarimenti indica chiaramente che l’AED non era soddisfatta del grado di precisione delle indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua offerta riguardo all’accordo commerciale con [ riservato ] (v. supra , punto 139). Pertanto, l’AED non poteva ignorare che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] presentava un certo numero di carenze che non le consentivano di ottenere il punteggio massimo per quanto riguarda il requisito facoltativo O‑007. 178 Da un lato, analogamente a quanto enunciato al precedente punto 166, la mancata considerazione da parte dell’AED dell’obbligo degli offerenti di descrivere in dettaglio le condizioni di accesso alle capacità UHF proposte può ledere i diritti degli altri offerenti, i quali hanno il diritto di vedere le offerte concorrenti correttamente valutate secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche. 179 D’altro lato il Tribunale ritiene quindi che l’AED abbia violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale. Il Tribunale considera, infatti, che l’AED aveva un margine di discrezionalità limitato nel caso di specie, che la situazione da regolare non era complessa, che le norme violate non comportavano alcuna difficoltà di applicazione o di interpretazione e che le violazioni commesse nel caso di specie possono essere qualificate come inescusabili. Inoltre, si può rilevare che le irregolarità constatate non sarebbero state commesse da un’amministrazione normalmente prudente e diligente (v. supra , punto 173). 180 Di conseguenza, il Tribunale considera in tal modo che le irregolarità constatate nell’ambito dell’analisi del terzo motivo costituiscono violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. b) Sui danni lamentati e sul nesso di causalità tra le violazioni sufficientemente qualificate constatate e detti danni 181 Poiché il Tribunale ha constatato l’esistenza di varie violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, occorre stabilire se i danni lamentati dalle ricorrenti siano reali e certi e se, eventualmente, esista un nesso causale diretto tra le violazioni constatate e detti danni. 182 Le ricorrenti ritengono di aver subito danni articolati in due voci distinte, costituite, la prima, dalla perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi e, la seconda, dagli oneri e dalle spese riguardanti la partecipazione alla gara d’appalto. 1) Sulla prima voce di danno costituita dalla perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi 183 Le ricorrenti ritengono di dover essere risarcite individualmente per la perdita dell’opportunità di vedersi aggiudicare l’appalto di cui trattasi. Esse affermano che, dal momento che l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinta a causa della sua non conformità o che essa, quanto meno, doveva essere classificata al secondo posto, l’appalto di cui trattasi doveva essere aggiudicato al consorzio. Esse sostengono, inoltre, che è improbabile che, se così fosse stato, l’AED avrebbe deciso di rinunciare ad aggiudicare l’appalto di cui trattasi. 184 Nella replica, le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto afferma l’AED, la giurisprudenza non considera che il risarcimento a titolo della perdita di opportunità implichi la dimostrazione che «senza alcun dubbio» l’appalto sarebbe stato ottenuto, ma che il candidato irregolarmente escluso disponeva di un’opportunità «reale e non ipotetica» di vedersi aggiudicare l’appalto. 185 L’AED contesta tale argomento e afferma che le ricorrenti non dimostrano che esse avrebbero «senza alcun dubbio» vinto l’appalto controverso in assenza degli asseriti illeciti da esse dedotti. 186 A tal riguardo, l’AED rileva che la percentuale di opportunità per le ricorrenti di vedersi aggiudicare l’appalto di cui trattasi era quasi nulla in quanto, in forza dell’articolo 171, primo comma, del regolamento finanziario del 2018, essa poteva, fino al momento della firma del contratto, annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto, senza che il consorzio avesse diritto ad alcun risarcimento. 187 Inoltre, l’AED fa valere che, in forza dell’accordo quadro, essa non aveva alcun obbligo di acquistare i servizi proposti dall’offerente aggiudicatario dell’appalto di cui trattasi. 188 In tali circostanze, l’AED afferma che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento illecito e il preteso danno da esse subito. 189 In via preliminare, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, per determinare il carattere reale della perdita di opportunità, occorre esaminare se sia stato sufficientemente dimostrato che il ricorrente sia stato privato di una seria opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi. L’esistenza di una seria opportunità non dipende dal grado di probabilità che tale opportunità si sarebbe realizzata, poiché quest’ultimo elemento è preso in considerazione successivamente, se tale esistenza è riconosciuta, per determinare l’entità del danno materiale subito e del suo risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21 , EU:T:2022:808 , punti 86 e 87 ). Ciò premesso, se è provato che l’opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi non esisteva, non potrebbe sussistere alcun danno. 190 Come risulta dai precedenti punti 174 e 180, il Tribunale considera che l’AED, durante la gara d’appalto, ha commesso varie violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli. Orbene, siffatte violazioni hanno essenzialmente viziato detta procedura e compromesso l’opportunità delle ricorrenti, la cui offerta è stata classificata al secondo posto, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 191 In tali circostanze, il danno lamentato a titolo della perdita di un’opportunità va considerato, nel caso di specie, come reale e certo, in quanto è dimostrato che le ricorrenti, come offerente escluso, hanno perso definitivamente l’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e che tale opportunità era «seria». 192 Inoltre, il Tribunale constata che, nei suoi argomenti sintetizzati al precedente punto 186, l’AED equipara erroneamente i danni derivanti dal lucro cessante a quelli derivanti dalla perdita di un’opportunità. Tuttavia, queste due categorie di danni non sono equivalenti. Infatti, il lucro cessante determina il risarcimento della perdita dell’appalto stesso, mentre la perdita di un’opportunità comporta il risarcimento della perdita dell’opportunità di concludere il suddetto contratto di appalto (v. sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punto 188 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere l’esistenza di una perdita di opportunità di ottenere l’appalto di cui trattasi, la quale può essere qualificata come seria. Gli argomenti dell’AED devono essere quindi respinti. 193 Inoltre, la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice non ha mai l’obbligo di aggiudicare un appalto pubblico non osta alla constatazione della perdita di un’opportunità nel caso di specie. Infatti, anche se tale circostanza può incidere sulla certezza di un offerente di vedersi aggiudicare l’appalto e, pertanto, avere un impatto sulla portata del relativo danno, essa non può escludere qualsivoglia probabilità di ottenere l’aggiudicazione di detto appalto e quindi rimettere in discussione l’esistenza di una perdita di opportunità. In ogni caso, se è vero che, fino al momento della firma del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice può sempre rinunciare all’appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dello stesso, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento, tuttavia tali ipotesi di rinuncia all’appalto o di annullamento della procedura non si sono appunto concretizzate e, a causa delle violazioni sufficientemente qualificate constatate, le ricorrenti hanno perso un’occasione di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punto 189 e giurisprudenza ivi citata). 194 Per le stesse ragioni, è irrilevante che, in forza dell’accordo quadro, l’AED non avesse alcun obbligo di acquisto nel caso di specie. Infatti, tale caratteristica dell’accordo quadro non ha alcuna incidenza sul fatto che le ricorrenti hanno perso un’opportunità di vedersi aggiudicare l’appalto, dato che l’aggiudicazione dell’appalto avviene prima dell’esecuzione di detto accordo quadro. Per contro, tale caratteristica dell’accordo quadro dovrà essere presa in considerazione per determinare l’entità del danno. 195 Infine, il Tribunale constata che il danno deriva direttamente e immediatamente dalle violazioni sufficientemente qualificate che sono state constatate. Infatti, la condizione relativa all’esistenza di un siffatto nesso di causalità va valutata alla luce del danno lamentato. Orbene, è certo che, astenendosi in particolare dal respingere l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] in quanto non conforme, l’AED ha viziato la procedura di gara e, di conseguenza, ha direttamente pregiudicato le possibilità delle ricorrenti di vedersi aggiudicare l’appalto. 196 Poiché da quanto precede risulta che l’AED ha commesso le violazioni sufficientemente qualificate constatate e che le ricorrenti hanno dimostrato di aver subito un danno a titolo della perdita di un’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, in quanto detto danno presenta un carattere reale e certo e deriva direttamente da dette violazioni, si deve concludere che sussistono le condizioni per risarcire queste ultime a titolo della perdita di un’opportunità. 2) Sulla seconda voce di danno costituito dagli oneri e dalle spese riguardanti la partecipazione alla gara d’appalto 197 Le ricorrenti affermano che, a causa dell’illegittimità della procedura di gara, esse devono essere risarcite a titolo degli oneri e delle spese sostenuti per la loro partecipazione alla gara d’appalto. 198 A tal riguardo, esse ritengono che la clausola di non rimborso delle spese di candidatura prevista al punto 2.10 del capitolato d’oneri non possa essere applicata dato che le violazioni che inficiano la procedura hanno impedito al consorzio di ottenere l’appalto. 