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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17007/2026

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onomia Finanze (Mef), difeso dalla Avvocatura Generale delloStato-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 785/2023 deposita-ta il 03/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza ingiunzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze –[OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha ir-rogato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione prevista dall'art. 49 co. 5 deld.lgs. n. 231 del 2007, per avere egli trasferito la somma di € 35.000,00al figlio [OSCURATO:PERSONA] mediante assegno postale privo della clauso-Numero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026la di non trasferibilità, emesso il 28 ottobre 2018 e tratto da un vecchiocarnet risalente a epoca anteriore all'entrata in vigore del citato decretolegislativo e, come tale, sprovvisto della clausola prestampata.

Il figlioportava l'assegno direttamente all'incasso, senza girarlo.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribuna-le di Catania, invocando l'applicazione dell'art. 3 co. 2 della l. n. 689 del1981 e deducendo di essere incorso in errore sul fatto, per avere ritenutoche il titolo presentasse la clausola di non trasferibilità prestampata.L'amministrazione intimata rimaneva contumace.

Il Tribunale di Cataniarigettava l'opposizione, richiamando il principio ignorantia legis non excu-sat, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.La Corte di appello di Catania ha accolto il gravame in relazione allespese del giudizio di primo grado, ritenendone non dovuto il rimborso alMinistero, poiché esso non si era costituito.

Nel merito l’appello è stato ri-gettato.Ricorre per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso,illustrati da memoria.

Resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze concontroricorso e ricorso incidentale con due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazionedell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 e dell'art. 49 co. 5 del d.lgs. n. 231 del2007.

Si sostiene che la Corte di appello ha errato nell'interpretazionedell'art. 3 della l. n. 689 del 1981, negando la scusabilità dell'errore di fat-to.

Sotto un primo profilo, si deduce che l'esimente della buona fede aisensi dell'art. 3 co. 2 della l. n. 689 del 1981 si perfeziona in presenza dielementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimentodella liceità della propria condotta, ovvero quando risulti che il trasgresso-re ha fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge; la Cortedi appello non avrebbe correttamente applicato tali criteri al caso concre-to.

Sotto un secondo profilo, si deduce che l'errore di fatto consiste nell'er-Numero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026rata rappresentazione che l'assegno contestato presentasse la clausola dinon trasferibilità: si utilizza un vecchio carnet di assegni risalente a epocaanteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2007, in un contesto incui dal 2008 gli istituti bancari non stampano più carnet privi della clauso-la prestampata, cosicché lo standard di fatto è ritrovarsi detta clausolaprestampata sui carnet di assegni.

Sotto un terzo profilo, si rileva che, aisensi dell'art. 49 co. 4 e 10 del d.lgs. n. 231 del 2007, per ottenere modulidi assegni in forma libera (privi della clausola) è necessaria una richiestascritta del correntista e il pagamento dell'imposta di bollo; il fatto che nonsi sia seguita tale procedura dimostrerebbe l'assenza di volontarietà nellaviolazione e confermerebbe l'erroneità della convinzione che l'assegnopresenti la clausola.

Sotto un quarto profilo, si sostiene che la condotta èdi carattere meramente formale e non arreca alcun pregiudizio agli inte-ressi tutelati dalla normativa antiriciclaggio: l'assegno è emesso in favoredel figlio a titolo di donazione ed è portato direttamente all'incasso dal be-neficiario senza alcuna girata, con piena conformità alla ratio della disci-plina.

Sotto un quinto profilo, si segnala che lo stesso Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze riconosce che le sanzioni possono colpire cittadini inbuona fede e sta valutando la possibilità di modificare il regime sanziona-torio.Il motivo è rigettato.Nel rigettare il gravame nel merito, la Corte territoriale ha argomentatoessenzialmente come segue.

Non esistono i presupposti dell'art. 3 co. 2della l. n. 689 del 1981: l'errore di fatto invocato dall'appellante non risul-ta indotto da alcun elemento positivo estraneo all'agente, idoneo a inge-nerare la convinzione della liceità della condotta; l'appellante, quale avvo-cato penalista e soggetto destinatario della disciplina antiriciclaggio ai sen-si dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. n. 231 del 2007, è tenuto a una diligenza ele-vata; l’anteriorità del carnet rispetto all’atto legislativo citato è irrilevante,poiché l’assenza della clausola è rilevabile a colpo d’occhio; la circostanzaNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026che l'assegno sia stato emesso in favore del figlio e portato direttamenteall'incasso è parimenti irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito.Tale motivazione non si espone a censure in sede di giudizio di legittimi-tà.

In primo luogo, il possesso di un vecchio carnet di assegni è una circo-stanza interamente riconducibile alla sfera del soggetto: la scelta di con-servare e utilizzare un carnet risalente a oltre un decennio prima, senzaverificarne la conformità alla normativa vigente, non è un dato esterno in-controllabile, bensì un atto di trascuratezza.

In secondo luogo, il rilievoanche visivo che la clausola di non trasferibilità prestampata assume sultitolo rende agevolmente percepibile la differenza tra un assegno munitodella clausola e uno che ne sia privo: un esame anche sommario del titolo,prima della sua emissione per un importo considerevole, avrebbe consen-tito di avvedersi dell'assenza della clausola.

Non si espone a censure, interzo luogo, la valutazione di irrilevanza delle circostanze che l'assegno siastato emesso in favore del figlio e portato direttamente all'incasso, poichéla valutazione di offensività della condotta è ancorata al momentodell’emissione dell’assegno.

Le ulteriori deduzioni del ricorrente non valgo-no a modificare il giudizio.La sede camerale esonera da una ricostruzione degli orientamenti giuri-sprudenziali in materia.

Basterà ricordare che, nella ricostruzione di que-sta Corte, l’elemento estraneo deve consistere in un fattore oggettivo pro-veniente dall'esterno della sfera di controllo dell’agente e autonomamenteidoneo a indurlo nell'erronea convinzione: è stato ravvisato tale elemento,ad esempio, in un parere dell'autorità amministrativa, in un'archiviazionedi una precedente contestazione, ovvero in una condotta attiva della pub-blica amministrazione che abbia ingenerato un legittimo affidamento (trale molte in tema, Cass. 6018/2019).2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazio-ne dell'art. 111 Cost, sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietàdella motivazione.

Sotto un primo profilo, si deduce che la motivazioneNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026della sentenza impugnata è contraddittoria: la Corte di appello, nel darecessaria un'apposita richiesta scritta, riconoscerebbe implicitamente che laviolazione contestata sia divenuta un illecito amministrativo di fatto im-possibile, senza tuttavia trarne la conseguenza logica che l'utilizzo di unvecchio carnet costituisce un elemento positivo, estraneo all'agente,dell'erronea convinzione che l'assegno riporti la clausola.

Sotto un secondoprofilo, si lamenta che la motivazione sarebbe carente nell'analisi dell'ele-mento psicologico della condotta: la Corte di appello non esamina la circo-stanza che si tratta di un padre che, per spirito di liberalità, dona unasomma di denaro al figlio.

Sotto un terzo profilo, si censura la statuizionesecondo cui la circostanza che l'assegno sia stato emesso in favore del fi-glio e portato direttamente all'incasso dal beneficiario senza girata nonpresenti rilevanza alcuna: tale circostanza, lungi dall'essere neutra, dimo-strerebbe che entrambe le parti intendono il titolo come non trasferibile,conformandosi alla ragione della normativa.Il motivo è infondato (messo da parte il profilo di inammissibilità per es-sere stato rubricato sotto il paradigma dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).Dopo la riformulazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il controllo di logi-cità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111 co. 6 Cost.

La motivazione è censu-rabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, sia svoltain modo irriducibilmente contraddittorio, ovvero risulti perplessa e obietti-vamente incomprensibile (Cass.

SU n. 8053/2014).Nessuna di tali anomalie ricorre nella motivazione della Corte di appellodi Catania, come si desume dalla rilettura del paragrafo precedente.3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la nullità del-la sentenza per carenza assoluta di motivazione a sostegno dell'accogli-mento del motivo di appello relativo alle spese del primo grado e del con-seguente annullamento sul punto della pronuncia di primo grado.

Si arti-Numero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026cola un unico profilo di censura: la Corte di appello non ha supportato lapropria decisione con alcuna argomentazione o giustificazione, sicché siverterebbe in un'ipotesi di omessa motivazione sotto il profilo «materiale egrafico»; la mancanza di qualunque traccia di motivazione sarebbe tantopiù grave in considerazione delle difese esposte dall'Avvocatura distrettua-le nell'atto di costituzione in appello, nel quale era stata evidenziata l'in-fondatezza del motivo di gravame.Il motivo è infondato.Il provvedimento impugnato, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha dichiarato non dovute le spese del giudizio di primo grado, conla seguente motivazione: «esclusa la debenza di quelle di primo gradostante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione vittoriosa».Sebbene tale motivazione sia succinta, essa non integra il vizio diomessa motivazione «sotto il profilo materiale e grafico» dedotto dal ricor-rente incidentale.

Il ragionamento è intelligibile nella sua struttura logica:il presupposto della condanna alle spese è l'effettivo sostenimento di costiprocessuali da parte del vincitore; il contumace, non avendo svolto alcunane consegue che la condanna pronunciata dal giudice di primo grado èpriva di fondamento giuridico.4. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la viola-zione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La censura può condensarsi nei termini se-guenti: la rimozione di una condanna al rimborso delle spese del giudiziodi primo grado in favore della parte vittoriosa ivi contumace, non giustificala compensazione delle spese in secondo ove tale parte si sia costituita inappello e abbia conseguito il rigetto del gravame.Il motivo è accolto.La compensazione disposta dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 92 co.2 c.p.c. è motivata sulla base di due circostanze: (i) l'attività difensiva delMinistero dell'Economia e delle Finanze nel giudizio di secondo grado, ilNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026quale «pur alla fine rimettendosi alla Corte, ha speso argomenti contrariall'accoglimento del gravame anche su questo capo di sentenza»; (ii) ilfatto che le spese del giudizio di primo grado erano state erroneamenteposte a carico dell'appellante in primo grado.Nessuna delle due circostanze integra le «gravi ed eccezionali ragioni»richieste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. per la compensazione delle spese, pur nelpiù esteso contenuto normativo ad esso elargito da Corte cost. 77/2018.La prima circostanza descrive una mera attività difensiva ordinaria del Mi-nistero, non una situazione processuale straordinaria: l'avere svolto argo-menti contrari al gravame, anche su un capo poi accolto, costituisce eser-cizio fisiologico del contraddittorio e non si presta a fondare alcuna derogaal principio della soccombenza.

La seconda circostanza addotta esprimeuna valutazione irrazionale di compensazione fra la deroga in appello alprincipio della soccombenza e gli effetti della riforma della statuizione sullespese di primo grado.5. – Il ricorso principale è rigettato.

Del ricorso incidentale è rigettato ilprimo motivo, mentre il secondo motivo è accolto ai sensi del precedenteparagrafo.

La sentenza impugnata è cassata nella parte in cui ha dispostola compensazione delle spese del grado di appello e la causa è rinviata allaCorte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuova statuizionesulle spese del medesimo grado in applicazione del principio della soccom-benza, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater deld.p.r. n. 115 del 2002, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale nei limiti dicui in motivazione, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta ilricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al profiloNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onomia Finanze (Mef), difeso dalla Avvocatura Generale delloStato-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 785/2023 deposita-ta il 03/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza ingiunzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze –[OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha ir-rogato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sanzione prevista dall'art. 49 co. 5 deld.lgs. n. 231 del 2007, per avere egli trasferito la somma di € 35.000,00al figlio [OSCURATO:PERSONA] mediante assegno postale privo della clauso-Numero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026la di non trasferibilità, emesso il 28 ottobre 2018 e tratto da un vecchiocarnet risalente a epoca anteriore all'entrata in vigore del citato decretolegislativo e, come tale, sprovvisto della clausola prestampata. Il figlioportava l'assegno direttamente all'incasso, senza girarlo. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribuna-le di Catania, invocando l'applicazione dell'art. 3 co. 2 della l. n. 689 del1981 e deducendo di essere incorso in errore sul fatto, per avere ritenutoche il titolo presentasse la clausola di non trasferibilità prestampata.L'amministrazione intimata rimaneva contumace. Il Tribunale di Cataniarigettava l'opposizione, richiamando il principio ignorantia legis non excu-sat, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.La Corte di appello di Catania ha accolto il gravame in relazione allespese del giudizio di primo grado, ritenendone non dovuto il rimborso alMinistero, poiché esso non si era costituito. Nel merito l’appello è stato ri-gettato.Ricorre per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso,illustrati da memoria. Resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze concontroricorso e ricorso incidentale con due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazionedell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 e dell'art. 49 co. 5 del d.lgs. n. 231 del2007. Si sostiene che la Corte di appello ha errato nell'interpretazionedell'art. 3 della l. n. 689 del 1981, negando la scusabilità dell'errore di fat-to. Sotto un primo profilo, si deduce che l'esimente della buona fede aisensi dell'art. 3 co. 2 della l. n. 689 del 1981 si perfeziona in presenza dielementi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimentodella liceità della propria condotta, ovvero quando risulti che il trasgresso-re ha fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge; la Cortedi appello non avrebbe correttamente applicato tali criteri al caso concre-to. Sotto un secondo profilo, si deduce che l'errore di fatto consiste nell'er-Numero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026rata rappresentazione che l'assegno contestato presentasse la clausola dinon trasferibilità: si utilizza un vecchio carnet di assegni risalente a epocaanteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2007, in un contesto incui dal 2008 gli istituti bancari non stampano più carnet privi della clauso-la prestampata, cosicché lo standard di fatto è ritrovarsi detta clausolaprestampata sui carnet di assegni. Sotto un terzo profilo, si rileva che, aisensi dell'art. 49 co. 4 e 10 del d.lgs. n. 231 del 2007, per ottenere modulidi assegni in forma libera (privi della clausola) è necessaria una richiestascritta del correntista e il pagamento dell'imposta di bollo; il fatto che nonsi sia seguita tale procedura dimostrerebbe l'assenza di volontarietà nellaviolazione e confermerebbe l'erroneità della convinzione che l'assegnopresenti la clausola. Sotto un quarto profilo, si sostiene che la condotta èdi carattere meramente formale e non arreca alcun pregiudizio agli inte-ressi tutelati dalla normativa antiriciclaggio: l'assegno è emesso in favoredel figlio a titolo di donazione ed è portato direttamente all'incasso dal be-neficiario senza alcuna girata, con piena conformità alla ratio della disci-plina. Sotto un quinto profilo, si segnala che lo stesso Ministero dell'Eco-nomia e delle Finanze riconosce che le sanzioni possono colpire cittadini inbuona fede e sta valutando la possibilità di modificare il regime sanziona-torio.Il motivo è rigettato.Nel rigettare il gravame nel merito, la Corte territoriale ha argomentatoessenzialmente come segue. Non esistono i presupposti dell'art. 3 co. 2della l. n. 689 del 1981: l'errore di fatto invocato dall'appellante non risul-ta indotto da alcun elemento positivo estraneo all'agente, idoneo a inge-nerare la convinzione della liceità della condotta; l'appellante, quale avvo-cato penalista e soggetto destinatario della disciplina antiriciclaggio ai sen-si dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. n. 231 del 2007, è tenuto a una diligenza ele-vata; l’anteriorità del carnet rispetto all’atto legislativo citato è irrilevante,poiché l’assenza della clausola è rilevabile a colpo d’occhio; la circostanzaNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026che l'assegno sia stato emesso in favore del figlio e portato direttamenteall'incasso è parimenti irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito.Tale motivazione non si espone a censure in sede di giudizio di legittimi-tà. In primo luogo, il possesso di un vecchio carnet di assegni è una circo-stanza interamente riconducibile alla sfera del soggetto: la scelta di con-servare e utilizzare un carnet risalente a oltre un decennio prima, senzaverificarne la conformità alla normativa vigente, non è un dato esterno in-controllabile, bensì un atto di trascuratezza. In secondo luogo, il rilievoanche visivo che la clausola di non trasferibilità prestampata assume sultitolo rende agevolmente percepibile la differenza tra un assegno munitodella clausola e uno che ne sia privo: un esame anche sommario del titolo,prima della sua emissione per un importo considerevole, avrebbe consen-tito di avvedersi dell'assenza della clausola. Non si espone a censure, interzo luogo, la valutazione di irrilevanza delle circostanze che l'assegno siastato emesso in favore del figlio e portato direttamente all'incasso, poichéla valutazione di offensività della condotta è ancorata al momentodell’emissione dell’assegno. Le ulteriori deduzioni del ricorrente non valgo-no a modificare il giudizio.La sede camerale esonera da una ricostruzione degli orientamenti giuri-sprudenziali in materia. Basterà ricordare che, nella ricostruzione di que-sta Corte, l’elemento estraneo deve consistere in un fattore oggettivo pro-veniente dall'esterno della sfera di controllo dell’agente e autonomamenteidoneo a indurlo nell'erronea convinzione: è stato ravvisato tale elemento,ad esempio, in un parere dell'autorità amministrativa, in un'archiviazionedi una precedente contestazione, ovvero in una condotta attiva della pub-blica amministrazione che abbia ingenerato un legittimo affidamento (trale molte in tema, Cass. 6018/2019).2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazio-ne dell'art. 111 Cost, sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietàdella motivazione. Sotto un primo profilo, si deduce che la motivazioneNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026della sentenza impugnata è contraddittoria: la Corte di appello, nel darecessaria un'apposita richiesta scritta, riconoscerebbe implicitamente che laviolazione contestata sia divenuta un illecito amministrativo di fatto im-possibile, senza tuttavia trarne la conseguenza logica che l'utilizzo di unvecchio carnet costituisce un elemento positivo, estraneo all'agente,dell'erronea convinzione che l'assegno riporti la clausola. Sotto un secondoprofilo, si lamenta che la motivazione sarebbe carente nell'analisi dell'ele-mento psicologico della condotta: la Corte di appello non esamina la circo-stanza che si tratta di un padre che, per spirito di liberalità, dona unasomma di denaro al figlio. Sotto un terzo profilo, si censura la statuizionesecondo cui la circostanza che l'assegno sia stato emesso in favore del fi-glio e portato direttamente all'incasso dal beneficiario senza girata nonpresenti rilevanza alcuna: tale circostanza, lungi dall'essere neutra, dimo-strerebbe che entrambe le parti intendono il titolo come non trasferibile,conformandosi alla ragione della normativa.Il motivo è infondato (messo da parte il profilo di inammissibilità per es-sere stato rubricato sotto il paradigma dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).Dopo la riformulazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il controllo di logi-cità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111 co. 6 Cost. La motivazione è censu-rabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, sia svoltain modo irriducibilmente contraddittorio, ovvero risulti perplessa e obietti-vamente incomprensibile (Cass. SU n. 8053/2014).Nessuna di tali anomalie ricorre nella motivazione della Corte di appellodi Catania, come si desume dalla rilettura del paragrafo precedente.3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la nullità del-la sentenza per carenza assoluta di motivazione a sostegno dell'accogli-mento del motivo di appello relativo alle spese del primo grado e del con-seguente annullamento sul punto della pronuncia di primo grado. Si arti-Numero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026cola un unico profilo di censura: la Corte di appello non ha supportato lapropria decisione con alcuna argomentazione o giustificazione, sicché siverterebbe in un'ipotesi di omessa motivazione sotto il profilo «materiale egrafico»; la mancanza di qualunque traccia di motivazione sarebbe tantopiù grave in considerazione delle difese esposte dall'Avvocatura distrettua-le nell'atto di costituzione in appello, nel quale era stata evidenziata l'in-fondatezza del motivo di gravame.Il motivo è infondato.Il provvedimento impugnato, in parziale riforma della sentenza di primogrado, ha dichiarato non dovute le spese del giudizio di primo grado, conla seguente motivazione: «esclusa la debenza di quelle di primo gradostante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione vittoriosa».Sebbene tale motivazione sia succinta, essa non integra il vizio diomessa motivazione «sotto il profilo materiale e grafico» dedotto dal ricor-rente incidentale. Il ragionamento è intelligibile nella sua struttura logica:il presupposto della condanna alle spese è l'effettivo sostenimento di costiprocessuali da parte del vincitore; il contumace, non avendo svolto alcunane consegue che la condanna pronunciata dal giudice di primo grado èpriva di fondamento giuridico.4. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la viola-zione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La censura può condensarsi nei termini se-guenti: la rimozione di una condanna al rimborso delle spese del giudiziodi primo grado in favore della parte vittoriosa ivi contumace, non giustificala compensazione delle spese in secondo ove tale parte si sia costituita inappello e abbia conseguito il rigetto del gravame.Il motivo è accolto.La compensazione disposta dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 92 co.2 c.p.c. è motivata sulla base di due circostanze: (i) l'attività difensiva delMinistero dell'Economia e delle Finanze nel giudizio di secondo grado, ilNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026quale «pur alla fine rimettendosi alla Corte, ha speso argomenti contrariall'accoglimento del gravame anche su questo capo di sentenza»; (ii) ilfatto che le spese del giudizio di primo grado erano state erroneamenteposte a carico dell'appellante in primo grado.Nessuna delle due circostanze integra le «gravi ed eccezionali ragioni»richieste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. per la compensazione delle spese, pur nelpiù esteso contenuto normativo ad esso elargito da Corte cost. 77/2018.La prima circostanza descrive una mera attività difensiva ordinaria del Mi-nistero, non una situazione processuale straordinaria: l'avere svolto argo-menti contrari al gravame, anche su un capo poi accolto, costituisce eser-cizio fisiologico del contraddittorio e non si presta a fondare alcuna derogaal principio della soccombenza. La seconda circostanza addotta esprimeuna valutazione irrazionale di compensazione fra la deroga in appello alprincipio della soccombenza e gli effetti della riforma della statuizione sullespese di primo grado.5. – Il ricorso principale è rigettato. Del ricorso incidentale è rigettato ilprimo motivo, mentre il secondo motivo è accolto ai sensi del precedenteparagrafo. La sentenza impugnata è cassata nella parte in cui ha dispostola compensazione delle spese del grado di appello e la causa è rinviata allaCorte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuova statuizionesulle spese del medesimo grado in applicazione del principio della soccom-benza, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater deld.p.r. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale nei limiti dicui in motivazione, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta ilricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al profiloNumero registro generale 25256/2023Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 17007/2026Data pubblicazione 30/05/2026accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 17007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris