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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03261/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la condanna inflitta con la sentenza del 2 dicembre 2021 del Tribunale di Frosinone alla pena di € 100 di ammenda ciascuna per il reato di cui all'articolo 674 cod. pen., accertato in Ceccano il 28 marzo 2017.

Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi Pasqualetto, Venditti, Previti, Olchi, Colapietro e Antonini, sulle circostanze relative alla condotta tenuta dalle imputate, sullo sversamento di residui liquidi e solidi dalle finestre e dal balcone della loro abitazione nelle parti comuni del condominio e nell'imbrattare le stesse.

Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.

Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi, per come formulati, non sono inammissibili, contenendo l'indicazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.

Deve prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 2 aprile 2022, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione.

1.1. Non emergono in modo assolutamente non contestabile (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione da parte delle imputate e la rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.

1.2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la condanna inflitta con la sentenza del 2 dicembre 2021 del Tribunale di Frosinone alla pena di € 100 di ammenda ciascuna per il reato di cui all'articolo 674 cod. pen., accertato in Ceccano il 28 marzo 2017. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi Pasqualetto, Venditti, Previti, Olchi, Colapietro e Antonini, sulle circostanze relative alla condotta tenuta dalle imputate, sullo sversamento di residui liquidi e solidi dalle finestre e dal balcone della loro abitazione nelle parti comuni del condominio e nell'imbrattare le stesse. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi, per come formulati, non sono inammissibili, contenendo l'indicazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Deve prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 2 aprile 2022, considerati anche i periodi di sospensione della prescrizione. 1.1. Non emergono in modo assolutamente non contestabile (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione da parte delle imputate e la rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. 1.2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
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