CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 12074/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 3277/2022, depositata il 6 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 settembre2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] –IRES 2011. R.G. N.12074/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in qualità di cessionaria del credito IRES relativo alle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. (procedura conclusasi con l’omologazione di concordato fallimentarepresentato dal terzo assuntore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), richiese all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari il rimborso del credito suddetto, per l’importo di € 252.818,00, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ex art. 183 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 5 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, successivamente alla chiusura del fallimento. La cessione venne effettuata dall a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., subentrata per scissione all’assuntrice del concordato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale richiesta si formava il silenzio-rifiuto dell’Ufficio. 2. Avverso tale diniego la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari la quale, con sentenza n. 2012/2018 con sentenza n. 171/2018 , depositata il 19 settembre 2018 , lo rigettava, con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 3277/2022, pronunciata il 10 novembre 2022 e depositata in segreteria il 6 dicembre 2022, rigettava l’appello, confermando, R.G. N.12074/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con diversa motivazione, la sentenza di primo grado, e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 1° giugno 2023). L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 5. Con decreto del14 aprile 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 10 settembre2025. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza suddetta è comparso per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da verbale in atti. La Corte si è riservata per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata era affetta da vizio di ultra-petizione, avendo emesso una statuizione che non trovava corrispondenza nelle richieste delle parti, nonché da motivazione contraddittoria, illogica e contra legem. 2. Il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che la Corte regionale sia andata ultra- petita nel rigettare l’appello, avendo confermato il rigetto del ricorso, per una motivazione differente rispetto alla sentenza di primo grado. R.G. N.12074/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto, a suo dire, la tassazione degli interessi sui depositi della procedura fallimentare doveva effettuarsi in capo all’assuntore del concordato fallimentare (e quindi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), che avrebbe dovuto, quindi, inserire tali interessi attivi nella propria dichiarazione fiscale, ed avrebbe avuto , di conseguenza, la possibilità di scomputare tali interessi dal proprio debito fiscale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, invece, pur ritenendo che il credito fiscale in questione fosse stato correttamente inserito nella dichiarazione fiscale relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare (art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998), ha tuttavia evidenziato che: a ) il credito in questione era stato trasferito all’assuntore a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare, ma tale trasferimento non era stato notificato all’Amministrazione finanziaria, in base a quanto previsto dagli artt. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 43 - bis , comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b ) in ogni caso, la cessione dall’assuntrice alla [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuta in violazione del divieto di doppia cessione di un credito fiscale, previsto dal richiamato art. 43-bis, comma 1, d.P.R. n. 602/1973. Orbene, sostiene la ricorrente che la statuizione emessa dalla Corte regionale non trovava corrispondenza nelle richieste delle partie nelle argomentazioni a loro sostegno, che riguardavano unicamente l’individuazione del soggetto d’imposta (curatela fallimentare o assuntore) legittimato ad utilizzare in dichiarazione l’eccedenza derivante dalle ritenute operate sugli R.G. N.12074/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] interessi attivi bancari maturati nel corso della procedura, e che, proprio su tale questione, la C.G.T. di secondo grado aveva dato risposta favorevole alla Banca, salvo poi rigettare l’appello per le ragioni in precedenza evidenziate. Sul punto, va innanzitutto evidenziato che è corretta l’affermazione della Corte regionale, allorquando rileva che l’assuntoreavrebbe dovuto, innanzitutto, notificare la cessione (mediante omologazione del concordato fallimentare) all’Agenzia delle Entrate e, successivamente, non avrebbe potuto cedere comunque il credito, stante il divieto di nuova cessione previsto dall’art. 43-bis, comma 1,d.P.R. n. 602/1973. Tali questioni, pur non essendo state sollevate dalle parti, rientrano comunque nell’àmbito dell’accertamento che deve effettuare il giudice, circa l’effettiva esistenza del credito in capo al cessionario, stante la natura di attrice in senso sostanziale della parte che chiede il rimborso. E’ vero che i problemidella notifica della cessione del credito all’assuntore, e deldivieto della doppia cessione, non era no stat i mai specificamente posti, ma essi si colloca no all’interno del dibattito processuale relativo alla vicenda dedotta in giudizio, riguardante un credito d’imposta dichiarato da una procedura fallimentare poi chiusa con un concordato fallimentare a seguito di intervento di terza assuntrice. Le questioni della mancata notifica della cessione all’assuntore, e del divieto della doppia cessione , era no infatti quaestiones iuris rilevabil i d’ufficio , che di certo non ha nno mutato il petitume la causa petendi di un giudizio impugnatorio (contro il diniego tacito di rimborso) , nel quale la Banca affermava di avere diritto al rimborso del credito IRES in quanto R.G. N.12074/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valida cessionaria di tale credito e l’Amministrazione finanziaria negava tale diritto ritenendo appunto che la Banca non lo avesse validamente acquistato.Il perimetro del giudizio della Corte di merito, dunque, è rimasto inalterato, riguardante comunque la verifica dellasussistenza del diritto di credito in capo alla Banca. Quanto alla motivazione della sentenza , essa non appare né illogica né contraddittoria. La C.G.T. di secondo grado, invero , sul rilievo della alterità tra la procedura fallimentare e la terza assuntrice di concordato, ha sostenuto che vi erastato un primo trasferimento del credito IRES tra queste due entità autonome, e da ciò ha tratto le conseguenze giuridiche sopra esposte. 3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 magg