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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05412/2024

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ricorso n. 20175/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 194/4/2022, depositata il 14 febbraio 2022. visto l’atto depositato in cancelleria il 23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 20175/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 194/4/2022, depositata il 14 febbraio 2022. visto l’atto depositato in cancelleria il 23 febbraio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che nonsi deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] I
Decreto Cassazione n. 05412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris