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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18383/2026

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[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calceal ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIANLUCALUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, è elettivamente domiciliataricorrentecontroSUCCIO GIOVANNI, rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PECcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 5 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 31 gennaio 2024 (RG 502/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, cheNumero registro generale 17277/2024Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18383/2026Data pubblicazione 08/06/2026devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate a favoredel controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso,nell’importo determinato in dispositivo, alla stregua del valore dellacontroversia e dell’attività difensiva svolta, con distrazione a favoredell’avvocato antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocatoGianfrancesco Garattoni, le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calceal ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIANLUCALUCCHETTI, presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, è elettivamente domiciliataricorrentecontroSUCCIO GIOVANNI, rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PECcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 5 del 2024 della Corte d’appello di Torino,depositata il 31 gennaio 2024 (RG 502/2023),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, cheNumero registro generale 17277/2024Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18383/2026Data pubblicazione 08/06/2026devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate a favoredel controricorrente, che ha resistito con tempestivo controricorso,nell’importo determinato in dispositivo, alla stregua del valore dellacontroversia e dell’attività difensiva svolta, con distrazione a favoredell’avvocato antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente, con distrazione a favore dell’avvocatoGianfrancesco Garattoni, le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge.Roma, 7 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -
Sentenza Cassazione n. 18383/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris