CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 la Corte d'appello di Bari: a) in riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal resto di cui al capo 11, in relazione alla falsa formazione di un provvedimento giurisdizionale, perché il fatto non sussiste; b) ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di truffa di cui al capo 7, per difetto di querela, e, riqualificati i fatti di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 quali tentativi di falso, aveva condannato l'imputato per i reati ascrittigli. 2. Nell'interesse del Torres è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante lo svolgimento di una perizia finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti di configurabilità del falso alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01 e, in particolare, secondo quanto chiarito nella rubrica del motivo, per verificare che i documenti sequestrati erano copie di documenti non esistenti come atti originali. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla non configurabilità del tentativo rispetto ai documenti rinvenuti nello studio del Torres e mai esibiti o mostrati a terzi. Si sottolinea, altresì, la grossolanità delle alterazioni e la contraddittorietà della sentenza che, in relazione ad episodio speculare (quello di cui al capo 11), aveva escluso la stessa configurabilità del tentativo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'assenza di argomentazioni dedicate alla natura fidefacente degli atti di cui ai capi di imputazione, 8, 7, 6, 5 e 4. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali la recidiva contestata dovesse essere applicata. Nel corpo del motivo si opera un cenno alle circostanze attenuanti generiche, oggetto del successivo motivo. 2.5. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ( Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Il fatto che i documenti dei quali si discute non corrispondano ad alcun atto originale non richiede alcun accertamento tecnico dimostrativo, poiché, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, si tratta di un profilo non controverso, dal momento che la tecnica del collage adoperata dall'imputato era finalizzata proprio a creare l'apparenza di provvedimenti in realtà mai venuti ad esistenza. E tuttavia le conseguenza che derivano da questa premessa non sono quelle auspicate dal ricorrente. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01) In motivazione, le Sezioni Unite aderiscono all'orientamento che ritiene integrata la falsità tipica, nelle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura dei documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Siffatta impostazione ricostruttiva poggia, invero, su un criterio di riferimento oggettivo, per cui lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque docunnentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento ontologicamente inquadrabile nella ipotesi di falso per contraffazione, perché, almeno apparentemente, creativo di un atto originale in realtà inesistente, sì da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparenza esterna di originalità. La giurisprudenza successiva ha coerentemente ritenuto, ad es., che, in tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta" (Sez. 2 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006 - 01; v. anche, per la valorizzazione delle circostanze del caso concreto, Sez. 5, n. 11402, del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01). E, nel caso di specie, esattamente l'apparenza dell'atto come originale è stata desunta dai giudici di merito, oltre che dalle caratteristiche degli atti, dalla qualità professionale dell'imputato e dalla strumentalità dei falsi rispetto alla operatività di quest'ultimo. L'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 11), perché il fatto non sussiste, reiteratamente invocata dal ricorrente per proporre accostamenti di realtà ontologicamente diverse, richiede un chiarimento. L'inidoneità degli atti, in tale vicenda, è stata argomentata dalla Corte territoriale in ragione delle specificità del caso, poiché si trattava di atti ancora non formati e, in particolare, di un provvedimento privo di firma, su cui risultava spillato un foglio contenente il timbro dell'Ufficio fallimenti di Foggia, con data di deposito e firma del funzionario, non ancora assemblati. La diversità rispetto agli altri casi, in cui i documenti, ancorché non ultimati, erano già personalizzati con indicazioni di nomi, date e numeri, ossia erano dotati di capacità decettiva, non richiede altri approfondimenti. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, deve osservarsi che non esiste alcun ostacolo alla configurabilità del tentativo quando siano ravvisabili atti frazionati di esecuzione della falsificazione, caratterizzati, come nel caso di specie, dalla idoneità e non equivocità. Sotto il secondo, la critica che sottolinea la grossolanità della falsificazione è priva di qualunque specificità rispetto al contrario accertamento della sentenza impugnata a proposito della non immediata riconoscibilità della alterazione. Per il resto, la doglianza ripropone censure già affrontate nell'esame del primo motivo. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, considerato che: a) il cenno al capo 8 è inconferente poiché la circostanza aggravante non risulta essere stata contestata e ritenuta; b) il cenno al capo 7 è inconferente, poiché, a tacere della rilevata improcedibilità dell'azione penale, si tratta di una truffa; c) il riferimento ai restanti reati riguarda non i meri modelli di pagamento, ma l'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme avvenuto alla presenza del dichiarante. A fronte di una puntuale contestazione del secondo comma dell'art. 476 cod. pen. nei capi di imputazione in cui la circostanza è stata ritenuta, del tutto priva di conducenza è la menzione di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). 4. Il quarto motivo è inammissibile, poiché l'esame della complessiva motivazione della Corte territoriale illustra le ragioni della ritenuta maggiore pericolosità dell'imputato, rivelata dalla molteplicità delle condotte poste in essere. 5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (il precedente specifico e la reiterazione delle condotte illecite) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al