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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 43369/2024

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28 NOV. 2024 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].v- FALCONE Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] p/03/1954 Luan, Avverso l'ordinanza emessa iddata 2f/06/2024 dal Tribunale di atanza o visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d'Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione della somma di danaro sequestratagli, in data 12/12/2019, in quanto la questione sollevata con l'istanza era già stata trattata nella sentenza emessa dalla Corte territoriale in data 15/05/2023.

2. Ricorre per cassazione il FALCONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione della legge processuale.

Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale richiamato un indirizzo giurispruenziale ormai superato, dal momento che la più recente elaborazione era ormai orientata a ritenere persistente il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro anche dopo l'emissione di una sentenza, non ancora definitiva, che abbia disposto la confisca di quanto sequestrato, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione ex art. 322-bis cod. proc. pen.

Si osserva altresì che la questione era stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento al terzo titolare dei beni sequestrati rimasto estraneo al processo, nel senso di consentire a quest'ultimo di proporre appello cautelare prima che la sentenza di merito divenga irrevocabile: tale potere doveva essere riconosciuto, secondo la difesa, anche all'imputato (il difensore dà comunque conto dell'esistenza di un contrario indirizzo, sollecitando in via subordinata la rimessione della questione alle Sezioni Unite).

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo la motivazione del Tribunale anche in ordine alla non estensibilità, all'imputato, del principio affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al terzo titolare dei beni sequestrati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La questione della possibilità di una verifica cautelare in ordine ai beni oggetto di sequestro e poi di confisca, in un processo non ancora definito con sentenza irrevocabile, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti.

La difesa ricorrente, a sostegno della soluzione positiva, ha espressamente richiamato Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene».

Peraltro, come già accennato, la difesa ha correttamente dato atto anche dell'esistenza di un precedente di segno contrario, stando al quale «in tema di misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, Rv. 275323 - 01).2 In tale linea interpretativa, evidentemente, va ad inserisi il provvedimento impugnato, che ha escluso la possibilità di adire il giudice della cautela nell'ipotesi che qui rileva, anche per la ritenuta impossibilità di estendere, all'imputato, le garanzie in questo senso riconosciute al terzo proprietario del bene (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre la rimessione alle Sezioni Unite, sollecitata in subordine dalla difesa, dal momento che l'elaborazione giurisprudenziale successiva ai precedenti citati si è uniformata al principio, qui integralmente condiviso, affermato dalla prima sentenza richiamata.

Cfr., tra le altre, Sez. 3, Ord. n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definitiva - a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.»; in senso conforme, v. anche Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 - 01; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 -

01. È opportuno porre in evidenza, conclusivamente, che a tali approdi ermeneutici è pervenuta anche la Prima Sezione, che si è visto essersi in precedenza orientata in senso opposto: cfr. Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, Giordano, Rv. 283946 - 01, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, nel caso di confisca di un bene sottoposto a sequestro disposta da pronunzia di merito non irrevocabile, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene».

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, per la trattazione dell'appello ritualmente proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28 NOV. 2024 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].v- FALCONE Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] p/03/1954 Luan, Avverso l'ordinanza emessa iddata 2f/06/2024 dal Tribunale di atanza o visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d'Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione della somma di danaro sequestratagli, in data 12/12/2019, in quanto la questione sollevata con l'istanza era già stata trattata nella sentenza emessa dalla Corte territoriale in data 15/05/2023. 2. Ricorre per cassazione il FALCONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione della legge processuale. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale richiamato un indirizzo giurispruenziale ormai superato, dal momento che la più recente elaborazione era ormai orientata a ritenere persistente il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro anche dopo l'emissione di una sentenza, non ancora definitiva, che abbia disposto la confisca di quanto sequestrato, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione ex art. 322-bis cod. proc. pen. Si osserva altresì che la questione era stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con riferimento al terzo titolare dei beni sequestrati rimasto estraneo al processo, nel senso di consentire a quest'ultimo di proporre appello cautelare prima che la sentenza di merito divenga irrevocabile: tale potere doveva essere riconosciuto, secondo la difesa, anche all'imputato (il difensore dà comunque conto dell'esistenza di un contrario indirizzo, sollecitando in via subordinata la rimessione della questione alle Sezioni Unite). 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo la motivazione del Tribunale anche in ordine alla non estensibilità, all'imputato, del principio affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al terzo titolare dei beni sequestrati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione della possibilità di una verifica cautelare in ordine ai beni oggetto di sequestro e poi di confisca, in un processo non ancora definito con sentenza irrevocabile, è stata oggetto di interpretazioni contrastanti. La difesa ricorrente, a sostegno della soluzione positiva, ha espressamente richiamato Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene». Peraltro, come già accennato, la difesa ha correttamente dato atto anche dell'esistenza di un precedente di segno contrario, stando al quale «in tema di misure cautelari reali, dalla data di deliberazione della sentenza di primo grado che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, l'imputato non può più esercitare i rimedi cautelari previsti dagli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di detto bene, ma può impugnare il capo della sentenza contenente tale statuizione ai sensi dell'art. 579, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11914 del 19/10/2018, dep. 2019, Stummo, Rv. 275323 - 01).2 In tale linea interpretativa, evidentemente, va ad inserisi il provvedimento impugnato, che ha escluso la possibilità di adire il giudice della cautela nell'ipotesi che qui rileva, anche per la ritenuta impossibilità di estendere, all'imputato, le garanzie in questo senso riconosciute al terzo proprietario del bene (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre la rimessione alle Sezioni Unite, sollecitata in subordine dalla difesa, dal momento che l'elaborazione giurisprudenziale successiva ai precedenti citati si è uniformata al principio, qui integralmente condiviso, affermato dalla prima sentenza richiamata. Cfr., tra le altre, Sez. 3, Ord. n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definitiva - a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.»; in senso conforme, v. anche Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 - 01; Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, Aloe, Rv. 283634 - 01. È opportuno porre in evidenza, conclusivamente, che a tali approdi ermeneutici è pervenuta anche la Prima Sezione, che si è visto essersi in precedenza orientata in senso opposto: cfr. Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, Giordano, Rv. 283946 - 01, secondo cui «in tema di misure cautelari reali, nel caso di confisca di un bene sottoposto a sequestro disposta da pronunzia di merito non irrevocabile, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene». 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, per la trattazione dell'appello ritualmente proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzar
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