Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07931/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova o, in subordine di semilibertà, avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato considerato l'esito dell'osservazione del condannato nella casa di reclusione di Noto, che ha evidenziato regolarità della condotta, di partecipazione al trattamento rieducativo e l'intrapreso processo di revisione critica.

Censura inoltre la valutazione parziale da parte del Tribunale di sorveglianza, che non ha tenuto conto della circostanza che il detenuto sta seguendo in istituto un corso per il trattamento degli autori di violenza di genere e atti persecutori.

Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, ortre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità del Gennaro; si evidenziano in particolare i gravi precedenti penali, e la pendenza di altro procedimento per lesioni personali e minaccia commesso il 04/07/2020, data prossima all'arresto (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il Tribunale ha quindi evidenziato come la natura dei reati commessi in un ampio arco temporale e fino a data prossima all'arresto, fosse sintomatica di una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione, concludendo per la prosecuzione del trattamento intramurario e la sperimentazione graduale dell'affidabilità del condannato all'esterno attraverso la preventiva fruizioni di permessi premio.

A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza di affidamento in prova o, in subordine di semilibertà, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non è stato considerato l'esito dell'osservazione del condannato nella casa di reclusione di Noto, che ha evidenziato regolarità della condotta, di partecipazione al trattamento rieducativo e l'intrapreso processo di revisione critica. Censura inoltre la valutazione parziale da parte del Tribunale di sorveglianza, che non ha tenuto conto della circostanza che il detenuto sta seguendo in istituto un corso per il trattamento degli autori di violenza di genere e atti persecutori. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, ortre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Catania risulta aver correttamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, formulando un giudizio adeguato sulla personalità del Gennaro; si evidenziano in particolare i gravi precedenti penali, e la pendenza di altro procedimento per lesioni personali e minaccia commesso il 04/07/2020, data prossima all'arresto (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il Tribunale ha quindi evidenziato come la natura dei reati commessi in un ampio arco temporale e fino a data prossima all'arresto, fosse sintomatica di una personalità incline alla violenza ed alla sopraffazione, concludendo per la prosecuzione del trattamento intramurario e la sperimentazione graduale dell'affidabilità del condannato all'esterno attraverso la preventiva fruizioni di permessi premio. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, richiedendo una rivalutazione, in fatto, dei presupposti della concessione della misura alternativa, non consentita in questa sede. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 07931/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris