CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/32/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Roma in data 28/02/2013, con trasmissione degli atti a quest'ultimo per l'ulteriore corso. a seguito di trattazione con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 11/03/2019 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 28/02/2013 del Tribunale di Roma, dichiarando non doversi procedere per la truffa contestata al capo B) perché estinta per prescrizione e rideterminando la pena inflitta per il residuo reato di riciclaggio contestato al capo B). Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 178 lett. c), 179, 419 e 420-ter c.p.p. Omessa traduzione dell'imputato all'udienza preliminare sebbene detenuto agli arresti domiciliari per altro titolo. In ogni caso omesso rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento dell'imputato, Nullità 1 A„.dell'udienza preliminare per legittimo impedimento dell'imputato. Nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi". Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'udienza preliminare in quanto non veniva disposta la traduzione di Telarini -ancorché ristretto agli arresti domiciliari- e, al contempo, per non avere disposto il rinvio della stessa udienza nonostante il legittimo impedimento. Precisa di avere sollevato la questione con l'atto di appello e che essa è stata erroneamente respinta dai giudici del gravame sul presupposto che fosse onere di Talerini chiedere al giudice della misura l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per partecipare all'udienza. 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 191 e 360 c.p.p. Omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'espletamento degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal PM. Inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tecnici irripetibili". Con il secondo motivo il ricorrente premette che gli accertamenti tecnici irripetibili vennero effettuati in un momento in cui il procedimento era iscritto a carico di ignoti, così che a Telarini e al suo difensore non veniva notificato nessun avviso. Osserva, quindi, che «è assai singolare (...) che a distanza di quasi mesi dall'acquisizione della notizia di reato i Carabinieri non avessero ancora individuato il responsabile dei fatti accaduti e denunciati dalla p.o. e che parimenti non avessero messo quell'indagato nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa». Sulla base di ciò precisa che «nel caso di specie si eccepisce la inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento tecnico esperito dalla RG., poiché l'indagato, sebbene noto e già individuato in sede di denuncia, non ha avuto alcuna facoltà di interloquire esercitando i diritti concessigli dalla legge», atteso che, per come chiarito dalla Corte di cassazione, l'avviso di cui all'art. 360, cod.proc.pen., con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta dai indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini (Rv 249296), e che gli indizi debbono risolversi in consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo soggettivo che in ordine alla sua attribuibilità. Da qui la denuncia di inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tecnici irripetibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La questione sottesa al primo motivo di ricorso è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito che «la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso», (Sez. U - , Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 Ud., dep. il 2022, Costantino, Rv. 282806 - 019. Nel caso in esame il giudice di primo grado era a conoscenza dello stato di restrizione di Telarini, giacchè tanto era compiutamente indicato nel decreto di rinvio a giudizio, nel quale si precisava che l'imputato era "attualmente detenuto agli arresti domiciliari per altro". Il giudice di primo grado, edotto dell'esistenza dello stato di detenzione agli arresti domiciliari, a fronte del legittimo impedimento dell'imputato, avrebbe dovuto rinviare la trattazione del giudizio e disporre la traduzione di Talarini, in ragione del diritto dell'imputato di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a suo carico. La conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti. Tale irrituale instaurazione del contraddittorio, già evidenziata in fatto dal difensore con le richieste dapprima di rinvio, e successivamente di traduzione, formulate nel primo giudizio, ha costituito specifico motivo di appello; tale giudizio che avrebbe dovuto condurre ad accertare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. La decisione assunta dalla Corte d'appello risulta quindi non corretta. Si impone, di conseguenza, l'annullamento della sentenza d'appello e di quella che ha definito il primo giudizio, nel corso del quale l'impedimento era a conoscenza del giudice procedente, con annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni e trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione del nuovo giudizio di primo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio. Così deciso il 4 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]