CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 10069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO Decreto ingiuntivo non opposto – valore di giudicato per la parte di domanda non accolta – esclusione- Fatturazione- evento generatore Credito rivalsa IVA Ud.14/02/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6267/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 395/2017 depositatoi l 07/02/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 7.2.20217 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].) - in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con le imprese mandanti A. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) [OSCURATO:SOCIETA]. - avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione la aveva ammessa per il minor credito dell’importo di € 3.038.821,92, a fronte del maggior importo di € 3.429.137,29 richiesto con la propria domanda di insinuazione al passivo. In particolare, il G.D. aveva ritenuto non dovuti: a) gli interessi moratori calcolati ex art. 133 d.lgs. n. 163/2006, secondo quanto espressamente previsto dall'accordo transattivo sottoscritto con la società in bonis in data 21.1.2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 comma 17, d.lgs. n. 163/2006; accordo transattivo posto espressamente a base della domanda monitoria proposta innanzi al Tribunale di Napoli dalla creditrice, odierna ricorrente, ed altresì accolta con D.l. n. 7781/2013, non opposto nei termini di legge, divenuto esecutivo prima della dichiarazione di fallimento e, quindi, opponibile allo stesso; b) l'I.V.A. richiesta sull'importo di € 3.000.000,00, cristallizzato nel D.l. n. 7781/ 2013 ed ammess a come credito al passivo fallimentare in via chirografaria “poiché non risulta emessa la relativa fattura”. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di ammissione al passivo del fallimento per l’importo di € 116.718,09, a titolo di interessi ex art. 133 d.lgs.n. 163/2006, non può essere accolta, posto che il D.I. n. 7781/2013 ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento degli interessi legali e non già a quelli moratori. Quanto alla domanda di ammissione in chirografo della somma di € 302.419,90, richiesta a titolo di rivalsa per IVA e CPA, il giudice di primo grado ha osservato che il diritto di rivalsa non nasce per il solo fatto di aver eseguito una prestazione (come dedotto dall’opponente), ma è subordinato all’emissione di una fattura. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia costituito dall’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto espressamente a fondamento del ricorso monitorio accolto nel D.I. n. 7781/2013 e riconosciuto opponibile al fallimento. Espone la ricorrente di aver espressamente evidenziato nel ricorso ex art. 98 legge fall. la decisiva circostanza che l’accordo transattivo di cui sopra era stato espressamente posto a fondamento dell’azione monitoria. Rileva, altresì, che il decreto ingiuntivo non opposto acquista l’autorità di cosa giudicata solo in relazione al credito di cui è stato ingiunto il pagamento, e non con riferimento alla parte non accolta, con la conseguenza che il D.I. n. 7781/2013 non costituiva ostacolo alla pretesa creditoria fatta valere in sede di insinuazione al passivo, che era preordinata al riconoscimento di un maggiore importo a titolo di interessi moratori, in luogo di quelli legali. 2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stata dedotta la violazione dell’art. 2909 cod. civ. Espone la ricorrente che: 1) il giudicato di cui al D.I. n. 7781/2013 ha coperto anche l’antecedente logico giuridico della pronunzia monitoria e, quindi, l’accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) in ogni caso, è irrilevante che lo stesso decreto ingiuntivo avesse riconosciuto soltanto gli interessi legali, e non già quelli moratori, e ciò in quanto il decreto ingiuntivo non opposto acquista l’autorità di cosa giudicata solo in relazione al credito di cui è stato ingiunto il pagamento, e non con riferimento alla parte non accolta. 3. La esposta censura sub 2) del secondo motivo, da esaminare per prima per la ragione più liquidache essa pone, è fondata. Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4510/06 (conf. Cass. n. 9857/2002; vedi anche, recentemente, Cass. n. 31896/2019), hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, cod. proc. civ. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta)”. È stato, infatti, condivisibilmente osservato dalle Sezioni Unite che il decreto monitorio, divenuto definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, non ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza per la parte con cui ha respinto la domanda e ciò in quanto la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento. Peraltro, è stato opportunamente evidenziato che mentre l'intimato può provocare il contraddittorio con la opposizione e ottenere la reiezione della domanda, accolta dal decreto, l'istante non ha la possibilità di provocare un processo in contraddittorio, ma solo quella, riconosciutagli dall'art. 640 c.p.c., di agire separatamente per l'accoglimento della parte della domanda non accolta. Éproprio quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 133 d.lgs. n. 163/2006 – negati nel decreto ingiuntivo non opposto - in sede di verifica dello stato passivo, procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio delle parti, nel quale il diritto dell’istante viene accertato con pienezza dal giudice delegato, seppur con semplificazione dal punto di vista istruttorio. Il Tribunale di Napoli è incorso dunque nella violazione dell’art.2909 cod. civ., per avere erroneamente ritenuto di essere vincolato dal decreto ingiuntivo n. 7781/2013, anche nella parte di rigetto parziale della domanda dell’istante di riconoscimento degli interessi moratori. 3. Il primo motivo e la censura sub 1) del secondo motivo sono assorbiti. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 18 d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale di Napoli secondo cui la rivalsa per IVA e CPA non può essere esercitata per le operazioni effettuate senza l’emissione di fattura, e ciò sul rilievo che il credito per rivalsa IVA sorge per il semplice fatto che il cedente abbia eseguito una prestazione di servizi o abbia effettuato una cessione di beni nei confronti del cessionario e non è, pertanto, condizionato all’emissione di una fattura. 5. Il motivo è inammissibile ex art 360 bis. cod. proc. civ. Questa Corte “ha più volte avuto modo di chiarire che la fatturazione all'atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso, costituisce una facoltà concessa ai prestatori di servizi, ma che la stessa costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, pur se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso” (in questi precisi termini Cass. n. 1034/2017; Cass. n. 22276/2016 in motivazione; vedi anche Cass. 17876 del 2013; n. 8222 del 2011, n. 15690 del 2008; n. 6149 del 1995). Il decreto impugnato deve essere quindi cassato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo ai sensi di cui in motivazione , dichiara assorbito il primo unitamente alla censura sub 1) del secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribuna