CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2328/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale su foglio a parte allegato al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d’Ampezzo 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale allegata al ricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 Numero sezionale 2372/2022 rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 19334/2022 in forza di Data pubblicazione 15/06/2022 procura speciale allegata in calce al ricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1810/2017 depositata il 3.8.2017. udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 7.1.2008 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna i professori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la CLUEB - [OSCURATO:PERSONA]- lamentando l’illecito abuso compiuto di una sua opera, ossia la tesi con la quale si era laureata il 28.6.1999 presso l’Università di Sassari, relatore il prof. Manconi e correlatori i docenti Turtas e appunto Turrini, dal titolo « [OSCURATO:PERSONA] dei nobili di Parma agli inizi del Seicento», tesi sperimentale basata sulla trascrizione della «Regola», manoscritto inedito di padre Magaza che descriveva la vita dei nobili convittori in un collegio gesuitico seicentesco. L’attrice ha sostenuto di non essere riuscita a pubblicare la sua tesi, avendo appreso nel 2007 che la correlatrice [OSCURATO:PERSONA] aveva dato alle stampe attraverso la CLUEB, collana diretta dal Prof.Brizzi (e cioè il professore che le aveva fornito il manoscritto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 Numero sezionale 2372/2022 da trascrivere), due volumi dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] in CollegioNumero di raccolta generale 19334/2022Data pubblicazione 15/06/2022. I Gesuiti e l’educazione della nobiltà nelle consuetudini del collegio ducale di Parma» e «Il metodo stabile per regolare il collegio dei Nobili di parma ad inizio Settecento», atti del Convegno di studi di Parma 13-15.12.2001 a cura dei prof.Brizzi e Greci. Secondo la ricorrente, la prof.Turrini si appropriata del suo lavoro non solo per la trascrizione del testo ma anche per l’usurpazione del metodo di indagine, con la conseguente identità di parti delle due opere. Gli altri convenuti sono stati accusati di aver pubblicato l’opera (l’editore CLUEB) e di aver curato gli atti del convegno (i professori Brizzi e Greci). L’attrice ha chiesto il risarcimento dei danni e in ogni caso la reversione degli utili. Si sono costituiti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e negando qualsiasi valore scientifico e autorale al lavoro della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], consistito nella mera trascrizione parziale del manoscritto e mai pubblicato. Il Tribunale con sentenza del 6.2.2010 ha rigettato la domanda escludendo il plagio; precisando che il lavoro dell’attrice era un’opera di trascrizione di un testo caduto in pubblico dominio, sprovvisto di valore creativo, privo di contenuti di analisi e critica, e consistente solamente nello scioglimento di varie abbreviazioni e lacune; aggiungendo che la prof.Turrini, che non aveva negato il contributo della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva operato una analisi molto approfondita del testo. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui hanno resistito gli appellati. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 3.8.2017 ha respinto il gravame con il carico delle spese. La Corte di appello ha concordato con il Tribunale, escludendo apporti creativi nell’opera di ritrascrizione, parziale, del testo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 Numero sezionale 2372/2022 compiuta dall’appellante e attribuendo all’opera della prof.[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19334/2022Data pubblicazione 15/06/2022 un contributo di analisi e critica approfondita derivante anche dal ricorso a una pluralità di fonti; ha quindi concluso che le analogie fra i testi derivavano necessariamente dalla comunanza dell’argomento trattato. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.1.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo tre motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, invocando in premessa l’art.17 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza e sostenendo che la tesi di laurea merita protezione come opera dell’ingegno al pari di tutte le opere di ricerca scientifica, senza necessità di un accertamento del requisito della creatività. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e sostiene che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non aveva trascritto o ricopiato un testo antico ma lo aveva decodificato, così svolgendo un’attività di ricerca scientifica. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge perché nella fattispecie si era in presenza di una attività di decodificazione di un testo antico, sicché la trascrizione ad opera della prof.Turrini concretizzava una evidente plagio. 3.4. Hanno proposto separatamente controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’invalidità della procura rilasciata all’estero (a Londra il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e autenticata dal difensore italiano, privo al riguardo del necessario potere. