CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 37085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9170/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 483/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, pubblicata il 08/01/2018 R.G.N. 21/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /i< [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella gravata sentenza si legge che, con atto di precetto in rinnovazione notificato il 10.10.2015, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] spa (d'ora in poi [OSCURATO:SOCIETA]) il pagamento di euro 74.716,04, oltre accessori e spese; nella parte iniziale era stato precisato che, in esecuzione di un risalente atto di precetto (intimato in relazione agli stessi titoli) per il pagamento della somma di euro 179.127,66, la parte intimata aveva corrisposto al Palmieri la somma netta di euro 131.532,05 in luogo di quella precettata, avendo parte debitrice effettuato ritenute di imposta lorda, a titolo di IRPEF ed ulteriori ritenute a titolo di fondo pensione. Nell'atto di precetto in rinnovazione era stato indicato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva trattenuto l'intero importo netto a pagare di euro 42.968,63, riportato nel ruolo paga di giugno 2002, per un presunto suo credito (con vertenza ancora in corso) avente ad oggetto l'attribuzione di qualifica superiore dallo stesso lavoratore richiesta. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia n. 198/2016, ha rigettato l'opposizione al precetto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] spa. 3. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, in accoglimento del gravame della società, ha dichiarato la nullità del precetto, la non sussistenza della obbligazione di pagamento in relazione alle somme indicate nel prospetto paga di giugno 2002 e ha condannato il Palmieri a rimborsare le spese di lite. 4. A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che: a) già in data 3.2.2012 la [OSCURATO:PERSONA] spa, in esecuzione del primo atto di precetto per l'importo di euro 179.265,16, aveva pagato al Palmieri la somma netta di euro 131.532,05, attuando le ritenute di imposta di euro 37.706,39 (a titolo di IRPEF) e per la restante somma a titolo di fondo pensione: ciò in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 813/2011 della Corte di appello di Ancona del 7.10.2011; b) con tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata, tra l'altro, al pagamento della somma di euro 132.456,47, oltre rivalutazione d interessi; c) a seguito della prima intimazione a precetto, per l'importo di euro 179.265,19, era stata effettuata in sede di pagamento una trattenuta di 2 di 6 /p euro 42.968,63 che non era stata mai dichiarata illegittima in sede giudiziaria; d) per l'importo richiesto nel precetto in rinnovazione era ravvisabile, pertanto, la carenza di titolo esecutivo e, quindi, l'intimazione era nulla; e) relativamente al suddetto importo non era possibile considerare neanche una compensazione atecnica, rispetto alla somma di ero 64.836,74 cui la società era stata condannata al pagamento in favore del Palmieri in virtù di altra pronuncia del Pretore di [OSCURATO:PERSONA], per differenze retributive da inquadramento contrattuale nella qualifica superiore, perché la decisione era stata cassata in sede di gravame. 5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo articolato motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge per avere la Corte distrettuale adottato una motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, su un fatto decisivo del processo oggetto di discussione tra le parti, avendo omesso ogni argomentazione sulla documentazione relativa alla somma di euro 42.968,63, oggetto della contestazione della società. 2. In particolare, il Palmieri sostiene che i tre titoli esecutivi, a fondamento del precetto in rinnovazione, erano costituiti: a) dalla sentenza della Corte di appello di Ancona n. 537/2006, che aveva stabilito e quantificato l'indennità risarcitoria in favore del Palmieri di euro 125.317,77 per l'illegittimo licenziamento; b) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21785 del 14.10.2009, che aveva stabilito in via definitiva la restituzione, da parte del lavoratore a [OSCURATO:SOCIETA], della somme percepite di euro 49.603,28 per la superiore qualifica, attribuitagli nel corso dei giudizi di merito e poi negata in sede di legittimità; c) dalla sentenza della Corte di appello di Ancona n. 813/2011 che aveva stabilito e quantificato l'indennità risarcitoria in favore del palmieri di euro 179.265,16 per la mancata reintegrazione nel posto di lavoro. Il ricorrente deduce che i tre importi sopra indicati risultavano condivisi dalla società e in questa misura erano stati riportati nei suoi conteggi; evidenzia che l'importo di euro 42.968,63 era l'esatto valore indicato alla voce "netto a pagare" del ruolo 3 di 6 4 paga di giugno 2002, redatto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], trattenuta unilateralmente dalla società nel 2002 dal Palmieri, a titolo di importi dovuti in relazione ad una vicenda giudiziaria ancora in corso riguardante una promozione a maggiore qualifica riconosciutagli nei primi due gradi di giudizio e poi negatagli in cassazione. Secondo il Palmieri, però, l'importo di quanto percepito da [OSCURATO:SOCIETA] per la superiore qualifica riconosciuta (euro 49.603,28) era stato già detratto dalle somme richieste con il precetto per cui la trattenuta non aveva alcun titolo per essere valida; rappresenta, infine, il ricorrente che l'importo richiesto con il precetto in rinnovazione rientrava tra quelli compresi nei suddetti titoli e riconosciuti dalla stessa società. 3. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. 4. E' opportuno preliminarmente sottolineare che il ricorrente ha articolato le proprie censure veicolandole in relazione al vizio ex art. 360 n. 5 cpc e sostenendo l'adozione, da parte della Corte distrettuale, di una motivazione apparente su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, poiché era stata omessa ogni argomentazione sulla documentazione relativa alla somma di euro 42.968,63 oggetto della contestazione della società. 5. Al riguardo, deve precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 6. Ciò premesso, va rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni chiare dalle quali è possibile desumere l'iter logico- giuridico posto a base della decisione, ha comprensibilmente affermato che: 1) l'importo di euro 42.968,63, oggetto del precetto in rinnovazione, era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità in quanto, in nessuna delle sentenze di condanna emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, su cui si fondavano i due precetti, era risultata accertata in via giudiziale la illegittimità della trattenuta della predetta somma; 2) in ogni caso, il mero prospetto-paga recante l'indicazione di una ritenuta non poteva essere considerato un titolo stragiudiziale non essendo riconducibile al novero di quelli previsti dall'art. 474 n. 2 cpc e agli atti ricevuti da notaio o da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, 3) non era possibile che l'importo potesse venire in rilievo ai fini di una "compensazione atecnica" o "conguaglio", con la somma di euro 64.836,74 dovute al dipendente in virtù della sentenza del 17.11.1993 del Pretore di [OSCURATO:PERSONA] atteso che tale decisione era stata cassata dalla Corte d Cassazione con sentenza n. 15827 del 2004 con la conseguenza che era sorto in capo al dipendente il relativo obbligo giuridico di restituzione. 7. Come si desume dalla suddetta ricostruzione, la Corte di merito con diversi argomenti ha ritenuto non azionabile direttamente in via esecutiva, con il precetto in rinnovazione, l'importo di euro 42.968,63, escludendo sia la sua natura di credito certo, liquido ed esigibile nonché la possibilità di questo costituire un titolo di natura stragiudiziale sia la fattibilità di operare una compensazione atecnica o conguaglio della somma precettata con un presunto controcredito del lavoratore. 8. Ai fini del presente sindacato di legittimità, che è un giudizio a critica vincolata con esclusione di ogni accertamento di fatto sul merito della pretesa (Cass. n. 6519/2019), tanto basta per escludere il vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione denunciato dall'odierno ricorrente. 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della controricorrente. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i