CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 17406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28126-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 46 pubblicata il 18.3.2019, ha respinto l'appello dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso bonario con cui le era stata comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata quale libero professionista e la conseguente richiesta di contributi per l'anno 2009, ritenendo prescritta la relativa pretesa; 2. la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto con la scadenza del termine per il versamento dei contributi, nel caso di specie il 16.5.2010, ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla intimazione di pagamento, ritenendo non applicabile il differimento di cui al DPCM 10 giugno 2010, posto che la professionista usufruiva del regime fiscale dei minimi, con esclusione, quindi, dell'applicazione degli studi di settore; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 4. controparte è rimasta intimata; 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; Ric. 2019 n. 28126 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995 e dell'art. 18 c. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 conv.to con modificazioni dalla I 15 luglio 2011 n. 111; 2. considerato che il ricorso dell'INPS attiene unicamente alla sospensione del termine, fatta valere in ragione del presunto doloso occultamento del debito dovuto a mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il problema della rilevabilità d'ufficio della questione concernente la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi nella descritta fattispecie; 3. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]