199 Le ricorrenti affermano che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] and Space, la preparazione dell’offerta depositata dal consorzio ha comportato gli oneri e le spese seguenti, vale a dire EUR 5635, a titolo di spese di comunicazione, EUR 33, a titolo di spese di catering, EUR 409575, a titolo di spese di personale, EUR 1037, a titolo di spese di vitto, EUR 1788, a titolo di spese di traduzione e EUR 165, a titolo di spese di trasporto, ossia un importo totale di EUR 418234. Le ricorrenti hanno inoltre fornito una tabella Excel contenente un elenco di tali oneri e spese. 200 Parimenti, le ricorrenti fanno valere che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], la preparazione dell’offerta depositata dal consorzio ha comportato gli oneri e le spese seguenti, vale a dire EUR 33750, a titolo di spese di personale, EUR 1100, a titolo di spese di trasporto, ossia un importo totale di EUR 34850. Le ricorrenti hanno inoltre fornito un’attestazione redatta dal direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] che menziona tali spese e oneri. 201 L’AED contesta tale argomento. 202 Va ricordato che incombe al ricorrente fornire elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare l’esistenza e l’entità del suo danno (sentenza del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione, 26/74 , EU:C:1976:69 , punti da 22 a 24 , e ordinanza del 7 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio, T‑167/02 , non pubblicata, EU:T:2006:193 , punto 29 ). 203 Il Tribunale constata, a tal riguardo, che le ricorrenti si sono limitate, da un lato, a descrivere le spese di comunicazione, di catering, di vitto, di traduzione e di trasporto nonché i costi per il personale che sono stati sostenuti e, dall’altro, a fornire, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] and Space, una tabella Excel delle spese sostenute e, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA], un’attestazione del suo direttore generale che menziona le spese sostenute, senza tuttavia fornire documenti giustificativi contabili e finanziari delle spese e degli oneri sostenuti, come le fatture. 204 Alla luce, in particolare, della giurisprudenza citata al precedente punto 83, si deve quindi ritenere che le ricorrenti non abbiano dimostrato l’importo delle spese e degli oneri asseriti e che la domanda di risarcimento, nella parte in cui riguarda il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti, debba essere quindi respinta. 2. Sull’importo del risarcimento dovuto a ciascuna ricorrente a titolo della perdita di opportunità 205 Le ricorrenti affermano che, per calcolare il risarcimento dovuto a ciascuna di esse a titolo della perdita di opportunità, occorre prendere in considerazione l’importo totale dell’appalto di cui trattasi, stimato in EUR 250 milioni, e moltiplicarlo per un tasso di ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA], stimato, sulla base delle fatture emesse per l’esecuzione del precedente appalto, all’89,4% per la [OSCURATO:PERSONA] and Space e al 10,6% per la [OSCURATO:SOCIETA]. Occorrerebbe poi moltiplicare gli importi fatturati da ciascuna delle due ricorrenti per i tassi di margine netto realizzati da ciascuna di esse, per l’esecuzione del precedente appalto, vale a dire il 10%, e moltiplicare gli importi per ciascuna delle due ricorrenti per un tasso di probabilità di aggiudicazione dell’appalto, stimato al 95%. Le ricorrenti ritengono, su tale base, che l’importo del risarcimento possa essere stimato in EUR 21232500 per la [OSCURATO:PERSONA] and Space e in EUR 2517500 per la [OSCURATO:SOCIETA]. 206 Le ricorrenti forniscono, nel ricorso, un elenco delle fatture emesse per il precedente appalto, al fine di provare il criterio di ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA], nonché attestazioni del direttore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] and Space e del direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di giustificare tale tasso di ripartizione e i tassi di margine netto realizzati in occasione del precedente appalto. 207 Nella replica le ricorrenti forniscono, inoltre, fatture emesse tra l’ottobre 2021 e il marzo 2024 al fine di confermare la ripartizione dei compiti tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito del precedente appalto, nonché un estratto della relazione finanziaria 2023 del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in cui si dichiara che il tasso di margine lordo per il gruppo ammontava al 15,3%, ossia un tasso più elevato rispetto a quello indicato al precedente punto 205. Inoltre, le ricorrenti forniscono un addendum all’accordo quadro corrispondente al precedente appalto che dimostra, a loro avviso, che il massimale dell’appalto precedente era stato raggiunto, nonché una comunicazione dell’AED vertente su una previsione di aumento dei tassi di crescita degli ordinativi che giustificherebbe il massimale di EUR 250 milioni del nuovo accordo quadro. 208 L’AED contesta tali argomenti. 209 Essa afferma che i documenti forniti dalle ricorrenti non consentono di dimostrare l’importo dei diversi parametri presi in considerazione da queste ultime nel calcolo del risarcimento. 