CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 17284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 16410-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.16/B, presso lo studio_ dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - SCARPELLINI Luciano - intimato - avverso la sentenza n. 384/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/03/2018 R.G.N. 749/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Milano (sentenza n. 384 del 2018), giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 4021 del 2016), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 435.524,72, oltre accessori, ed ha confermato nel resto le statuizioni della originaria sentenza d'appello (n. 851 del 2011). 2. La Corte di Cassazione, in sede rescindente, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per violazione degli artt. artt. 1367 c.c. e degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 cod. civ. nella interpretazione, da parte dei giudici di appello, di una clausola del contratto di agenzia concluso tra le due società e che prevedeva: "qualora la situazione di mercato o altre contingenze lo richiedano la preponente si riserva di modificare in accordo con l'agente le percentuali provvigionali fissate al punto 6.1". Nella sentenza rescindente si è osservato: "è pacifico che un accordo non fu mai raggiunto e pertanto la clausola risulta violata autorizzando la parte preponente solo ad avviare delle trattative ed a formulare delle mere proposte di riduzione delìa misura delle provvigioni alla controparte. L'interpretazione offerta in sentenza è manifestamente contraria alla chiarissima formulazione letterale della clausola e porta alla conseguenza irrazionale di una nuova determinazione delle provvigioni unilaterale: nonostante le ampie difese della Beckers non sono state, peraltro, spiegate le ragioni per cui si è richiesta una riduzione al 4% invece che ad una diversa misura. Pertanto, la misura provvigionale non poteva essere unilateralmente determinata dalla proponente e le provvigioni maturate sono dovute nella misura del 10% (il che assorbe le ulteriori considerazioni svolte nel motivo)". 3. La Corte di Cassazione ha accolto anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la statuizione d'appello che aveva negato il diritto all'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., e sancito l'inapplicabilità delle indennità previste dall'A.E.C. Questa la motivazione della S.C.: "I due motivi da trattarsi congiuntamente appaiono fondati. Circa l'indennità ex art. 1751 c.c. la Corte ha escluso che la stessa spettasse in quanto l'agente non avrebbe allegato e provato i presupposti di detta indennità e cioè di avere procurato nuovi clienti o di avere sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti con vantaggi sostanziali persistenti con la proponente, ma ha omesso di verificare proprio la documentazione della [OSCURATO:PERSONA] offerta a dimostrazione dell'incremento del fatturato dal 1996 al 2000 e non ha considerato che per il 2011 il rapporto tra le parti si era incrinato nella seconda metà per l'iniziativa della Beckers che aveva preteso unilateralmente una riduzione della misura della provvigione. Pertanto, la motivazione appare inadeguata così come inadeguata appare quella concernente le indennità previste dall'AEC le quali possono essere legittimamente escluse dal contratto individuale (come nel caso in esame) solo se si ravvisi che il trattamento legale appare comunque equo e congruo per l'agente alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 21309/2006) che ritiene inderogabile che vi sia comunque una rispondenza ad equità dell'attribuzione, ricorrendone i presupposti, in considerazione delle circostanze del caso concreto, giudizio di fatto che deve essere demandato al Giudice di merito sulla base della valutazione accurata dell'andamento dei rapporti tra le parti negli anni, nella fattispecie omesso". 4. La Corte di rinvio, adita da [OSCURATO:SOCIETA], sulla prima questione, ha provveduto a rideterminare le provvigioni spettanti alla [OSCURATO:SOCIETA]., per gli ordini effettuati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto della prima, applicando la percentuale del 10% (anziché quella ridotta del 4%) sull'importo delle fatture prodotte e già poste a base della sentenza d'appello n. 851 del 2011 (euro 435.524,72). Ha respinto la pretesa della ricorrente in riassunzione di vedere liquidata una somma maggiore (euro 466.994,23), che tenesse conto anche di altre fatture, al di là di quanto già accertato dalla sentenza annullata in base ai documenti prodotti in giudizio. 5. Sulla indennità in caso di cessazione del rapporto, la Corte di appello, in sede di rinvio, all'esito dell'accertamento demandato da questa S.C., ha escluso che ricossero i presupposti di cui all'art. 1751 cod. civ. Ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse procurato alcun nuovo cliente, in quanto il mandato era stato conferito non per una zona bensì per un gruppo determinato di soggetti. Ha ritenuto che i documenti prodotti non dimostrassero né un "sensibile" aumento del volume d'affari né il persistere di vantaggi in favore della preponente. 6. Quanto alle indennità previste dall'A.E.C., premessa l'inapplicabilità di tali Accordi in base a specifica previsione del contratto tra le parti, ha escluso comunque che fossero stati allegati e dimostrati i presupposti per il riconoscimento delle indennità in esame ed ha anche escluso che il contratto individuale contenesse una deroga in pejus ai diritti dell'agente rispetto all'Accordo collettivo, atteso che il primo (alla clausola 6.7.) garantiva il diritto dell'agente all'indennità di cui all'art.1751 cod. civ. ove fossero risultati esistenti i relativi presupposti. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 9. Con il primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., per non essersi la Corte d'appello uniformata al dictum della Corte di Cassazione. Si rileva che in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato col vizio di violazione di legge, come nella fattispecie in esame, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo. 10. Sotto un diverso profilo, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. sulla misura delle spettanze provvigionali. Si assume che la Corte di rinvio abbia fatto riferimento solo alla memoria ex art.180 cod. proc. civ. depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado e non abbia considerato quanto precisato dalla società a verbale nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento alla fattura n. 15 del 2003, avente scadenza 30.4.2003, anch'essa rimasta impagata. 11. I due profili di censura possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, e non possono trovare accoglimento. 12. Occorre premettere che il giudizio di rinvio cd. proprio, che segue alla cassazione della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. n. 15143 del 2021; n. 1824 del 2005; n. 14892 del 2000). 13. È stato costantemente affermato da questa Corte che, nel caso in cui la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel giudizio di rinvio, infatti, la sentenza di cassazione ha efficacia preclusiva in ordine ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata (v. Cass., n. 448 del 2020; n. 27337 del 2019; n. 22989 del 2018; n. 17790 del 2014). 14. Nella fattispecie oggetto di causa, col ricorso in cassazione era stata dedotta la violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione della clausola contrattuale, che prevedeva la possibilità di una modifica concordata della misura provvigionale, e nessuna censura investiva l'importo risultante dalle fatture, su cui calcolare le provvigioni, oggetto quindi di un accertamento definitivo in sede di merito, presupposto dalla sentenza rescindente e non più modificabile. 15. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, comma 1, cod. civ., in combinato disposto con l'art. 116 cod. proc. civ.; in via alternativa, vizio di motivazione apparente e perplessa, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. 16. Si sostiene che dai documenti nn. 3 e 4 prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]., e mai contestati dalla controparte, era possibile trarre conclusioni sull'incremento degli affari e che la motivazione adottata dai giudici di rinvio non spiega le ragioni per cui si tratterebbe di una "congerie documentale" non sufficiente ai fini dell'art. 1751 cod. civ. Analoghe considerazioni sono ripetute richiamando la documentazione prodotta in primo grado ed attestante chiaramente un ampliamento della clientela della preponente per effetto del lavoro svolto dalla attuale ricorrente, nonché il permanere dei vantaggi in capo alla medesima preponente, basato su una presunta confessione stragiudiziale contenuta nella lettera datata 20.7.2001 inviata da quest'ultima alla [OSCURATO:SOCIETA]. 17. Il motivo è inammissibile perché le censure, se pure veicolate sub specie di violazione di legge, sollecitano una diversa valutazione dei dati probatori raccolti, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, al di là dei ristretti limiti segnati dall'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053 del 2014), nella specie non integrati. 18. Neppure ricorre alcuna delle ipotesi di "anomalia motivazionale" denunciabile in cassazione (v. S.U. n. 8053 del 2014 cit.), e la motivazione adottata dai giudici di appello, priva di intrinseche illogicità, potrebbe essere rimessa in discussione solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede. 19. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 383, comma 2, e 394 cod. proc. civ. 20. Si addebita alla Corte d'appello di aver ignorato, nell'ambito di un giudizio di rinvio "proprio o prosecutorio", quanto argomentato da [OSCURATO:SOCIETA]. nell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado in merito alla erronea interpretazione della clausola 6.7. del contratto individuale ("è espressamente convenuto che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra, in caso di scioglimento o mancato rinnovo del contratto, indennità di clientela o di fine rapporto o risarcimenti equivalenti, ove non riconosciuti da norme di legge inderogabili"). 21. Si denuncia poi che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contratto tra le parti prevedeva l'applicabilità dell'art. 1751 cod. civ., costituisce "questione rilevata d'ufficio", non introdotta dalla controparte e su cui la Corte di rinvio ha omesso di far svolgere il contraddittorio, in violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. 22. Sulla prima censura, deve richiamarsi quanto già esposto a proposito del primo motivo di ricorso riguardo ai limiti del giudizio di rinvio, atteso che non è allegato e non risulta che fosse stata devoluta alla Corte di legittimità la questione dell'erronea interpretazione del contratto concluso tra le parti sulla esclusione della applicabilità degli A.E.C. 23. Sulla seconda censura, occorre considerare che la questione di applicabilità dell'art. 1751 cod. civ. costituiva specifico oggetto di causa ed esattamente del secondo e del terzo motivo di ricorso in cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e così riassunti nella sentenza rescindente: "Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1367 c.c. e la mancata applicazione dell'art. 1751 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5. [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato il crescente volume delle provvigioni nel corso degli anni dal 1996 al 2000 e l'ampliamento del numero dei clienti, frutto dell'ottimo operato dall'agente. Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1367 c.c. e mancata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 c.c. in relazione alla pretesa indennità di clientela quale componente dell'indennità ex art. 1751 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. La Corte avrebbe dovuto effettuare una valutazione comparativa tra quanto spettante ex art. 1751 c.c. e quanto previsto dall'AEC e stabilire l'equità del trattamento". 24. Nell'esaminare tali censure, la sentenza rescindente ha premesso che "le indennità previste dall'AEC [...] possono essere legittimamente escluse dal contratto individuale (come nel caso in esame)", a condizione che "il trattamento legale appa(ia) comunque equo e congruo per l'agente alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15203/2010; Cass. n. 21309/2006) che ritiene inderogabile che vi sia comunque una rispondenza ad equità dell'attribuzione, ricorrendone i presupposti, in considerazione delle circostanze del caso concreto, giudizio di fatto che deve essere demandato al Giudice di merito sulla base della valutazione accurata dell'andamento dei rapporti tra le parti negli anni, nella fattispecie omesso", ed ha cassato la sentenza sul punto in ragione della "motivazione inadeguata". 25. La Corte di appello, in sede di rinvio, ribadita la non applicabilità al rapporto tra le parti degli A.E.C., ha escluso che ciò comportasse una deroga in pejus della contrattazione collettiva ad opera del contratto individuale, atteso che quest'ultimo "garantisce comunque l'indennità ex art. 1751 c.c., ove ve ne fossero i presupposti". In base all'accertamento svolto, ha poi ritenuto che nella fattispecie oggetto di causa non risultassero integrati i presupposti richiesti ai fini dell'indennità per il caso di cessazione di rapporto. 26. La sequenza appena riportata dimostra come nessuna violazione del principio del contraddittorio si sia verificata, in quanto la questione relativa all'applicabilità dell'art. 1751 cod. civ. e alla ricorrenza dei relativi requisiti costituiva oggetto del ricorso in cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e delle statuizioni adottate in sede rescindente. 27. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto. 28. La regolazione delle spese di lite, nei confronti della parte costituita, segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. 29. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art