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 Numero sezionale 2372/2022 [OSCURATO:PERSONA] e CLUEB non si sono costituiti. Numero di raccolta generale 19334/2022Data pubblicazione 15/06/2022 Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in difetto del conferimento da parte della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di una valida procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione ex art.365 cod.proc.civ. 4.2. Infatti, come eccepito dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], la procura speciale in forza della quale la ricorrente ha agito in Cassazione per l’impugnazione della sentenza del 3.8.2017 della Corte di appello di Bologna non può essere ritenuta valida. Il mandato è stato rilasciato a Londra, nel [OSCURATO:PERSONA] e l’autenticazione della firma da parte del difensore italiano, avv. [OSCURATO:PERSONA], è pertanto avvenuta da parte di un soggetto privo di potere al riguardo. 4.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rilascio della procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o ius postulandi, è soggetto alla legge italiana, con la conseguenza che è inefficace in Italia una procura alla lite rilasciata con scrittura privata priva di autenticazione, non potendosi tale requisito ritenere adempiuto in conseguenza della successiva legalizzazione dell'atto, in quanto questa consiste soltanto nell'attestazione dell'autenticità e della provenienza di una firma, apposta da un pubblico ufficiale o funzionario o da un esercente un servizio pubblico, su un atto dallo stesso formato, mentre l'autenticazione riguarda l'attestazione in ordine alla firma di un soggetto che, previa dimostrazione della propria identità, ha sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale; con l'ulteriore conseguenza che è irrilevante ed inefficace nell'ordinamento italiano anche la indicata legalizzazione, non riferendosi, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 nell'ipotesi, ad un valido atto formato all'estero(Sez. U, n. 264 del Numero sezionale 2372/2022Numero di raccolta generale 19334/2022 15.1.1996, Rv. 495383 – 01). Data pubblicazione 15/06/2022 Inoltre la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non è sufficiente che sia semplicemente legalizzata, ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché il potere di autenticazione di costui non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Sez. 1, n. 16050 del 18.6.2018, Rv. 649564 – 01; Sez. 2, n. 27282 del 14.11.2008, Rv. 605603 – 01; Sez. 3, n. 5840 del 13.3.2007, Rv. 595649 - 01). Nella specie, poi la procura è stata rilasciata dichiaratamente a Londra, sicché non vi è neppur la possibilità di ipotizzare che essa sia stata rilasciata da un soggetto residente all’estero, ma temporaneamente presente in Italia, come nel caso deciso da Sez. U, n. 1605 del 24.1.2020 (Rv. 656794 - 02), secondo cui in caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce. 4.4. Non rileva la procura generale alle liti rilasciata dalla ricorrente all’avv.Ambrosini in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa sì autenticata dall’Agente consolare [OSCURATO:PERSONA] e pure menzionata nel corpo della procura del 23.8.2017 quale atto “che integra la presente procura”, perché tale mandato generale, che comunque non menziona il giudizio di cassazione, rilasciato prima F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 della pronuncia della sentenza impugnata e in vista del giudizio di Numero sezionale 2372/2022Numero di raccolta generale 19334/2022 merito, non possiede evidentemente i requisiti di specialità pretesi Data pubblicazione 15/06/2022 dall’art.365 cod.proc.civ. 4.5. Infine, nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell'atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art. 365 cod.proc.civ. l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Sez. 1, n. 15073 del 11.6.2018, Rv. 649567 – 01; Sez. 3, n. 1255 del 19.1.2018, Rv. 647579 – 01; Sez. 6 - L, n. 8741 del 4.4.2017, Rv. 644058 – 01; Sez. 3, n. 8708 del 9.4.2009, Rv. 607842 – 01). 5. Il rilievo della preliminare ragione di inammissibilità assorbe l’esame dei tre motivi, peraltro inammissibili anche nel contenuto: il primo per il palese difetto dei necessari caratteri di specificità e pertinenza; il secondo perché rivolto a denunciare un vizio motivazionale precluso ai sensi dell’art.348 ter, comma 5, cod.proc.civ. e per la mancata indicazione di un fatto storico preciso, che non sia stato esaminato dalla sentenza impugnata; il terzo per palese genericità e sconfinamento nel merito. 6. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese secondo la soccombenza a favore dei due controricorrenti, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte7 di 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2328/2018 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al Numero sezionale 2372/2022Numero di raccolta generale 19334/2022 pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate per Data pubblicazione 15/06/2022 ciascuno nella somma di € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile l’8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a :