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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 03968/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, decidendo sull'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione agli indagati ricorrenti della misura cautelare in carcere relazione ad una tentata rapina, accoglieva l'impugnazione ed applicava (a) al [OSCURATO:PERSONA] la massima misura custodiale, (b) al [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza gli indagati congiuntamente proponevano ricorso per cassazione deducendo:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di tentata rapina: la motivazione sarebbe carente nella parte in cui non identificava quali fossero le cause esterne che avrebbero impedito il realizzarsi dell'azione criminosa; la motivazione sarebbe contraddittoria anche nella parte in cui il Tribunale affermava gli indagati «quasi -u3 certamente» avrebb compiuto la rapina, valutazione probabilistica incompatibile con il riconoscimento dei gravi indizi;

1.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura: il Tribunale non avrebbe verificato la possibilità di applicare ai ricorrenti misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. La Corte di legittimità ha infatti chiarito che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106) specificando che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829; Sez. 2, n. 2791 del 07/02/1992, Mazza, Rv. 189392).Si ribadisce inoltre che, in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02).

Nel caso in esame il Tribunale rilevava che gli indagati sino al 26 novembre 2021, dopo aver individuato e l'obiettivo, studiato i luoghi circostanti ed il tragitto, gli orari e le modalità e le misure di sicurezza, con diversi sopralluoghi ed operazioni di osservazione, si procuravano un'auto rubata che posizionavano in una via adiacente all'ufficio postale e, dopo essersi accordati circa il giorno della consumazione della rapina, prudentemente individuata prima della chiusura natalizia, mettevano in atto tutte le condotte finalizzate alla consumazione della stessa, abbandonando il progetto solo dopo avere constatato la presenza massiccia delle forze dell'ordine (pagg. 5 e 6 della ordinanza impugnata).

Rispetto alla dettagliata analisi degli elementi indiziari raccolti e del confronto con i principi giurisprudenziali richiamati non assume rilievo il fatto che a pag. 6 dell'ordinanza il Tribunale utilizzasse l'espressione «quasi certamente» per identificare il livello di probabilità relativo alla consumazione della rapina.

1.2. Il secondo motivo, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla proporzionalità delle misure imposte, è manifestamente infondato.

Il Tribunale nel giustificare l'applicazione solo al Granata della misura degli arresti domiciliari valorizzando l'incensuratezza e la prognosi positiva in ordine alla sua capacità di autodisciplina, oltre che a fornire ampia giustificazione in ordine alla idoneità contenitiva degli arresti domiciliari, rilevava implicitamente la esclusiva adeguatezza delle cautela imposta al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso la motivazione dell'ordinanza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022 L'estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli, decidendo sull'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione agli indagati ricorrenti della misura cautelare in carcere relazione ad una tentata rapina, accoglieva l'impugnazione ed applicava (a) al [OSCURATO:PERSONA] la massima misura custodiale, (b) al [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza gli indagati congiuntamente proponevano ricorso per cassazione deducendo: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di tentata rapina: la motivazione sarebbe carente nella parte in cui non identificava quali fossero le cause esterne che avrebbero impedito il realizzarsi dell'azione criminosa; la motivazione sarebbe contraddittoria anche nella parte in cui il Tribunale affermava gli indagati «quasi -u3 certamente» avrebb compiuto la rapina, valutazione probabilistica incompatibile con il riconoscimento dei gravi indizi; 1.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura: il Tribunale non avrebbe verificato la possibilità di applicare ai ricorrenti misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La Corte di legittimità ha infatti chiarito che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106) specificando che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829; Sez. 2, n. 2791 del 07/02/1992, Mazza, Rv. 189392).Si ribadisce inoltre che, in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02). Nel caso in esame il Tribunale rilevava che gli indagati sino al 26 novembre 2021, dopo aver individuato e l'obiettivo, studiato i luoghi circostanti ed il tragitto, gli orari e le modalità e le misure di sicurezza, con diversi sopralluoghi ed operazioni di osservazione, si procuravano un'auto rubata che posizionavano in una via adiacente all'ufficio postale e, dopo essersi accordati circa il giorno della consumazione della rapina, prudentemente individuata prima della chiusura natalizia, mettevano in atto tutte le condotte finalizzate alla consumazione della stessa, abbandonando il progetto solo dopo avere constatato la presenza massiccia delle forze dell'ordine (pagg. 5 e 6 della ordinanza impugnata). Rispetto alla dettagliata analisi degli elementi indiziari raccolti e del confronto con i principi giurisprudenziali richiamati non assume rilievo il fatto che a pag. 6 dell'ordinanza il Tribunale utilizzasse l'espressione «quasi certamente» per identificare il livello di probabilità relativo alla consumazione della rapina. 1.2. Il secondo motivo, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla proporzionalità delle misure imposte, è manifestamente infondato. Il Tribunale nel giustificare l'applicazione solo al Granata della misura degli arresti domiciliari valorizzando l'incensuratezza e la prognosi positiva in ordine alla sua capacità di autodisciplina, oltre che a fornire ampia giustificazione in ordine alla idoneità contenitiva degli arresti domiciliari, rilevava implicitamente la esclusiva adeguatezza delle cautela imposta al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso la motivazione dell'ordinanza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022 L'estensore I
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