CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34256/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 17/10/2018; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 34256/2018 Numero sezionale 1650/2022 Numero di raccolta generale 17182/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Data pubblicazione 26/05/2022 27/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiede rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Tribunale di Arezzo, in sede di opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il diniego della prededuzione ex art. 111 l.fall. in relazione al credito maturato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’adempimento dell’incarico di assistenza nella procedura di concordato preventivo della predetta società in bonis, ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 2 c.c., in ragione della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato. 1.1. – L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memorie; il Fallimento non ha svolto difese. 1.2. – Con ordinanza interlocutoria n. 682 del 18/06/2021 la Sezione VI-1 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza. 1.3. – Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con un unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., sulla scorta dell’orientamento di questa Corte in base al quale la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo non precluderebbe ex sé la prededucibilità del credito funzionale alla sua apertura (Cass. 7974/2018, 12017/2018; cfr. Cass. 15724/2019, 27537/2019, 220/2020, 9027/2020, 13956/2020). 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 34256/2018 Numero sezionale 1650/2022 Numero di raccolta generale 17182/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 2.1. – Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente prende atto della sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite, in senso conforme alla decisione impugnata (Cass. Sez. U, 42093/2021), ma la ritiene non condivisibile, in quanto porrebbe asseritamente «nel nulla la regola per la quale la valutazione della funzionalità della prestazione deve avvenire ex ante e non ex post», segnalando altresì i «principi di affidamento e buona fede che pure ebbero rilievo al momento dell’assunzione dell’incarico da parte del sottoscritto difensore, che certo non poteva immaginare di andare incontro ad una applicazione anticipata delle norme previste in materia dal Codice della Crisi». 3. – Il ricorso non può trovare accoglimento. 3.1. – Il contrasto interpretativo sul tema in questione, emerso anche in seno a questa Corte, ha ormai trovato definizione con il menzionato approdo nomofilattico, in base al quale, tra l’altro, «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa», però «sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 34256/2018 Numero sezionale 1650/2022 Numero di raccolta generale 17182/2022 partecipazione del professionista ad attività fraudatoria» (Cass. Sez. Data pubblicazione 26/05/2022 U, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021). 3.2. – Ne segue che la prededuzione non può più essere riconosciuta laddove la domanda concordataria sia stata dichiarata inammissibile e la relativa procedura non sia stata aperta ai sensi dell’art. 163 l.fall., come pacificamente avvenuto nel caso di specie, senza che le brevi osservazioni svolte nella memoria del ricorrente inducano il Collegio a rimettere in discussione i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, cui le Sezioni semplici stanno già dando seguito (v. Cass. 10128/2022, 8533/2022). 4. – Al rigetto del ricorso non si accompagna alcuna statuizione sulle spese processuali, in mancanza di difese del fallimento intimato. 5. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s