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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 02602/2024

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze in data 23/6/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Firenze rigettava l'istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale il 28/2/2019 e contestualmente disponeva la correzione dell'errore materiale consistente nell'erronea indicazione dei componenti del collegio giudicante nell'intestazione della sentenza.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in quanto-a fronte dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa in ragione della diversità del collegio deliberante rispetto a quello indicato nella sentenza- ha apoditticamente ritenuto che si trattasse di mero errore materiale e non di violazione rilevante ex art. 525, comma 2, cod.proc.pen.

Infatti, mentre nel verbale di udienza e nel dispositivo risulta che il collegio era composto dalla Presidente, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e dai giudici a latere Mugnaini e Scorza, nell'intestazione della sentenza figura quale Presidente la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e giudice estensore la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

3. La censura proposta è manifestamente infondata, dovendo darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all'intestazione della sentenza, in caso di difformità dei nominativi dei giudici, purché -come è nel caso di specie - i sottoscrittori della sentenza coincidano con i giudici che, secondo quanto risultante dal verbale, hanno deliberato.

Trattasi, infatti, in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un mero errore materiale nella intestazione della sentenza e di una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento.

In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, Rv. 251350; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262587; Sez. 3, n. 556 del 06/02/1996, Rv. 204707)

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023 Sentenza a mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze in data 23/6/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Firenze rigettava l'istanza di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale il 28/2/2019 e contestualmente disponeva la correzione dell'errore materiale consistente nell'erronea indicazione dei componenti del collegio giudicante nell'intestazione della sentenza. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in quanto-a fronte dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa in ragione della diversità del collegio deliberante rispetto a quello indicato nella sentenza- ha apoditticamente ritenuto che si trattasse di mero errore materiale e non di violazione rilevante ex art. 525, comma 2, cod.proc.pen. Infatti, mentre nel verbale di udienza e nel dispositivo risulta che il collegio era composto dalla Presidente, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e dai giudici a latere Mugnaini e Scorza, nell'intestazione della sentenza figura quale Presidente la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e giudice estensore la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 3. La censura proposta è manifestamente infondata, dovendo darsi prevalenza al contenuto del verbale di udienza rispetto all'intestazione della sentenza, in caso di difformità dei nominativi dei giudici, purché -come è nel caso di specie - i sottoscrittori della sentenza coincidano con i giudici che, secondo quanto risultante dal verbale, hanno deliberato. Trattasi, infatti, in tal caso, non di una nullità assoluta ma di un mero errore materiale nella intestazione della sentenza e di una semplice irregolarità formale, in quanto la reale situazione trova incontestabile riscontro e documentazione nelle risultanze del verbale del dibattimento. In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964; Sez. 2, n. 32991 del 24/06/2011, Rv. 251350; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv.262587; Sez. 3, n. 556 del 06/02/1996, Rv. 204707) 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023 Sentenza a mo
Sentenza Cassazione n. 02602/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris