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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 33032/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A. M. ¦ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere lo svincolo della somma di euro 31.436,27 in esecuzione dell'ordinanza emessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025, che aveva disposto la restituzione agli aventi diritto dei frutti maturati prodotti da determinati beni durante il periodo in cui questi ultimi erano stati sottoposti a sequestro preventivo in forza di un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e successivamente revocato.

Avverso l'ordinanza del 20 novembre 2025, veniva proposto incidente di esecuzione per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza del 13 ottobre 2025 e la restituzione della somma dovuta per frutti civili maturati.

Con ordinanza del 19 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza, rilevando: - che gli istanti in via principale avevano richiesto che si ordinasse al FUG di provvedere direttamente al pagamento anche avvalendosi del meccanismo di anticipazione statale previsto dall'articolo 1, comma 367, legge 311 del 2004; - che gli istanti, in subordine, avevano qualificato la somma dovuta come spese di giustizia ai sensi degli articoli 42 del d.lgs. 159 del 2011 e del d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] rilevava: - che la richiesta avanzata in via principale non poteva essere accolta in quanto, al di là del fatto che sul conto di gestione della procedura non erano presenti liquidità idonee a soddisfare il diritto degli istanti alla restituzione dei frutti maturati per i singoli beni specifici nel periodo di riferimento riconosciuto dall'ordinanza del 13 ottobre 2025, appariva corretta l'interpretazione secondo cui nel caso di specie trovava applicazione la norma del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui se il sequestro la confisca sono revocati le somme suddette sono poste a carico dello Stato; la richiesta avanzata in via subordinata parimenti non poteva trovare accoglimento in quanto i frutti civili maturati per beni immobili già sottoposti a sequestro preventivo non rientravano concettualmente nella nozione di spese di giustizia disciplinata dal d.P.R. n. 115 del 2002.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rivolto al giudice dell'esecuzione, che l'ha qualificata come ricorso per cassazione trasmettendolo aquesta Corte, un atto intitolato «Istanza di chiarimento e modifica in parte qua dell'ordinanza del 19 febbraio 2026 per travisamento del petitum, vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge».

L'atto è articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono travisamento del petitum e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Affermano che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, essi non avevano chiesto che il loro credito venisse qualificato come inerente a «spese di giustizia» ma di avere richiesto che venissero qualificati come tali i compensi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e già corrisposti a costui dallo Stato, sul quale il relativo onere gravava ai sensi della norma citata.

Sostengono che non si trattava di modificare il titolo del loro diritto né di incidere su un diritto definitivamente accertato, ma esclusivamente di individuare il meccanismo attuativo idoneo a renderne effettiva l'attuazione.

Lamentano che l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di motivazione, e che il giudice dell'esecuzione è incorso in contraddizione nel riconoscere, per un verso, l'imputazione allo Stato dell'onere economico dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sequestrati e nell'impedire, per altro verso, l'operatività del diritto di credito inerente ai frutti, spettante ai beneficiari dello svincolo già disposto precedentemente in conseguenza della revoca del sequestro.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano contraddittorietà sistemica e lesione dell'effettività del titolo esecutivo.

Affermano che l'ordinanza del 19 febbraio 2026, ora impugnata, è stata emessa in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 47 CEDU e dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel momento in cui, pur avendo riconosciuto che grava sullo Stato e non sui titolari dei beni l'onere relativo ai compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni oggetto di sequestro poi revocato, il giudice dell'esecuzione omette di dare attuazione alla ordinanza del 13 ottobre 2025, con la quale il giudice dell'esecuzione ha già riconosciuto in via definitiva il diritto dei ricorrenti alla percezione dei frutti civili prodotti da tali beni durante il pregresso periodo di operatività del sequestro.

2.3. Nel terzo punto, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza del 19 febbraio 2026, ora impugnata, comporta la vanificazione sostanziale del precedente titolo recante in favore dei ricorrenti il riconoscimento del diritto alla percezione dei frutti, a fronte della permanenza della integrità del titolo stesso, della individuazione della obbligazione e della identificazione nello Stato del soggetto sul quale grava l'onere di corrispondere i compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro successivamente revocato.

33. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva nella quale illustrano le proprie ragioni in tre punti.

3.1. Con il primo punto, i ricorrenti, ricollegandosi al primo motivo dell'atto di impugnazione, richiamano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, vizio di motivazione, travisamento del petitum.

3.2. Con il secondo punto, i ricorrenti, ricollegandosi al secondo motivo dell'atto di impugnazione, richiamano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo ancora violazione di legge, per falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 47 CEDU, e vizio di motivazione per intrinseca incoerenza logico-sistematica e compromissione dell'effettività del titolo restitutorio efficace.

3.3. Con il terzo punto, i ricorrenti, ricollegandosi al terzo motivo dell'atto di impugnazione, richiamano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo ancora violazione di legge, per falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 47 CEDU, e vizio di motivazione per svuotamento sostanziale del titolo restitutorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. È pacifico che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 ottobre 2025, aveva disposto, in favore degli odierni ricorrenti, lo svincolo dei frutti civili prodotti da beni di loro proprietà durante l'operatività di un sequestro successivamente revocato.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, a fronte di successiva istanza degli odierni ricorrenti, tendente ad ottenere l'attuazione del precedente provvedimento di riconoscimento del diritto allo svincolo, avrebbe dovuto individuare le modalità mediante le quali tale attuazione poteva essere concretamente realizzata.

L'ordinanza del 19 febbraio 2026, ora impugnata, ha invece rigettato l'istanza restitutoria senza tener conto di tale riconoscimento, ma adducendo ragioni inidonee a sorreggere adeguatamente la decisione.

Per un verso, infatti, il giudice dell'esecuzione, nell'indicare, come giustificazione del rigetto dell'istanza restitutoria, la circostanza che «sul conto di gestione non sono presenti liquidità idonee a soddisfare il diritto degli istanti alla restituzione dei frutti maturati per i singoli beni specifici nel periodo di riferimento riconosciuto dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», ha fatto riferimento a una situazione inidonea a determinare una ipotetica estinzione del diritto di restituzione degli istanti o una paralisi dell'esercizio di esso, e ha omesso di svolgere una adeguata 4analisi volta a verificare se sussistessero modalità di attuazione del diritto restitutorio compatibili con la situazione contabile oggettiva.

Per altro verso, il giudice dell'esecuzione, nell'individuare, come ragione del rigetto dell'istanza restitutoria, la circostanza che i frutti civili maturati per beni immobili già sottoposti a sequestro preventivo non rientrano concettualmente nella nozione di spese di giustizia disciplinate dal d.P.R. n. 115 del 2002, e nell'affermare che nel caso in esame trova applicazione la norma in base alla quale se il sequestro e la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato, ha indicato giustificazioni non pertinenti rispetto alla domanda restitutoria e non idonee a sorreggerne giuridicamente il rigetto, posto che, anzi, proprio l'art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguardante il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sequestrati o confiscati, stabilisce che detti compensi sono posti a carico dello Stato se il sequestro o la confisca sono revocati.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nei vizi riscontrati.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] CORT'.7.

TJPREMA i CASSADIatE ."..,......... •--"eria oi-Ai ne1--,:.;.i,;:v''' ..., ,..0...B...SES.,..2.22.5....

Res,'..:1, l',: ........ iL FUNZION, ZIO GilJDIZIARIO , 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] A. M. ¦ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere lo svincolo della somma di euro 31.436,27 in esecuzione dell'ordinanza emessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025, che aveva disposto la restituzione agli aventi diritto dei frutti maturati prodotti da determinati beni durante il periodo in cui questi ultimi erano stati sottoposti a sequestro preventivo in forza di un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e successivamente revocato. Avverso l'ordinanza del 20 novembre 2025, veniva proposto incidente di esecuzione per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza del 13 ottobre 2025 e la restituzione della somma dovuta per frutti civili maturati. Con ordinanza del 19 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi rigettava l'istanza, rilevando: - che gli istanti in via principale avevano richiesto che si ordinasse al FUG di provvedere direttamente al pagamento anche avvalendosi del meccanismo di anticipazione statale previsto dall'articolo 1, comma 367, legge 311 del 2004; - che gli istanti, in subordine, avevano qualificato la somma dovuta come spese di giustizia ai sensi degli articoli 42 del d.lgs. 159 del 2011 e del d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] rilevava: - che la richiesta avanzata in via principale non poteva essere accolta in quanto, al di là del fatto che sul conto di gestione della procedura non erano presenti liquidità idonee a soddisfare il diritto degli istanti alla restituzione dei frutti maturati per i singoli beni specifici nel periodo di riferimento riconosciuto dall'ordinanza del 13 ottobre 2025, appariva corretta l'interpretazione secondo cui nel caso di specie trovava applicazione la norma del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui se il sequestro la confisca sono revocati le somme suddette sono poste a carico dello Stato; la richiesta avanzata in via subordinata parimenti non poteva trovare accoglimento in quanto i frutti civili maturati per beni immobili già sottoposti a sequestro preventivo non rientravano concettualmente nella nozione di spese di giustizia disciplinata dal d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rivolto al giudice dell'esecuzione, che l'ha qualificata come ricorso per cassazione trasmettendolo aquesta Corte, un atto intitolato «Istanza di chiarimento e modifica in parte qua dell'ordinanza del 19 febbraio 2026 per travisamento del petitum, vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge». L'atto è articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono travisamento del petitum e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Affermano che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, essi non avevano chiesto che il loro credito venisse qualificato come inerente a «spese di giustizia» ma di avere richiesto che venissero qualificati come tali i compensi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni sequestrati e già corrisposti a costui dallo Stato, sul quale il relativo onere gravava ai sensi della norma citata. Sostengono che non si trattava di modificare il titolo del loro diritto né di incidere su un diritto definitivamente accertato, ma esclusivamente di individuare il meccanismo attuativo idoneo a renderne effettiva l'attuazione. Lamentano che l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di motivazione, e che il giudice dell'esecuzione è incorso in contraddizione nel riconoscere, per un verso, l'imputazione allo Stato dell'onere economico dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sequestrati e nell'impedire, per altro verso, l'operatività del diritto di credito inerente ai frutti, spettante ai beneficiari dello svincolo già disposto precedentemente in conseguenza della revoca del sequestro. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano contraddittorietà sistemica e lesione dell'effettività del titolo esecutivo. Affermano che l'ordinanza del 19 febbraio 2026, ora impugnata, è stata emessa in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 47 CEDU e dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel momento in cui, pur avendo riconosciuto che grava sullo Stato e non sui titolari dei beni l'onere relativo ai compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni oggetto di sequestro poi revocato, il giudice dell'esecuzione omette di dare attuazione alla ordinanza del 13 ottobre 2025, con la quale il giudice dell'esecuzione ha già riconosciuto in via definitiva il diritto dei ricorrenti alla percezione dei frutti civili prodotti da tali beni durante il pregresso periodo di operatività del sequestro. 2.3. Nel terzo punto, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza del 19 febbraio 2026, ora impugnata, comporta la vanificazione sostanziale del precedente titolo recante in favore dei ricorrenti il riconoscimento del diritto alla percezione dei frutti, a fronte della permanenza della integrità del titolo stesso, della individuazione della obbligazione e della identificazione nello Stato del soggetto sul quale grava l'onere di corrispondere i compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro successivamente revocato. 33. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva nella quale illustrano le proprie ragioni in tre punti. 3.1. Con il primo punto, i ricorrenti, ricollegandosi al primo motivo dell'atto di impugnazione, richiamano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, vizio di motivazione, travisamento del petitum. 3.2. Con il secondo punto, i ricorrenti, ricollegandosi al secondo motivo dell'atto di impugnazione, richiamano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo ancora violazione di legge, per falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 47 CEDU, e vizio di motivazione per intrinseca incoerenza logico-sistematica e compromissione dell'effettività del titolo restitutorio efficace. 3.3. Con il terzo punto, i ricorrenti, ricollegandosi al terzo motivo dell'atto di impugnazione, richiamano l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo ancora violazione di legge, per falsa applicazione dell'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 47 CEDU, e vizio di motivazione per svuotamento sostanziale del titolo restitutorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È pacifico che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13 ottobre 2025, aveva disposto, in favore degli odierni ricorrenti, lo svincolo dei frutti civili prodotti da beni di loro proprietà durante l'operatività di un sequestro successivamente revocato. Il giudice dell'esecuzione, quindi, a fronte di successiva istanza degli odierni ricorrenti, tendente ad ottenere l'attuazione del precedente provvedimento di riconoscimento del diritto allo svincolo, avrebbe dovuto individuare le modalità mediante le quali tale attuazione poteva essere concretamente realizzata. L'ordinanza del 19 febbraio 2026, ora impugnata, ha invece rigettato l'istanza restitutoria senza tener conto di tale riconoscimento, ma adducendo ragioni inidonee a sorreggere adeguatamente la decisione. Per un verso, infatti, il giudice dell'esecuzione, nell'indicare, come giustificazione del rigetto dell'istanza restitutoria, la circostanza che «sul conto di gestione non sono presenti liquidità idonee a soddisfare il diritto degli istanti alla restituzione dei frutti maturati per i singoli beni specifici nel periodo di riferimento riconosciuto dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», ha fatto riferimento a una situazione inidonea a determinare una ipotetica estinzione del diritto di restituzione degli istanti o una paralisi dell'esercizio di esso, e ha omesso di svolgere una adeguata 4analisi volta a verificare se sussistessero modalità di attuazione del diritto restitutorio compatibili con la situazione contabile oggettiva. Per altro verso, il giudice dell'esecuzione, nell'individuare, come ragione del rigetto dell'istanza restitutoria, la circostanza che i frutti civili maturati per beni immobili già sottoposti a sequestro preventivo non rientrano concettualmente nella nozione di spese di giustizia disciplinate dal d.P.R. n. 115 del 2002, e nell'affermare che nel caso in esame trova applicazione la norma in base alla quale se il sequestro e la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato, ha indicato giustificazioni non pertinenti rispetto alla domanda restitutoria e non idonee a sorreggerne giuridicamente il rigetto, posto che, anzi, proprio l'art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguardante il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario di beni sequestrati o confiscati, stabilisce che detti compensi sono posti a carico dello Stato se il sequestro o la confisca sono revocati. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che svolgerà nuovo giudizio sul punto senza incorrere nei vizi riscontrati. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] CORT'.7. TJPREMA i CASSADIatE ."..,......... •--"eria oi-Ai ne1--,:.;.i,;:v''' ..., ,..0...B...SES.,..2.22.5.... Res,'..:1, l',: ........ iL FUNZION, ZIO GilJDIZIARIO , 5