210 Pertanto, per quanto riguarda l’importo delle fatture emesse da ciascuna delle ricorrenti nell’ambito del precedente appalto, l’AED sostiene che queste ultime non hanno fornito le suddette fatture nell’ambito del ricorso e che, in ogni caso, tali fatture sono irrilevanti ai fini del presente appalto. 211 Inoltre, secondo l’AED, le attestazioni indicate al precedente punto 206 non consentono di dimostrare né che debba essere applicato un tasso di margine netto del 10% all’importo massimo del valore dell’appalto di cui trattasi, né che debba essere applicato un tasso di probabilità di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi del 95%. Su quest’ultimo punto, l’AED sostiene che tale tasso dovrebbe essere prossimo allo 0%. 212 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che la compensazione per la perdita di un’opportunità deve essere determinata in base a tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie. Su tale punto, occorre precisare che il Tribunale dispone di un margine di discrezionalità, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, quanto al metodo da adottare per effettuare una siffatta determinazione (v. sentenza del 12 febbraio 2019, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , non pubblicata, EU:T:2019:84 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 213 Nel caso di specie, il Tribunale considera che, al fine di determinare l’importo del risarcimento a titolo della perdita di opportunità per ciascuna delle due ricorrenti, occorre calcolare, anzitutto, il margine netto che ciascuna ricorrente avrebbe potuto realizzare se il consorzio avesse ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto. A tal fine, occorre moltiplicare una stima dell’importo degli acquisti che l’AED avrebbe effettuato presso il consorzio, se quest’ultimo avesse ottenuto l’appalto di cui trattasi, per una stima della quota di tali acquisti per ciascuna ricorrente e per una stima del tasso di margine netto per ciascuna ricorrente. Infine, occorre moltiplicare tale importo per una stima del tasso di probabilità, per le ricorrenti, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punto 220 ). 214 In primo luogo, per quanto riguarda la stima dell’importo degli acquisti effettuati dall’AED mediante l’accordo quadro, il Tribunale considera che non è pertinente prendere in considerazione l’importo menzionato dalle ricorrenti, vale a dire EUR 250 milioni. Infatti, l’AED non ha alcun obbligo di acquisto mediante l’accordo quadro e non è quindi certo che il massimale degli acquisti che possono essere effettuati mediante l’accordo quadro sarebbe stato raggiunto se le ricorrenti avessero ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. In particolare, la circostanza, sottolineata dalle ricorrenti, che ciò sia avvenuto per quanto riguarda il precedente appalto non contraddice tale constatazione, poiché l’appalto di cui trattasi è indipendente dall’appalto precedente. Infine, la comunicazione dell’AED, fornita dalle ricorrenti, vertente sulla previsione di aumento dei tassi di crescita degli ordinativi non dimostra che il massimale dell’accordo quadro sarebbe stato raggiunto. 215 A seguito della misura istruttoria del 6 novembre 2025, l’AED ha fornito al Tribunale l’importo totale fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’inizio dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi fino al 7 novembre 2025 incluso. Tale importo, che ha carattere di riservatezza, è stato successivamente comunicato ai rappresentanti delle ricorrenti che hanno presentato osservazioni al riguardo, conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Il Tribunale considera che si può tenere conto di tale importo al fine di stimare quello che le ricorrenti avrebbero fatturato all’AED per tutto il periodo di esecuzione dell’accordo quadro, se l’appalto di cui trattasi fosse stato loro aggiudicato. 216 Inoltre, occorre prendere in considerazione il fatto che, come sottolineato dalle ricorrenti senza essere contraddette dall’AED, l’importo degli acquisti effettuati da quest’ultima nell’ambito del precedente appalto aveva raggiunto il massimale di EUR 77,5 milioni. 217 Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie, si procederà ad un’equa valutazione dell’importo che le ricorrenti avrebbero fatturato all’AED per tutto il periodo di esecuzione dell’accordo quadro, se l’appalto di cui trattasi fosse stato loro aggiudicato, fissandolo in EUR 65 milioni. 218 In secondo luogo, per quanto riguarda la ripartizione delle fatture tra la [OSCURATO:PERSONA] and Space e la [OSCURATO:SOCIETA], occorre rilevare che le ricorrenti hanno fornito, in allegato al ricorso, un elenco delle fatture emesse nei confronti dell’AED nell’ambito del precedente appalto nonché delle attestazioni del direttore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] and Space e del direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] al fine di giustificare il criterio di ripartizione. Inoltre, in allegato alla replica, le ricorrenti hanno fornito le fatture emesse tra l’ottobre 2021 e il marzo 2024 nell’ambito dell’esecuzione del precedente appalto. 219 L’AED ha dichiarato, nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 27 ottobre 2025, di non essere in grado di pronunciarsi sull’esattezza della stima effettuata dalle ricorrenti e di non aver quindi contraddetto tale stima, sebbene fosse destinataria di dette fatture. 220 Il Tribunale considera, a tal riguardo, che, tenuto conto della difficoltà di stimare l’esatta ripartizione delle fatture emesse dalle ricorrenti nell’ipotesi in cui queste ultime avessero ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, e tenuto conto di tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie, si procederà a un’equa valutazione di tale ripartizione fissandola all’89,4% per la [OSCURATO:PERSONA] and Space e al 10,6% per la [OSCURATO:SOCIETA]. 221 In terzo luogo, per quanto riguarda il tasso di margine netto per ciascuna delle due ricorrenti, queste ultime hanno fornito, in allegato al ricorso, attestazioni provenienti rispettivamente dal direttore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] and Space e dal direttore generale della [OSCURATO:SOCIETA] e, in allegato alla replica, un estratto della relazione finanziaria 2023 del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in cui si dichiara che il tasso di margine lordo per il gruppo ammontava al 15,3%. 222 Il Tribunale considera tuttavia che tali documenti non sono in grado di dimostrare che il tasso di margine netto era pari al 10% per ciascuna delle due ricorrenti, per quanto riguarda il precedente appalto. Infatti, in ciascuna delle due attestazioni, si afferma che «l’obiettivo di redditività su tale progetto era fissato al 10%». Orbene, poiché nel caso di specie si tratta di un «obiettivo di redditività», tale elemento non consente di stabilire che sia stato effettivamente raggiunto un tasso di margine netto del 10%. Inoltre, sebbene ciascuna delle due attestazioni sia accompagnata da tre relazioni redatte dai revisori dei conti per gli anni 2020, 2021 e 2022, le ricorrenti non spiegano in che misura tali relazioni confermerebbero un tasso di margine netto del 10% per quanto riguarda il precedente appalto. Inoltre, non è certo che i tassi di margine netto osservati per quanto riguarda il precedente appalto siano stati identici a quelli osservati relativamente al presente accordo quadro, nell’ipotesi in cui le ricorrenti avessero ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. Infine, il tasso di margine indicato nella relazione finanziaria 2023 del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non è un tasso di margine netto, bensì un tasso di margine lordo, e non è dimostrato che un tasso di margine osservabile a livello dell’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile anche all’appalto di cui trattasi. 223 Alla luce di quanto precede, data la difficoltà di stimare gli importi di tale indicatore per ciascuna delle due ricorrenti e tenuto conto di tutti gli elementi propri delle circostanze del caso di specie, si procederà a un’equa valutazione di detti importi fissando al 7% il tasso di margine netto per ciascuna delle due ricorrenti. 224 In quarto luogo, per quanto riguarda il tasso di probabilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, esso è stato stimato al 95% dalle ricorrenti (v. supra , punto 205). Il Tribunale fa propria tale valutazione. Infatti, se l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata respinta in quanto non conforme, il consorzio avrebbe probabilmente ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto dato che solo due offerenti avevano partecipato alla gara d’appalto e l’offerta del consorzio era stata giudicata conforme alle specifiche tecniche. 225 Da tutto quanto precede risulta che l’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] and Space a titolo della perdita di un’opportunità corrisponde al prodotto tra la stima degli acquisti effettuati dall’AED mediante l’accordo quadro, vale a dire EUR 65 milioni, e la stima della quota di tali acquisti che avrebbe effettuato la [OSCURATO:PERSONA] and Space, ossia l’89,4%, la stima del tasso di margine netto che avrebbe realizzato la [OSCURATO:PERSONA] and Space, ossia il 7%, e il tasso di probabilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, ossia il 95%. L’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] and Space a titolo della perdita di un’opportunità ammonta quindi a EUR 3864315. 226 Analogamente, l’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo della perdita di un’opportunità corrisponde al prodotto tra la stima degli acquisti effettuati dall’AED mediante l’accordo quadro, vale a dire EUR 65 milioni, e la stima della quota di tali acquisti che avrebbe effettuato la [OSCURATO:SOCIETA], ossia il 10,6%, la stima del tasso di margine netto che avrebbe realizzato la [OSCURATO:SOCIETA], ossia il 7%, e il tasso di probabilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, ossia il 95%. L’importo del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo della perdita di un’opportunità ammonta quindi a EUR 458185. 3. Sugli interessi moratori e capitalizzati 227 Le ricorrenti affermano che il risarcimento che dovrà essere versato dall’AED a ciascuna di esse dovrà essere maggiorato degli interessi moratori e capitalizzati. 228 Nella replica le ricorrenti aggiungono che è sufficiente che si menzioni nella domanda di risarcimento che il risarcimento sia maggiorato degli interessi moratori e capitalizzati per beneficiarne e che il tasso applicato sia quello fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti. 229 L’AED contesta tale argomento. 230 Secondo l’AED, le ricorrenti non dimostrano, nel ricorso, che il risarcimento dei danni che esse richiedono debba essere maggiorato di interessi moratori. Inoltre, l’AED osserva che le ricorrenti non ne precisano né il tasso né le modalità concrete di applicazione. 231 Per di più, l’AED afferma che le ricorrenti non hanno neppure dimostrato per quale motivo né su quale base giuridica tali interessi, ammesso che siano dovuti, dovrebbero essere capitalizzati. 232 Di conseguenza, l’AED ritiene che la domanda delle ricorrenti relativa al riconoscimento di interessi moratori capitalizzati debba essere integralmente respinta. 233 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo di versare interessi moratori mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore ad adempiere, quanto prima, l’obbligo di pagare tale credito. Un siffatto obbligo può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare, o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi oggettivi (v. sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P , EU:C:2021:39 , punto 55 e giurisprudenza ivi citata). 234 L’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sorge dalla data della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno. Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo in questione, maggiorato di due punti (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione, T‑292/15 , EU:T:2018:103 , punti 222 e 223 e giurisprudenza ivi citata). 235 Di conseguenza, il risarcimento previsto a titolo della perdita di un’opportunità deve essere maggiorato di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, il cui tasso è quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. 236 Tuttavia, il Tribunale considera che nessuna particolare circostanza della presente fattispecie giustifica la capitalizzazione degli interessi moratori dovuti alle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK [OSCURATO:PERSONA], C‑336/13 P , EU:C:2015:83 , punto 54 ), circostanze che peraltro non sono state menzionate dalle ricorrenti nel loro ricorso. 4. Conclusione 237 Da quanto precede risulta che l’importo totale del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] and Space ammonta a EUR 3864315 e che l’importo totale del risarcimento dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA] ammonta a EUR 458185. 238 Peraltro, conformemente ai precedenti punti 235 e 236, tale risarcimento deve essere maggiorato di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, il cui tasso è quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, senza capitalizzazione. IV. Sulle spese 239 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’AED, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda delle ricorrenti. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), dichiara e statuisce: 1) La decisione dell’Agenzia europea per la difesa (AED), del 12 dicembre 2023, che respinge l’offerta del gruppo costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], presentata nell’ambito della gara d’appalto 23.ISE.JP.001 intitolata «Fornitura di apparecchiature per le bande di comunicazione satellitare C, Ku, (civ)Ka, L, UHF, (mil)Ka e X e servizi connessi» e che aggiudica tale appalto alla [OSCURATO:SOCIETA], e la decisione dell’AED, del 23 gennaio 2024, con la quale quest’ultima ha segnatamente confermato al gruppo il risultato della procedura di gara e ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] and Space e della [OSCURATO:SOCIETA] diretta ad ottenere la comunicazione di taluni punteggi ottenuti in sede di valutazione delle offerte, sono annullate. 2) L’Unione europea, rappresentata dall’AED, è tenuta a risarcire il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA] and Space e dalla [OSCURATO:SOCIETA] a titolo della perdita dell’opportunità, per il consorzio formato da queste due società, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto di cui al punto 1 del dispositivo. 3) L’importo del risarcimento dovuto dall’Unione, rappresentata dall’AED, alla [OSCURATO:PERSONA] and Space è fissato in EUR 3864315, oltre agli interessi moratori a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. 4) L’importo del risarcimento dovuto dall’Unione, rappresentata dall’AED, alla [OSCURATO:SOCIETA] è fissato in EUR 458185, oltre agli interessi moratori a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. 5) Il ricorso è respinto per il resto. 6) L’AED è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 1 o luglio 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( i ) «I nomi dei rappresentanti delle parti nel presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla pubblicazione ufficiale». ( 1 ) Dati riservati omessi
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris